Art. 5 Informazioni per la gestione della liquidita' 1. Ai fini della programmazione e gestione della liquidita' del settore statale, Poste comunica giornalmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Banca d'Italia gli importi complessivi che saranno prelevati il giorno successivo dai conti correnti postali di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, per il riversamento ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato, ovvero ai conti aperti presso la Tesoreria statale. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e Poste italiane S.p.a. concordano le modalita' e i tempi con cui le predette informazioni saranno rese disponibili.