Art. 10 
 
           Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 
              e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 
 
  1. All'articolo 1, ((comma 1)), del decreto-legge  25  marzo  2020,
n.19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio  2020,
n.35, le parole «fino  al  30  aprile  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31luglio 2021»; 
  ((1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 16-bis: 
  1) al secondo periodo, le parole: «incoerenza con il  documento  in
materia di "Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19:  evoluzione  della
strategia e pianificazione nella fase di transizione per  il  periodo
autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del  Presidente
del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del  4  novembre
2020» sono soppresse; 
  2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero
all'incidenza dei contagi sul territorio  regionale  unitamente  alla
percentuale di occupazione dei  posti  letto  in  area  medica  e  in
terapia intensiva per pazienti  affetti  da  COVID-19  e  determinala
collocazione delle regioni in una delle zone  individuate  dal  comma
16-septies»; 
  3) al quarto periodo, le parole: «in un livello di rischio o»  sono
soppresse; 
  b) al comma 16-ter, primo periodo, le parole:  «in  un  livello  di
rischio  o  scenario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in   uno
scenario»; 
  c) al comma 16-quater, le parole: «in uno scenario almeno di tipo 2
e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in  uno  scenario
almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel
relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi
superiore a 50 casi ogni  100.000  abitanti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere  b),  c)  e  d)  del
comma 16-septies»; 
  d) il comma 16-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute,  le  misure
di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che  si  collocano
nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies,sono
applicate anche alle regioni che si collocano nella  zona  gialla  di
cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui
al menzionato decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020
specificamente individuati con decreto  del  Ministro  della  salute,
adottato previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, attestino per tali regioni un livello di rischio alto»; 
  e) al comma 16-sexies, primo periodo, le parole: «in  uno  scenario
di tipo 1 e con  un  livello  di  rischio  basso,  ove  nel  relativo
territorio si manifesti una incidenza settimanale  dei  contagi,  per
tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti»
sono sostituite dalle  seguenti:  «nella  zona  bianca  di  cui  alla
lettera a) del comma 16-septies»; 
  f) il comma 16-septiese' sostituito dal seguente: «16-septies. Sono
denominate: 
  a)  "Zona  bianca":  le  regioni  nei  cui  territori   l'incidenza
settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti
per tre settimane consecutive; 
  b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 
  1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a  50  e
inferiore a150 casi ogni 100.000 abitanti; 
  2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o  superiore  a  150  e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si  verifica  una  delle
due seguenti condizioni: 
  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto  in  area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 
  2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in  terapia  intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale  o  inferiore  al  20  per
cento; 
  c) "Zona arancione":  le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a  150  e  inferiore  a
250casi ogni 100.000 abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni
indicate nelle lettere b) e d); 
  d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente: 
  1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a  250
casi ogni100.000 abitanti; 
  2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150  e
inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si  verificano  entrambe
le seguenti condizioni: 
  2.1) il tasso di occupazione dei posti letto  in  area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 percento; 
  2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in  terapia  intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 percento».)) 
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio
2021». 
  3. Resta fermo, per quanto non  modificato  dal  presente  decreto,
quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020 e dal  decreto-legge
n. 33 del 2020. 
  ((3-bis.  Fino  al  16  giugno  2021  il  monitoraggio   dei   dati
epidemiologici e' effettuato sulla base  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del  2020  vigenti  il  giorno
antecedente alla data di  entrata  in  vigore  del  decreto-legge  18
maggio 2021, n. 65, nonche' delle disposizioni di cui al comma  1-bis
del presente articolo. All'esito del  monitoraggio  effettuato  sulla
base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini
dell'ordinanza di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  n.  33  del
2020, in caso di discordanza le regioni  sono  collocate  nella  zona
corrispondente allo scenario inferiore. 
  3-ter. All'allegato  23  annesso  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  2  marzo  2021,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  52  del  2  marzo  2021,  e'
aggiunta, in fine, la seguente voce: 
  «Commercio al dettaglio di mobili per la casa».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto-legge  25  marzo  2020,   n.19,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2020,   n.   35,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79: 
              «Art. 1 (Misure urgenti per evitare la  diffusione  del
          COVID-19). -  1.  Per  contenere  e  contrastare  i  rischi
          sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19,  su
          specifiche   parti   del   territorio   nazionale   ovvero,
          occorrendo,  sulla  totalita'  di  esso,   possono   essere
          adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
          o piu' misure tra quelle di cui al  comma  2,  per  periodi
          predeterminati,  ciascuno  di  durata   non   superiore   a
          cinquanta giorni, reiterabili  e  modificabili  anche  piu'
          volte fino al  31  luglio  2021,  termine  dello  stato  di
          emergenza, e con possibilita' di  modularne  l'applicazione
          in  aumento  ovvero  in  diminuzione  secondo   l'andamento
          epidemiologico del predetto virus. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dei  commi  16-bis,  16-quater,
          16-quinquies, 16-septies dell'articolo 1 del  decreto-legge
          16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 14 luglio 2020, n.  74,  pubblicato  nella  Gazzetta.
          Uff. 16 maggio 2020, n. 125: 
              «Art. 1.  (Misure di contenimento della diffusione  del
          COVID-19). - (Omissis). 
