IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
  Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.  111,  recante  «Misure
urgenti per il  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  direttiva
2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e  proroga  del  termine  di  cui
all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.
141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di  rafforzare  il
coordinamento  delle  politiche  pubbliche  in  materia  di  sviluppo
sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata  dall'assemblea
generale dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  il  25  settembre
2015, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio  2021,  il  Comitato
interministeriale per la programmazione economica  (CIPE)  assuma  la
denominazione di Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS); 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27,  che  attribuisce
al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato,  le
funzioni in materia di politiche di  coesione  di  cui  all'art.  24,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui
all'art. 61 della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  e  successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi  speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge
5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il  quale  dispone
che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato  Fondo
per lo sviluppo e la coesione (di seguito FSC) e finalizzato  a  dare
unita'  programmatica  e  finanziaria  all'insieme  degli  interventi
aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale   rivolti   al   riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in
particolare, l'art. 10  che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione
territoriale,  la  sottopone  alla  vigilanza  del   Presidente   del
Consiglio dei ministri  o  del  Ministro  delegato  e  ripartisce  le
funzioni relative alla politica di coesione  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014,  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato  art.
10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento  per  le
politiche di coesione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in  particolare,  l'art.  1,  comma  703,  il
quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del  FSC,
detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle  risorse  assegnate
per il periodo di programmazione 2014-2020; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, come modificato dall'art.  1,  comma  309,  della
legge 27 dicembre 2019, n 160, recante «Bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario  2020  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio  2020-2022»  e,  da  ultimo,  dall'art.  41,  comma  3,  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti  per  la
semplificazione   e   l'innovazione   digitale»,   convertito,    con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120,  e,   in
particolare, l'art. 44 il quale prevede, per ciascuna Amministrazione
centrale, regione o citta'  metropolitana  titolare  di  risorse  del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, che, con riferimento ai cicli di
programmazione 2000-2006,  2007-2013  e  2014-2020,  in  sostituzione
della pluralita' degli  attuali  documenti  programmatori  variamente
denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a
una  riclassificazione  di  tali  strumenti  al  fine  di  sottoporre
all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud  e  la
coesione  territoriale,   un   unico   Piano   operativo   per   ogni
Amministrazione denominato «Piano sviluppo e coesione» con  modalita'
unitarie di gestione e monitoraggio; 
  Visti i principi di governance e di gestione del Piano  sviluppo  e
coesione (di seguito PSC o Piano) stabiliti nel citato art. 44, commi
2, 2-bis, 3, 4 e 5, del decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Visto,  in  particolare,  il  citato  art.  44,   comma   14,   del
decreto-legge n. 34 del 2019, ai sensi del quale ai Piani sviluppo  e
coesione si applicano i principi gia' vigenti per  la  programmazione
2014-2020 e il CIPE, su  proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale,  d'intesa  con  il  Ministro  per  gli  affari
regionali  e  le  autonomie,  previa   intesa   con   la   Conferenza
Stato-regioni, adotta un'apposita delibera  per  assicurare  la  fase
transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013  e  per
coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale
unitario; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 241  e  242,  secondo  cui,
nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte  del  Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  dei  Piani  di
sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n.  34
del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e  per  gli  anni  2020  e
2021, le risorse FSC rinvenienti dai cicli  programmatori  2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate  ad
ogni tipologia di  intervento  a  carattere  nazionale,  regionale  o
locale connessa a fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,  economica  e
