Art. 3 
 
  1.  L'agevolazione  complessivamente  accordata  per  il   progetto
«BlueCC» e' pari a euro 95.250,00. 
  2. Le risorse nazionali necessarie per l'intervento di cui all'art.
1 del presente decreto, sono  determinate  in  euro  64.171,83  nella
forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Consiglio
nazionale delle ricerche, Istituto di biochimica e biologia cellulare
a valere sulle disponibilita' del Fondo per  gli  investimenti  nella
ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2018,  cap.  7245,
giusta riparto con decreto n. 48, del 18 gennaio  2019,  emanato  dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2018,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna  a  trasferire  al  beneficiario  Consiglio  nazionale  delle
ricerche, Istituto di biochimica delle proteine, il  co-finanziamento
europeo previsto per il progetto, pari a  euro  31.078,17  ove  detto
importo venga versato dal coordinatore della Eranet  Cofund  on  Blue
Bioeconomy sul conto di contabilita' speciale 5944 IGRUE,  intervento
relativo all'iniziativa BlueCC - «Chitin and Collagen for  innovative
products» cosi' come previsto dal contratto 817992 fra la Commissione
europea e i partner dell'Eranet Cofundon Blue Bioeconomy, tra i quali
il MIUR, ora MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere  a
detto contributo vengano assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dallo Eranet Cofund on Blue Bioeconomy  e  dallo  scrivente
Ministero.