Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno  1974,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del  12  novembre  1974  con  il  quale  e'  stata  riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Gavi»  o  «Cortese  di
Gavi» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 29 luglio  1998,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  10  agosto
1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata e garantita dei  vini  «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»; 
    Visto il provvedimento ministeriale 12 gennaio  2015,  pubblicato
sul citato sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP  e
IGP con il quale e' stato da ultimo  aggiornato  il  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»; 
    Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C  225  del  5
luglio 2019, concernente  la  pubblicazione  della  comunicazione  di
approvazione  di  modifica  ordinaria  ai  sensi  dell'art.  17   del
regolamento UE n. 33/2019 al disciplinare di produzione della DOP dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»  di  cui  al  predetto  provvedimento
ministeriale 12 gennaio 2015; 
    Visto il provvedimento ministeriale  12  luglio  2019  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  178  del  31
luglio   2019   concernente   informazioni   agli   operatori   della
pubblicazione  della  predetta  modifica  ordinaria  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio tutela del Gavi  con  sede
in Gavi (AL),  e  successive  integrazioni,  intesa  ad  ottenere  la
modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini  «Gavi»  o
«Cortese di Gavi» nel rispetto  della  procedura  di  cui  al  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  12  maggio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Gavi» o «Cortese di Gavi»; 
    Considerato, altresi' che ai sensi del citato regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio  PQAI  IV  -
via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta.