Art. 3 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1. Il responsabile del procedimento e'  il  dirigente  responsabile
dell'ufficio competente dell'istruttoria per le sanzioni  di  cui  al
presente   regolamento.   Egli    puo'    individuare,    all'interno
dell'ufficio, un  funzionario  per  lo  svolgimento  dell'istruttoria
relativa ai singoli procedimenti. 
  2.  Il  responsabile  del  procedimento  assicura   il   legittimo,
adeguato,  completo  e   tempestivo   svolgimento   dell'istruttoria,
garantendo il contraddittorio e l'effettivita' del diritto di  difesa
del soggetto/i  obbligato/i  destinatario/i  della  comunicazione  di
avvio del procedimento.