Art. 13 Programmazione delle azioni di prevenzione strutturale 1. Le regioni, sentiti i comuni e/o gli enti locali interessati o le ANCI regionali, definiscono il quadro dei fabbisogni anche pluriennale e predispongono i programmi di attivita' per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile inerente il trasferimento delle risorse, individuando gli interventi, le modalita' e i tempi di attuazione nel rispetto della presente ordinanza. Allo scopo di definire i suddetti programmi regionali, i comuni e/o gli enti locali interessati trasmettono alle regioni una proposta di priorita' degli edifici ricadenti nel proprio ambito. Le regioni, nel redigere i programmi, verificano l'ammissibilita' a contributo delle azioni, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui all'art. 17, commi 4 e 5. 2. Le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i programmi di attivita' di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla loro approvazione. Nell'atto amministrativo di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui alla presente ordinanza sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalita' di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011. 3. Il supporto e il monitoraggio, a livello nazionale, delle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), e' effettuato dal Tavolo tecnico, di cui all'art. 3 dell'OCDPC n. 171/2014.