IL DIRETTORE GENERALE 
                             del Tesoro 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il regolamento UE 2020/672 del Consiglio del 19  maggio  2020
che istituisce uno  strumento  europeo  di  sostegno  temporaneo  per
attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza  (SURE)
a seguito dell'epidemia di COVID-19 (di seguito «regolamento  SURE»),
ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modifiche; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  concernente  «Misure
urg enti in materia di salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e successive modifiche; 
  Visto in particolare l'art. 265, comma  11,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, come  sostituito  dall'art.  114,  comma  8,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per  il
sostegno e  il  rilancio  dell'economia»,  convertito  con  legge  13
ottobre 2020, n. 126; 
  Visto in particolare l'art. 36 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, in base al quale il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e'
stato autorizzato a stipulare l'accordo con  la  Commissione  europea
concernente  la  concessione  della  controgaranzia  a  favore  della
Commissione per il rimborso delle obbligazioni  da  questa  contratte
per reperire la provvista per l'erogazione dei  prestiti  agli  Stati
membri  richiedenti  nell'ambito  del  Programma  SURE   e   che   la
concessione delle garanzie rappresenta una condizione necessaria  per
l'attivazione dello  strumento  ai  sensi  dell'art.  12  del  citato
regolamento SURE; 
  Viste le risoluzioni sul Programma nazionale  di  riforma  2020  n.
6-00124 e n. 6-00126 approvate,  rispettivamente,  dalla  Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2020,  che  hanno
impegnato il Governo, tra l'altro,  «a  prevedere  l'utilizzo,  sulla
base dell'interesse generale del Paese e dell'analisi  dell'effettivo
fabbisogno, degli strumenti gia' resi disponibili dall'Unione europea
per fronteggiare l'emergenza sanitaria e  socio  economica  in  atto,
garantendo un costante rapporto di informazione e condivisione  delle
scelte con il Parlamento»; 
  Vista la richiesta formale presentata dalla Repubblica italiana, ai
sensi dell'art. 3 del regolamento SURE, in data 7  agosto  2020,  con
nota a firma congiunta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per il supporto
finanziario SURE per complessivi 28.492 milioni di euro; 
  Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 2020/1349 del  25
settembre 2020 con la quale l'Unione europea concede alla  Repubblica
italiana un  sostegno  temporaneo  ai  sensi  del  regolamento  SURE,
tramite un prestito dell'importo massimo di euro  27.438.486.464  con
scadenza media massima di quindici anni e periodo  di  disponibilita'
fino al 28 marzo 2022; 
  Visto l'art. 81 della Costituzione,  cosi'  come  modificato  dalla
legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3,  ove
si  prevede  che  il  Capo  del  Dipartimento   svolge   compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione  ed  e'
responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da
esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art.
4 con  il  quale,  mentre  si  attribuisce  agli  organi  di  Governo
l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e  la
verifica   della    rispondenza    dei    risultati    dell'attivita'
amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva  ai
dirigenti l'adozione degli atti e dei  provvedimenti  amministrativi,
compresi quelli  che  impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,
nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; 
  Visto il regolamento di organizzazione del Ministero  dell'economia
e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, e successive  modifiche,  ed
in particolare l'art. 5, comma 2,  ove  si  definiscono  le  funzioni
svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; 
  Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modifiche,  recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  ed   in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 42, comma 2,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  9
giugno 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 89.294 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto l'atto n. 330 del 6 ottobre 2020, con il  quale  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ha  autorizzato  il  dott.   Davide
Iacovoni, direttore della  Direzione  seconda  del  Dipartimento  del
Tesoro, a firmare la richiesta di erogazione  di  prestito  a  favore
della Repubblica italiana; 
  Vista la  richiesta  di  erogazione  di  prestito  trasmessa  dalla
Repubblica italiana alla Commissione europea  con  lettera  prot.  n.
75386 del 6 ottobre 2020 del direttore della  Direzione  seconda  del
Dipartimento del Tesoro; 
  Visto l'accordo denominato Loan Agreement  stipulato  tra  l'Unione
europea e la Repubblica italiana  per  la  concessione  a  favore  di
quest'ultima di un prestito per l'importo di euro 27.438.486.464; 
  Vista la Confirmation Notice del 21 maggio 2021 inviata da European
Commission Budget  -  Asset,  debt  and  financial  risk  management,
relativa al Disbursement of the 6th Instalment  of  EUR  751  million
della  durata  di  venticinque  anni,  nonche'  il  relativo  payment
schedule; 
  Ritenuto opportuno  prendere  atto  dell'accensione  del  prestito,
nell'ambito del sopracitato Loan Agreement riferito al programma Sure
Financial  Assistance,  acceso  dalla  Repubblica  italiana  con   la
Commissione europea per un  importo  di  euro  751.000.000,  relativo
all'emissione di una singola tranche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3  del  «Testo  unico»  e  del
«decreto cornice», si procede alla presa d'atto dell'accensione di un
prestito  tra  la  Repubblica  italiana  e  la  Commissione  europea,
nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito al programma Sure
Financial Assistance, per un importo di  euro  751.000.000,  relativo
all'emissione di una singola tranche.