Art. 10 Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 1. All'articolo 1, ((comma 1)), del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31luglio 2021»; ((1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 16-bis: 1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse; 2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determinala collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies»; 3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono soppresse; b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»; c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»; d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente: «16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»; e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»; f) il comma 16-septiese' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono denominate: a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a150 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento; c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d); d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni100.000 abitanti; 2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 percento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 percento».)) 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». 3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge n. 33 del 2020. ((3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore. 3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Commercio al dettaglio di mobili per la casa».))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79: «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. (Omissis).». - Si riporta il testo dei commi 16-bis, 16-quater, 16-quinquies, 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicato nella Gazzetta. Uff. 16 maggio 2020, n. 125: «Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del COVID-19). - (Omissis). 16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica nel proprio sito internet istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e' parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in uno scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (Omissis). 16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio nazionale. 16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto. (Omissis). 16-septies. Sono denominate: a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; b) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento; c) «Zona arancione»: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma; d) «Zona rossa»: le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento.». - L'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 «Allegato 25 - Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, S.O. - Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio, n. 117. - L'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021.