Art. 3 
 
                Riversamento al bilancio dello Stato 
                       o ai conti di Tesoreria 
 
  1. Le somme versate sui conti correnti postali di cui  all'art.  2,
comma 1, del presente decreto, sono prelevate da Poste e riversate ai
capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di  Tesoreria
di destinazione,  comunicati  dalle  amministrazioni  all'atto  della
registrazione sul cruscotto di cui al comma 5 del  medesimo  art.  2,
tramite bonifico. Sugli stessi conti  correnti  postali  non  possono
essere disposte operazioni di pagamento o di  trasferimento,  diverse
dal riversamento ai capitoli del bilancio dello Stato o ai  conti  di
Tesoreria indicati dall'amministrazione che gestisce la tipologia  di
entrata. 
  2. In sede  di  registrazione  di  cui  al  comma  5  dell'art.  2,
l'amministrazione intestataria del conto di cui all'art. 2, comma  1,
lettera b), autorizza Poste a operare  il  riversamento,  sulla  base
delle informazioni ivi inserite. Per le entrate versate sui conti  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la Tesoreria dello Stato,  quale
intestataria del conto, autorizza Poste a  operare  il  riversamento,
sulla base delle informazioni registrate  sul  cruscotto  di  cui  al
citato comma 5, dall'amministrazione titolare  della  gestione  della
tipologia di entrata. 
  3. Il riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di  Tesoreria
di destinazione viene effettuato da Poste, con cadenza settimanale  e
per singolo versamento, in modo da assicurare ai sistemi  informativi
del  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,   la
disponibilita' di tutte le informazioni di dettaglio specificate  dal
protocollo di intesa  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  del  presente
decreto,  in  relazione  a  ciascun   versamento   registrato   nella
contabilita' delle entrate. 
  4. Alle operazioni di riversamento effettuate ai sensi del presente
articolo non si applicano le disposizioni di cui  all'art.  51  delle
istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato. 
  5.  Le  amministrazioni  statali  cui  e'  affidata   la   gestione
amministrativa delle singole tipologie  di  entrata  possono,  previa
verifica, autorizzare Poste,  tramite  la  «Piattaforma  incassi»,  a
restituire al versante le somme erroneamente  accreditate  sui  conti
correnti postali di cui al citato art. 2, comma 1, per le  quali  non
sia stato ancora disposto il riversamento al bilancio dello  Stato  o
ai conti di Tesoreria di destinazione.