sociale conseguente alla pandemia da COVID-19; 
  Vista la circolare del Ministro per la coesione territoriale ed  il
Mezzogiorno n. 1/2017 del 26  maggio  2017,  recante  indicazioni  in
ordine alle disposizioni contenute nelle delibere del CIPE nn.  25  e
26 del 10 agosto 2016, nonche' in tema  di  governance,  modifiche  e
riprogrammazioni di risorse, revoche e disposizioni  finanziarie  dei
piani operativi, piani stralcio e patti per lo sviluppo; 
  Viste le risultanze delle istruttorie di ricognizione e valutazione
dell'attuazione  degli  interventi  del  Fondo  sviluppo  e  coesione
assegnate a  ciascuna  amministrazione  centrale,  regione  o  citta'
metropolitana con riferimento ai cicli di  programmazione  2000-2006,
2007-2013 e 2014-2020, svolte ai sensi del citato art. 44, commi 1  e
7, del decreto-legge n. 34 del 2019 dal Dipartimento per le politiche
di  coesione  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   e
dall'Agenzia per la coesione territoriale,  attraverso  i  rispettivi
Nuclei di valutazione e  analisi  per  la  programmazione  (NUVAP)  e
verifica e controllo (NUVEC); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  2021,
con il quale, tra l'altro,  l'onorevole  Maria  Rosaria  Carfagna  e'
stata nominata Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13
febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio,  onorevole
Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la
coesione territoriale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo
2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il sud  e  la
coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,
con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato
segretario del CIPE e lo sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli
investimenti pubblici di interesse nazionale; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la
coesione territoriale, prot. n. 291 - P del 30 marzo  2021,  e  vista
l'allegata  proposta  di  delibera  per  il  CIPESS  predisposta  dal
competente Dipartimento per le politiche di coesione con la quale  e'
stato trasmesso uno schema di delibera, recante  disposizioni  quadro
per il Piano sviluppo e coesione, al fine di consentire al CIPESS  di
adottare un'apposita delibera per assicurare la fase transitoria  dei
cicli di programmazione 2000-2006 e  2007-2013  e  per  coordinare  e
armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario, in
conformita' a quanto previsto dal  citato  art.  44,  comma  14,  del
decreto-legge n. 34 del 2019; 
  Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le Regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
espressa nella seduta del 17 dicembre 2020; 
  Vista l'intesa con il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie, di cui alla nota n. 554 del 26 marzo 2021; 
  Vista la delibera  del  CIPE  28  novembre  2018,  n.  82,  recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla  delibera  del
CIPE 15 dicembre  2020,  n.  79,  recante  «Regolamento  interno  del
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato; 
 
                              Delibera: 
 
A. Disposizioni generali. 
1. Contenuti del Piano sviluppo e coesione in  prima  approvazione  e
successiva integrazione 
  In sede di prima approvazione il  Piano  sviluppo  e  coesione  (di
seguito PSC o Piano) contiene, sulla base delle risorse  assegnate  e
degli interventi risultanti nei sistemi nazionali di monitoraggio: 
    la ricognizione degli  strumenti  di  programmazione  oggetto  di
riclassificazione,  ai  sensi  dell'art.  44,  comma  1,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2019; 
    le risorse relative ai diversi cicli di  programmazione,  con  il
dettaglio delle delibere di riferimento; 
    le risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art. 44, comma  7,
del citato decreto-legge n. 34 del 2019 e la loro articolazione sulla
base delle aree tematiche di cui al punto 2,  nonche'  per  i  PSC  a
titolarita' di amministrazioni centrali del riparto tra centro-nord e
Mezzogiorno e preliminari settori di intervento che costituiscono  la
sezione ordinaria del PSC. 
  Il PSC in prima approvazione contiene inoltre, ove sussistenti: 
    evidenza delle risorse assegnate ai  Contratti  istituzionali  di
sviluppo; 
    evidenza delle risorse assegnate  con  disposizioni  di  legge  a
specifici interventi; 
    le risorse assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli  241
e 242 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  che  costituiscono
sezioni speciali del PSC. 
  Su proposta dell'amministrazione titolare responsabile del PSC,  il
Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) di cui al successivo  punto
4 provvede, entro il 31 dicembre  2021,  ad  integrare  il  PSC  con:
settori d'intervento  per  area  tematica  e  corrispondenti  importi
finanziari e, in base alla documentazione gia' disponibile, obiettivi
perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione
e  di  risultato;  piano  finanziario  complessivo   del   PSC,   con
esplicitazione della previsione di spesa per ciascuna annualita'  del
primo triennio, anche in formato standard elaborabile, come riportato
nell'Allegato 1 alla presente delibera e aggiornato annualmente. 
