Art. 3 Riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria 1. Le somme versate sui conti correnti postali di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono prelevate da Poste e riversate ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria di destinazione, comunicati dalle amministrazioni all'atto della registrazione sul cruscotto di cui al comma 5 del medesimo art. 2, tramite bonifico. Sugli stessi conti correnti postali non possono essere disposte operazioni di pagamento o di trasferimento, diverse dal riversamento ai capitoli del bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria indicati dall'amministrazione che gestisce la tipologia di entrata. 2. In sede di registrazione di cui al comma 5 dell'art. 2, l'amministrazione intestataria del conto di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), autorizza Poste a operare il riversamento, sulla base delle informazioni ivi inserite. Per le entrate versate sui conti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), la Tesoreria dello Stato, quale intestataria del conto, autorizza Poste a operare il riversamento, sulla base delle informazioni registrate sul cruscotto di cui al citato comma 5, dall'amministrazione titolare della gestione della tipologia di entrata. 3. Il riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria di destinazione viene effettuato da Poste, con cadenza settimanale e per singolo versamento, in modo da assicurare ai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la disponibilita' di tutte le informazioni di dettaglio specificate dal protocollo di intesa di cui all'art. 6, comma 1, del presente decreto, in relazione a ciascun versamento registrato nella contabilita' delle entrate. 4. Alle operazioni di riversamento effettuate ai sensi del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 delle istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato. 5. Le amministrazioni statali cui e' affidata la gestione amministrativa delle singole tipologie di entrata possono, previa verifica, autorizzare Poste, tramite la «Piattaforma incassi», a restituire al versante le somme erroneamente accreditate sui conti correnti postali di cui al citato art. 2, comma 1, per le quali non sia stato ancora disposto il riversamento al bilancio dello Stato o ai conti di Tesoreria di destinazione.