IL CONSIGLIO dell'autorita' nazionale anticorruzione Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», adottato in attuazione della legge dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Visto l'art. 19, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica» adottato in attuazione della legge dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante «Modifiche al sistema penale» con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18; Vista la legge 5 luglio 1982, n. 141, recante «Disposizioni per la pubblicita' delle situazioni patrimoniali di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti»; Visto l'art. 14, comma 4, lettera g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza trasparenza delle pubbliche amministrazioni», che attribuisce all'Organismo indipendente di valutazione il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza; Visto l'art. 34-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 che consente all'Autorita' nazionale anticorruzione di potersi avvalere per le attivita' di vigilanza di propria competenza dell'ausilio della Guardia di finanza; Visto il codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli 149 «Notificazione a mezzo del servizio postale» e 149-bis «Notificazione a mezzo posta elettronica»; Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 12 maggio 2021, che ha approvato modifiche sulla disciplina delle notifiche dei provvedimenti sanzionatori dell'Autorita'; Ritenuto necessario disciplinare, in virtu' di quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il nuovo potere sanzionatorio attribuito all'Autorita' nazionale anticorruzione; Ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo stesso articolo, anche per garantire omogeneita' di trattamento nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di violazione degli obblighi di trasparenza; Ritenuto, pertanto, che l'Autorita' nazionale anticorruzione deve considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi 1-bis e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e di conseguenza anche quelle previste dall'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse sono determinate per relationem attraverso il richiamo al piu' volte citato art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; Delibera il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; d) «Ufficio», l'ufficio competente dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio per le violazioni sanzionabili ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; e) «responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'ufficio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5; f) «amministrazioni ed enti interessati», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; g) «responsabile», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012; h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; i) «responsabile della violazione», il responsabile del comportamento sanzionato ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 o dell'art. 19 del decreto legislativo n. 19 agosto 2016, n. 175;