2. Aree tematiche 
  Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34  del  2019,
ciascun PSC  e'  articolato,  in  analogia  agli  obiettivi  tematici
dell'Accordo di partenariato, nelle seguenti aree  tematiche,  meglio
specificate nei pertinenti contenuti di  intervento  nell'Allegato  2
alla presente delibera: 
 
             +-------+---------------------------------+
             |1      |Ricerca e innovazione            |
             +-------+---------------------------------+
             |2      |Digitalizzazione                 |
             +-------+---------------------------------+
             |3      |Competitivita' imprese           |
             +-------+---------------------------------+
             |4      |Energia                          |
             +-------+---------------------------------+
             |5      |Ambiente e risorse naturali      |
             +-------+---------------------------------+
             |6      |Cultura                          |
             +-------+---------------------------------+
             |7      |Trasporti e mobilita'            |
             +-------+---------------------------------+
             |8      |Riqualificazione urbana          |
             +-------+---------------------------------+
             |9      |Lavoro e occupabilita'           |
             +-------+---------------------------------+
             |10     |Sociale e salute                 |
             +-------+---------------------------------+
             |11     |Istruzione e formazione          |
             +-------+---------------------------------+
             |12     |Capacita' amministrativa         |
             +-------+---------------------------------+
 
  In sede di prima approvazione del  PSC,  l'attribuzione  alle  aree
tematiche delle risorse rispondenti ai requisiti di cui all'art.  44,
comma 7, del citato decreto-legge n. 34 del  2019  e'  effettuata  in
base alle classificazioni dei progetti presenti nel Sistema nazionale
di monitoraggio, fermo restando le verifiche di  classificazione  dei
progetti nelle citate aree  tematiche  di  competenza  dell'Autorita'
responsabile del PSC in sede di integrazione  del  Piano  di  cui  al
precedente punto 1, ultimo capoverso. 
  Per i PSC a titolarita' di amministrazioni  centrali,  in  sede  di
prima approvazione, l'articolazione del Piano per aree  tematiche  e'
integrata, ove  possibile,  da  una  preliminare  individuazione  dei
pertinenti  settori  d'intervento  il  cui  assestamento   competera'
all'Autorita' responsabile del PSC in sede di integrazione del  Piano
di cui al precedente punto 1, ultimo capoverso. 
3. Autorita' responsabile del PSC: istituzione e compiti principali 
  Per ciascun Piano e' prevista una «Autorita' responsabile del PSC»,
identificata immediatamente a seguito della  prima  approvazione  del
PSC  in  seno  all'amministrazione  titolare.   Tale   autorita'   e'
responsabile del coordinamento e della gestione complessiva del Piano
in conformita'  alle  norme  applicabili  e  secondo  il  sistema  di
gestione  e  controllo  (SI.GE.CO.)  del  Piano  adottato   come   da
successivo punto 5. 
  L'amministrazione  titolare,  in   ragione   della   dimensione   e
articolazione del Piano, puo'  identificare  anche  un  organismo  di
certificazione, quale autorita' abilitata a richiedere  trasferimenti
di risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC)  per  anticipazioni  e
pagamenti ai beneficiari, nel rispetto della  normativa  rilevante  e
fermo restando quanto stabilito alla successiva sezione C  in  ordine
alla disciplina del trasferimento delle risorse. In assenza  di  tale
organismo la corrispondente  funzione  e'  esercitata  dall'Autorita'
responsabile del PSC. 
  Ai sensi del SI.GE.CO. di cui al successivo  punto  5,  l'Autorita'
responsabile del PSC provvede, altresi',  a  effettuare  i  controlli
sulla spesa realizzata e le verifiche sui progetti  in  attuazione  o
conclusi, fermo restando controlli e verifiche puntuali o di  sistema
su iniziativa dell'Agenzia per la coesione territoriale. 
