Art. 4 
 
                        Riscossione coattiva 
 
  1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte  dei  soggetti
di cui all'art.  2  secondo  le  modalita'  previste  dalla  presente
deliberazione,  comporta  l'avvio  della  procedura  di   riscossione
coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi  e
spese di esecuzione.