Art. 5 
 
            Informazioni per la gestione della liquidita' 
 
  1. Ai fini della programmazione e  gestione  della  liquidita'  del
settore statale, Poste comunica giornalmente  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato e alla  Banca  d'Italia  gli  importi
complessivi che saranno prelevati  il  giorno  successivo  dai  conti
correnti postali di cui all'art. 2, comma 1,  del  presente  decreto,
per il riversamento ai pertinenti capitoli di  entrata  del  bilancio
dello Stato, ovvero ai conti aperti presso la Tesoreria  statale.  Il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia
e Poste italiane S.p.a. concordano le modalita' e i tempi con cui  le
predette informazioni saranno rese disponibili.