  L'Autorita'  responsabile  del  PSC  assicura  l'adempimento  degli
obblighi di monitoraggio  e  trasparenza  del  Piano  secondo  quanto
previsto al successivo punto 6. 
  L'Autorita' responsabile del  PSC  provvede,  anche  con  procedura
scritta, a ogni informativa dovuta al CdS di cui al successivo  punto
4 e alla sua convocazione, in presenza o in remoto, almeno una  volta
l'anno,   curando   la   preventiva   trasmissione   della   relativa
documentazione in tempo utile. 
  L'Autorita' responsabile del PSC, in confronto con il CdS, provvede
a organizzare valutazioni (in itinere o ex post) su aspetti rilevanti
del Piano,  considerando  gli  orientamenti  forniti  dal  Nucleo  di
valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)  nell'ambito  del
Sistema nazionale di valutazione delle politiche  di  coesione.  Tali
valutazioni possono  essere  affidate  ai  Nuclei  di  valutazione  e
verifica degli investimenti pubblici,  ai  sensi  dell'art.  1  della
legge  17  maggio  1999,  n.  144,  recante  «Misure  in  materia  di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'Inail,  nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», attivi presso
le  amministrazioni  titolari  del  Piano,  in  piena  autonomia   di
giudizio. 
  L'Autorita' responsabile del PSC  provvede,  informandone  il  CdS,
alla destinazione di risorse finanziarie  per  l'assistenza  tecnica,
finalizzata a sostenere la gestione, il monitoraggio, i controlli, le
verifiche e le valutazioni del Piano, a valere su riprogrammazioni  o
economie, anche progressivamente, man mano che si rendano disponibili
le risorse, fino a un massimo del 4% del valore del Piano,  inclusivo
delle risorse gia' eventualmente destinate all'assistenza tecnica nel
PSC  di  prima  approvazione.  L'assistenza  tecnica  cosi'  definita
costituisce specifico  settore  d'intervento  del  Piano  all'interno
dell'area tematica «Capacita' amministrativa». 
4. Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano 
  A   seguito   della   prima   approvazione   del   PSC,    ciascuna
amministrazione  titolare  del  Piano  provvede  all'istituzione,   o
all'aggiornamento della composizione nel  caso  previsto  dal  citato
art. 44, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019,  di  un  CdS  cui
partecipano rappresentanti: del  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento
per la programmazione e il coordinamento  della  politica  economica,
del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato - IGRUE,  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche', per i Piani  di  competenza
regionale o delle citta' metropolitane, dei Ministeri competenti  per
area tematica, e, per  i  piani  di  competenza  ministeriale,  delle
regioni; vi partecipano, altresi', i rappresentanti del  partenariato
economico e sociale in relazione ai punti di cui all'art.  44,  comma
3, lettere d) ed e), del citato decreto-legge n. 34 del 2019. 
  Il CdS adotta, successivamente alla sua  costituzione,  il  proprio
regolamento di funzionamento, su proposta dell'Autorita' responsabile
del PSC. 
  Ferme  restando  le  competenze  specifiche  delle  amministrazioni
centrali, delle regioni e delle citta' metropolitane, nella  qualita'
di titolari dei rispettivi Piani sviluppo  e  coesione,  il  CdS,  ai
sensi dell'art. 44, comma 3, del citato decreto-legge n. 34 del 2019: 
    i. approva la metodologia e i  criteri  per  la  selezione  delle
nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione; 
    ii. approva le relazioni di attuazione e/o finali; 
    iii. esamina eventuali proposte di modifiche al PSC; 
    iv.  esprime  il  parere  ai  fini  della  sottoposizione   delle
modifiche di competenza del CIPESS; 
    v. esamina ogni aspetto  che  incida  sui  risultati  del  Piano,
comprese le verifiche sull'attuazione; 
    vi. esamina i risultati delle valutazioni. 