              16-bis.  Il  Ministero  della  salute,  con   frequenza
          settimanale,   pubblica   nel   proprio    sito    internet
          istituzionale e comunica ai  Presidenti  del  Senato  della
          Repubblica e della Camera  dei  deputati  i  risultati  del
          monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto  del
          Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio  2020.  Il  Ministro
          della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti
          delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
          dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di  cui
          al decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile  2020,
          sentito altresi' sui dati monitorati  il  Comitato  tecnico
          scientifico di cui all'ordinanza del Capo del  Dipartimento
          della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020,  una  o
          piu' regioni  nel  cui  territorio  si  manifesta  un  piu'
          elevato rischio epidemiologico e in cui,  conseguentemente,
          si applicano le specifiche misure individuate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,
          n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
          2020, n.  35,  aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili
          sull'intero   territorio   nazionale.   Lo   scenario    e'
          parametrato  all'incidenza  dei  contagi   sul   territorio
          regionale ovvero all'incidenza dei contagi  sul  territorio
          regionale unitamente alla percentuale  di  occupazione  dei
          posti letto in area  medica  e  in  terapia  intensiva  per
          pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni
          in una delle zone  individuate  dal  comma  16-septies  del
          presente articolo. Le ordinanze di cui al  secondo  periodo
          sono efficaci per un periodo  minimo  di  quindici  giorni,
          salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
          l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
          allo scadere del  termine  di  efficacia  dei  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei  quali
          sono  adottate,  salva  la  possibilita'  di  reiterazione.
          L'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
          uno scenario inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le
          misure  restrittive  comporta  in  ogni   caso   la   nuova
          classificazione. Con ordinanza del Ministro  della  salute,
          adottata  d'intesa   con   i   Presidenti   delle   regioni
          interessate,  in   ragione   dell'andamento   del   rischio
          epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui  al
          decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020,  puo'
          essere in ogni momento prevista, in relazione a  specifiche
          parti     del     territorio     regionale,     l'esenzione
          dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
          verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina  di
          regia di cui  al  presente  articolo  sono  pubblicati  per
          estratto in relazione al monitoraggio  dei  dati  nel  sito
          internet istituzionale del Ministero  della  salute.  Ferma
          restando  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  del  4
          novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la  stessa
          e' stata adottata sono pubblicati entro  tre  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
              (Omissis). 
              16-quater.  Il  Ministro  della  salute,  con   propria
          ordinanza, secondo le procedure di cui ai  commi  16-bis  e
          16-ter, applica  alle  regioni  che,  ai  sensi  del  comma
          16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle  lettere
          b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  tra
          quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25
          marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 22 maggio  2020,  n.  35,  aggiuntive  e  progressive
          rispetto  a  quelle  applicabili   nell'intero   territorio
          nazionale. 
              16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della  salute,
          le misure di  cui  al  comma  16-quater,  previste  per  le
          regioni che si collocano nella zona arancione di  cui  alla
          lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche  alle
          regioni che si collocano nella  zona  gialla  di  cui  alla
          lettera b) del medesimo comma, qualora  gli  indicatori  di
          cui al menzionato decreto  del  Ministro  della  salute  30
          aprile 2020  specificamente  individuati  con  decreto  del
          Ministro della salute, adottato d'intesa con la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, attestino per tali regioni un livello di
          rischio alto. 
              (Omissis). 
              16-septies. Sono denominate: 
                a)  «Zona  bianca»:  le  regioni  nei  cui  territori
          l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50  casi
          ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 
                b)  «Zona  gialla»:  le  regioni  nei  cui  territori
          alternativamente: 
                  1) l'incidenza settimanale dei contagi  e'  pari  o
          superiore  a  50  e  inferiore  a  150  casi  ogni  100.000
          abitanti; 
                  2) l'incidenza  settimanale  dei  casi  e'  pari  o
          superiore a  150  e  inferiore  a  250  casi  ogni  100.000
          abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 
                    2.1) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore  al
          30 per cento; 
                    2.2) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          terapia  intensiva  per  pazienti  COVID-19  e'  uguale   o
          inferiore al 20 per cento; 
                c) «Zona arancione»: le  regioni  nei  cui  territori
          l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o  superiore  a
          150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che
          ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d)  del
          presente comma; 
                d)  «Zona  rossa»:  le  regioni  nei  cui   territori
          alternativamente: 
                  1) l'incidenza settimanale dei contagi  e'  pari  o
          superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; 
                  2) l'incidenza settimanale dei contagi  e'  pari  o
          superiore a  150  e  inferiore  a  250  casi  ogni  100.000
          abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
                    2.1) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          area medica per pazienti COVID-19 e' superiore  al  40  per
          cento; 
                    2.2) il tasso di occupazione dei posti  letto  in
          terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al  30
          per cento.». 
              - L'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri 3 novembre 2020 «Allegato 25 -  Prevenzione  e
          risposta  a  COVID-19:   evoluzione   della   strategia   e
          pianificazione nella fase di  transizione  per  il  periodo
          autunno-invernale», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 275 del 4 novembre 2020, S.O. 
              - Il  decreto-legge  18  maggio  2021,  n.  65  «Misure
          urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio, n. 117. 
              - L'allegato 23 annesso al decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 2  marzo  2021,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52  del  2
          marzo 2021.