Con il presente provvedimento si emanano le  nuove  «Disposizioni
sulla procedura di  valutazione  dell'idoneita'  degli  esponenti  di
banche, intermediari  finanziari,  istituti  di  moneta  elettronica,
istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti». 
    A seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze n. 169/2020 sui requisiti  di  idoneita'  (il  «decreto
ministeriale»)  degli  esponenti   delle   banche   e   degli   altri
intermediari regolati dal TUB, si rende infatti necessario aggiornare
la procedura per la verifica da parte della Banca d'Italia, in  linea
con quanto previsto dal regolamento; il TUB prevede  infatti  che  la
valutazione della Banca d'Italia sia svolta secondo modalita' e tempi
da essa stabiliti. 
    Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti  durante
la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito web della
Banca d'Italia, unitamente al presente  provvedimento,  al  resoconto
della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e
le disposizioni saranno anche  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Le disposizioni  entrano  in  vigore  il  1°  luglio  2021  e  si
applicano: 
      a) alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021; 
      b) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del
decreto ministeriale, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli
eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della sezione II (1)  ,  se
successivi al 1° luglio 2021. 
    Sono abrogati: 
      i) il titolo II, capitolo 2, della  circolare  n.  229  del  21
aprile 1999 e  il  provvedimento  «Requisiti  degli  esponenti  delle
banche e delle societa' capogruppo di gruppi bancari.  Procedura  per
la verifica» del 1° dicembre 2015; 
      ii) il titolo II, capitolo 2, della  circolare  n.  288  del  3
aprile 2015, ad eccezione degli allegati A, C e D e dell'indicazione,
contenuta nella sezione I, paragrafo 4, riguardante  il  procedimento
amministrativo per la dichiarazione di decadenza per  violazione  del
divieto di partecipazioni incrociate  in  intermediari  finanziari  o
gruppi finanziari concorrenti («interlocking»); 
      iii) il capitolo III, sezione IV, ad eccezione dei  riferimenti
al  divieto  di  interlocking,  e  sezione  V,   limitatamente   alle
indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in
caso di difetto di idoneita' e di sospensione di esponenti aziendali,
delle «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e  gli
istituti di moneta elettronica» (provvedimento del 23 luglio 2019). 
    Le previsioni abrogate continuano  tuttavia  ad  applicarsi  alle
nomine effettuate prima del 1° luglio  2021,  fermo  restando  quanto
previsto con riferimento agli eventi richiamati alla lettera  b)  del
paragrafo precedente. In ogni caso, limitatamente alle procedure  per
le quali il verbale dell'organo competente e'  trasmesso  alla  Banca
d'Italia a partire dal giorno successivo alla data  di  pubblicazione
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del  presente
provvedimento, il termine, indicato nella  circolare  n.  288  del  3
aprile 2015, titolo II, capitolo 2, sezione II,  paragrafo  1,  entro
cui la Banca d'Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneita'
e' esteso da sessanta a centoventi giorni. 
    Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti
alle disposizioni emanate con il presente provvedimento. 
      Roma, 4 maggio 2021 
 
                                     Il direttore generale: Signorini 

(1) Procedura  per  la  valutazione  dell'idoneita'  dei   componenti
    supplenti dell'organo di controllo, assunzione di un incarico non
    esecutivo aggiuntivo, eventi sopravvenuti e rinnovi,  sospensione
    degli incarichi.