  In relazione al precedente punto ii), le relazioni  di  attuazione,
riferite ciascuna  all'anno  precedente  e  redatte  secondo  formati
standard, devono essere coerenti con  i  dati  presenti  nel  Sistema
nazionale monitoraggio (di seguito SNM) di cui al successivo punto  6
e contenere, per area tematica e settore  d'intervento,  una  sintesi
dell'avanzamento  finanziario  (impegni   e   pagamenti)   realizzato
nell'anno  di  riferimento,  unitamente  a  ogni  elemento  utile  ad
apprezzare i progressi del Piano (inclusi i risultati delle verifiche
sui progetti e delle valutazioni gia' disponibili),  l'evidenziazione
e  motivazione  dell'eventuale  scostamento  della  spesa  realizzata
rispetto   alle   previsioni   contenute   nel   piano   finanziario,
l'indicazione dei progetti oggetto di rendicontazione - in itinere  o
conclusa - sui programmi comunitari, nonche'  le  informazioni  sulle
obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte. Tali  relazioni  sono
approvate dal CdS entro il 15 maggio di ciascun anno. 
  Ogni triennio il CdS provvede  all'approvazione  di  una  relazione
finale  di  chiusura  parziale  del  Piano,  relativa  alle   risorse
associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i
relativi  risultati  raggiunti  e  le   pertinenti   evidenze   delle
valutazioni.  Inoltre  le  relazioni  finali  danno  conto,  per   il
complesso del PSC, delle risorse effettivamente impiegate  alla  data
di chiusura parziale rispetto alle previsioni del piano  finanziario.
A  seguito  dell'approvazione  delle  relazioni  finali  di  chiusura
parziale, il Piano - ferma restando la sua  dotazione  complessiva  -
rimane attivo per la quota  delle  risorse  residue  con  conseguente
aggiornamento, per  tale  aspetto,  del  piano  finanziario  come  da
Allegato 1 alla presente delibera. I progetti conclusi permangono nel
SNM di cui al punto 6. 
  In sede di prima applicazione, il CdS provvede all'approvazione  di
una relazione finale di chiusura parziale entro il 31 dicembre  2021,
con  riferimento  alle  risorse  FSC  2000-2006  o  anche   2007-2013
associate  ai  progetti  conclusi  per  ciascuna  area  tematica.  Le
successive relazioni finali sono previste, in prima istanza, entro il
30 settembre 2024, in relazione all'attuazione del PSC alla data  del
31 dicembre 2023. 
  Con cadenza annuale, su proposta del  Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale,  viene  presentata  al  CIPESS  una  relazione
sull'andamento e sullo stato  di  attuazione  dei  Piani  sviluppo  e
coesione, previa sottoposizione alla Cabina di regia FSC  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  25  febbraio
2016 (di seguito Cabina di regia FSC). 
  In relazione al precedente punto iii), il CdS esamina e approva  le
proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione
di interventi/progetti gia' compresi e finanziati nel Piano  e  delle
relative finalita',  nonche'  il  riparto  finanziario  tra  le  aree
tematiche e per settori di intervento. 
  Per  ciascuna  area  territoriale  di  riferimento  (Centro-nord  o
Mezzogiorno)  nel  caso  di  PSC  a  titolarita'  di  amministrazioni
centrali o per l'intero PSC nel caso  di  titolarita'  di  regioni  o
citta' metropolitane, le modifiche aventi, per la  sezione  ordinaria
del Piano di cui al punto 1, una dimensione finanziaria - nell'ambito
di ciascun biennio a partire dalla prima approvazione del PSC  -  non
superiore al 5% del valore di riferimento complessivo o non superiori
al valore del 10%  di  ciascuna  area  tematica  cui  sono  sottratte
risorse o, nel caso di PSC a titolarita' di Amministrazioni centrali,
non superiore al valore del 20% per  settore  d'intervento  cui  sono
sottratte risorse, a seguito dell'esame e approvazione del CdS,  sono
trasmesse alla Cabina di regia FSC  per  opportuna  informativa;  ove
superiori alle predette soglie, le  modifiche  sono  sottoposte  alla
Cabina di regia FSC per la relativa approvazione. 
