Art. 10
Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
1. All'articolo 1, ((comma 1)), del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n.35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31luglio 2021»;
((1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16-bis:
1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con il documento in
materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre
2020» sono soppresse;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero
all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla
percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e determinala
collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma
16-septies»;
3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o» sono
soppresse;
b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole: «in un livello di
rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno
scenario»;
c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2
e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle
seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del
comma 16-septies»;
d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente:
«16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure
di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano
nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,sono
applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di
cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui
al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020
specificamente individuati con decreto del Ministro della salute,
adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»;
e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in uno scenario
di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo
territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per
tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti»
sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla
lettera a) del comma 16-septies»;
f) il comma 16-septiese' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono
denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti
per tre settimane consecutive;
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e
inferiore a150 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle
due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per
cento;
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore a
250casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni
indicate nelle lettere b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 250
casi ogni100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe
le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 percento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 percento».))
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2021».
3. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto,
quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal decreto-legge
n. 33 del 2020.
((3-bis. Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei dati
epidemiologici e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18
maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma 1-bis
del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla
base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini
dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del
2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona
corrispondente allo scenario inferiore.
3-ter. All'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, e'
aggiunta, in fine, la seguente voce:
«Commercio al dettaglio di mobili per la casa».))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 16-bis, 16-quater,
16-quinquies, 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge
16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicato nella Gazzetta.
Uff. 16 maggio 2020, n. 125:
«Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - (Omissis).
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o
piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu'
elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente,
si applicano le specifiche misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei
posti letto in area medica e in terapia intensiva per
pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni
in una delle zone individuate dal comma 16-septies del
presente articolo. Le ordinanze di cui al secondo periodo
sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni,
salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali
sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo'
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di
regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma
restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa
e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
(Omissis).
16-quater. Il Ministro della salute, con propria
ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e
16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma
16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive
rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio
nazionale.
16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute,
le misure di cui al comma 16-quater, previste per le
regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla
lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle
regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla
lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di
cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020 specificamente individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, attestino per tali regioni un livello di
rischio alto.
(Omissis).
16-septies. Sono denominate:
a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
b) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o
superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000
abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al
30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' uguale o
inferiore al 20 per cento;
c) «Zona arancione»: le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che
ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del
presente comma;
d) «Zona rossa»: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000
abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per
cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30
per cento.».
- L'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 novembre 2020 «Allegato 25 - Prevenzione e
risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e
pianificazione nella fase di transizione per il periodo
autunno-invernale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 4 novembre 2020, S.O.
- Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio, n. 117.
- L'allegato 23 annesso al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2
marzo 2021.