Art. 13 
 
       Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale 
 
  1. Le regioni, sentiti i comuni e/o gli enti locali  interessati  o
le  ANCI  regionali,  definiscono  il  quadro  dei  fabbisogni  anche
pluriennale  e  predispongono  i  programmi  di  attivita'   per   la
realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  b),
entro  centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento  delle
risorse, individuando gli interventi,  le  modalita'  e  i  tempi  di
attuazione nel rispetto  della  presente  ordinanza.  Allo  scopo  di
definire i suddetti programmi regionali, i comuni e/o gli enti locali
interessati trasmettono alle regioni una proposta di priorita'  degli
edifici ricadenti nel proprio ambito.  Le  regioni,  nel  redigere  i
programmi, verificano l'ammissibilita'  a  contributo  delle  azioni,
tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui all'art.
17, commi 4 e 5. 
  2. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i
programmi di attivita' di cui al comma 1, entro trenta  giorni  dalla
loro approvazione. Nell'atto amministrativo di  individuazione  degli
interventi oggetto di  finanziamento  con  le  risorse  di  cui  alla
presente ordinanza sono riportati, ove previsto per  l'intervento  ai
sensi dell'art. 11 della legge n. 3  del  2003,  il  relativo  Codice
unico di progetto (CUP), il  soggetto  o  i  soggetti  attuatori,  le
risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e  le  modalita'  di
realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi  del  decreto
legislativo n. 229/2011. 
  3. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, delle azioni
di cui all'art. 2, comma 1, lettera  b),  e'  effettuato  dal  Tavolo
tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014.