  Ove nella sezione ordinaria del PSC, in sede di prima  approvazione
del Piano,  siano  presenti  risorse  non  finalizzate,  la  relativa
destinazione e' sottoposta, previo assenso del CDS,  all'approvazione
della Cabina di regia FSC. 
  Non e' possibile procedere a rimodulazioni finanziarie  del  Piano,
per  qualunque  importo,  che   comportino   modifica   del   riparto
complessivo tra aree del centro-nord e del Mezzogiorno delle  risorse
gia'  attribuite  al  PSC  in  prima  approvazione,  salvo   motivata
decisione della Cabina di regia FSC  da  sottoporre  alla  successiva
approvazione del CIPESS, fermo restando quanto disposto dall'art.  1,
comma 6, della citata legge n. 147 del 2013. 
  Il CdS esamina, inoltre, le eventuali proposte  di  modifica  delle
previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC. 
  In   relazione   al   precedente   punto   iv),   sono   sottoposte
all'approvazione del CIPESS, previo  parere  anche  della  Cabina  di
regia FSC,  le  proposte  di  modifica  della  dotazione  finanziaria
complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse. 
5. Adozione del Sistema di gestione e controllo 
  Entro il 31 dicembre 2021,  l'Amministrazione  titolare  del  Piano
(Amministrazione centrale/regione/citta' metropolitana) adotta, anche
confermando o aggiornando i sistemi in uso, il  relativo  sistema  di
gestione e controllo (SI.GE.CO.), ai sensi dell'art. 44, comma 2-bis,
del citato decreto-legge n. 34 del 2019, in  coerenza  con  le  linee
guida  elaborate,  entro  e  non  oltre  tre  mesi  dalla   data   di
pubblicazione della presente delibera, dall'Agenzia per  la  coesione
territoriale (ACT), sentite le amministrazioni  interessate,  secondo
criteri di proporzionalita' e semplificazione. 
  Le citate linee guida, pubblicate  sul  sito  web  ACT,  contengono
anche i formati standard e le indicazioni di contenuto minimo per  le
relazioni di attuazione e finali,  di  cui  al  precedente  paragrafo
(punto ii). 
  Per gli interventi 2000-2006 e 2007-2013, gia'  avviati  alla  data
della prima approvazione  del  PSC,  l'Amministrazione  titolare  del
Piano puo' mantenere le modalita' di gestione  e  controllo  gia'  in
vigore per ciascun ciclo di programmazione in quanto compatibili  con
i principi del SI.GE.CO. adottato. Agli interventi conclusi alla data
della prima approvazione  del  PSC  non  si  applicano  procedure  di
controllo aggravate rispetto a quelle gia' in essere. 
6. Monitoraggio e trasparenza 
  Le amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e  coesione  rendono
disponibili i dati di avanzamento finanziario, fisico  e  procedurale
dei progetti e delle procedure di attivazione (secondo  le  modalita'
operative del ciclo 2014-2020) nella Banca dati unitaria del SNM  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria  generale  dello  Stato,   che   provvede   a   effettuare
consolidamenti bimestrali dei dati stessi,  secondo  le  disposizioni
dell'art. 1, comma 703, lettera 1), della citata  legge  n.  190  del
2014. Gli  interventi  sono  identificati  con  il  Codice  unico  di
progetto (CUP) e le procedure di  aggiudicazione  tramite  il  Codice
identificativo gara (CIG), ai quali si applicano tutti  gli  obblighi
di monitoraggio dei sistemi informativi rispettivamente gestiti dalla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  (PCM-DIPE)  e  dall'Autorita'
nazionale anti corruzione (ANAC), gia' interoperabili con il SNM. 
  Al fine di mantenere intatto il patrimonio informativo,  permangono
nel monitoraggio tutti i progetti validi gia'  monitorati  ricompresi
negli strumenti oggetto della riclassificazione di cui al  precedente
punto 1, anche laddove coperti da fonti finanziarie diverse  dal  FSC
dei PSC. 
  Per il passaggio alla modalita' unitaria di monitoraggio del PSC e'
prevista una fase transitoria di mantenimento delle attuali modalita'
per i diversi cicli  di  programmazione,  nonche'  di  sostegno  alle
amministrazioni, disciplinata alla successiva sezione C. 
  I progetti dei PSC monitorati sul SNM sono pubblicati  sul  portale
OpenCoesione    (www.opencoesione.gov.it)     con     le     previste
caratteristiche di visualizzazione e possibilita'  di  rielaborazione
delle informazioni in formato aperto. 
  Le versioni aggiornate  del  PSC,  le  relazioni  di  attuazione  e
finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti
di valutazione, unitamente  ad  altra  documentazione  rilevante  per
ciascun PSC, sono rese disponibili sul sito web  dell'amministrazione
titolare del Piano in apposita  sezione  o  sito  satellite,  nonche'
inseriti su eventuale altro sistema informativo da definirsi  per  la
gestione collaborativa e la  visione  degli  atti  rilevanti  per  la
programmazione e l'attuazione del Fondo sviluppo e coesione. 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, titolare del  Sistema  nazionale  di
monitoraggio, provvede alla pubblicazione di bollettini bimestrali  e
di tavole standard elaborabili sull'avanzamento, per area tematica  e
settore d'intervento, di impegni e pagamenti  dei  Piani  sviluppo  e
coesione. 
B. Disposizioni speciali 
1. Contratti istituzionali di sviluppo 
  Ai Contratti istituzionali di sviluppo (di  seguito  CIS),  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  recante
«Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali
per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma  dell'art.
16 della legge 5 maggio  2009,  n.  42»,  si  applica  la  disciplina
speciale derivante dalle relative norme di  legge  e  dalle  relative
delibere  CIPESS  di  finanziamento,   nonche'   dall'assetto   delle
responsabilita' definite in ciascun CIS, fermi restando gli  obblighi
di monitoraggio dei progetti ad essi associati. 
2. Assegnazioni di legge 
  Le risorse FSC oggetto di  specifiche  assegnazioni  di  legge  non
possono essere sottratte alle loro finalita'. Ad esse si applicano le
modalita' di governance e di trasferimento  delle  risorse  contenute
nelle medesime disposizioni. 
3. Sezioni speciali del PSC 
  Ove presenti nel PSC, alle sezioni speciali relative  alle  risorse
FSC assegnate o riprogrammate ai sensi degli articoli 241 e  242  del
citato decreto-legge n. 34 del  2020  si  applicano  le  disposizioni
generali sopra riportate  anche  in  relazione  alla  modifica  delle
stesse, in quanto compatibili, ferme restando le specifiche finalita'
delle pertinenti risorse e fatto salvo quanto previsto al  successivo
capoverso; tali sezioni  speciali,  articolate  per  pertinenti  aree
tematiche e settori d'intervento in sede di integrazione del Piano di
cui al  punto  1  della  sezione  A,  sono  rappresentate  nel  piano
finanziario  complessivo  del  PSC  come  da   pertinenti   prospetti
dell'Allegato 1 alla presente delibera. 
  Nei primi tre mesi successivi all'approvazione del PSC e'  facolta'
dell'Autorita' responsabile del PSC procedere alle rimodulazioni  dei
contenuti delle sezioni speciali, nel rispetto delle finalita'  delle
stesse, da sottoporre all'approvazione della  Cabina  di  regia  FSC,
informandone successivamente il CdS. 
  Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, provvede all'emanazione di  apposita
circolare a chiarimento di eventuali secificita' o esigenze attuative
da considerare nell'adempimento degli obblighi  di  monitoraggio  nel
SNM. 
  Per  le  misure  oggetto  di  finanziamenti  FSC  conseguenti  alla
pandemia da COVID-19, attuative degli articoli 241 e 242  del  citato
decreto-legge  n.  34   del   2020,   l'obbligazione   giuridicamente
vincolante deve essere assunta entro il 31 dicembre 2025. 
C. Disciplina finale e transitoria. 
  Con successiva delibera di questo Comitato, da emanarsi entro il 30
giugno 2021, saranno previste regole unitarie  per  il  trasferimento
delle risorse FSC afferenti ai diversi cicli di programmazione; nelle
more di tale  delibera  si  continuano  ad  applicare  le  regole  di
trasferimento  vigenti,  fermo  restando  che  i  trasferimenti  sono
disposti su richiesta dell'Autorita' responsabile  del  PSC,  oppure,
ove identificato, dell'organismo di certificazione del PSC. 
  Fino al 31 dicembre 2021 permangono le  modalita'  di  monitoraggio
attualmente vigenti per i diversi cicli di programmazione  in  ordine
al  trasferimento  dei  dati  ai   diversi   Sistemi   nazionali   di
monitoraggio gestiti rispettivamente, per il 2000-2006,  dall'Agenzia
per la coesione territoriale e, per il 2007-2013 e il 2014-2020,  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
ragioneria generale dello Stato. 
  Il Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato provvede, unitamente al  Dipartimento
per  le  politiche  di  coesione  e  all'Agenzia  per   la   coesione
territoriale, alle attivita' centrali per  la  trasposizione  diretta
nel SNM dei dati dei progetti gia'  stabilizzati,  per  l'adeguamento
del sistema centrale per il colloquio a regime con il SNM e a fornire
adeguato supporto tecnico, nonche' indicazioni  alle  amministrazioni
titolari  di  PSC  per  il  passaggio  alle  modalita'  unitarie   di
monitoraggio, di cui al primo periodo del precedente  punto  6  delle
disposizioni generali. 
  Entro e non oltre la scadenza di monitoraggio dei dati riferiti  al
30 giugno 2021, le amministrazioni  titolari  dei  PSC  provvedono  a
validare l'inserimento e/o l'adeguamento nelle banche  dati  del  SNM
per i cicli di programmazione 2007-2013 o  2014-2020  e  del  Sistema
gestione progetti (SGP) per il ciclo di programmazione 2000-2006, dei
dati progettuali e, ove  previste,  delle  appropriate  e  pertinenti
procedure di attivazione fino alla concorrenza delle risorse del PSC,
confermate ai sensi dell'art. 44, comma 7, del  citato  decreto-legge
n. 34 del 2019, di cui al punto 1 delle Disposizioni generali. I dati
consolidati nel SNM, con  riferimento  al  30  giugno  2021,  saranno
oggetto di verifica del corretto adempimento di tale obbligo  a  cura
del Gruppo tecnico DPCoe-ACT, che ha proceduto  alle  istruttorie  ex
art. 44 del citato decreto-legge n. 34 del  2019,  in  collaborazione
con il MEF-IGRUE. A esito della succitata  verifica  il  Dipartimento
per le politiche di coesione provvede a rendere apposita  informativa
alla Cabina di regia  e  a  questo  Comitato  sull'eventuale  residua
differenza  tra  le  citate  risorse  confermate  nel  PSC  di  prima
approvazione e il valore dei progetti e delle procedure validati alla
data del 30 giugno 2021. 
  Con l'approvazione  del  PSC,  gli  strumenti  programmatori  cosi'
riclassificati cessano  la  loro  efficacia,  fermo  restando  quanto
previsto nella Disciplina finale e transitoria di cui  alla  presente
delibera. 
  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto   nella   presente
delibera, si applicano i principi e le regole  gia'  vigenti  per  la
programmazione 2014-2020. 
    Roma, 29 aprile 2021 
 
                                                Il Presidente: Draghi 
Il segretario: Tabacci 

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 858