((Art. 11 sexiesdecies 
 
          Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, 
          comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124 
 
  1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter,
primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al  1°
gennaio 2022.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  125-ter
          della legge 4 agosto 2017, n. 124  (Legge  annuale  per  il
          mercato  e  la  concorrenza),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189: 
                «(Omissis). 
              125-ter. A partire dal 1° gennaio 2020,  l'inosservanza
          degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis  comporta  una
          sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un
          importo  minimo  di  2.000  euro,   nonche'   la   sanzione
          accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione.
          Decorsi  90  giorni  dalla  contestazione  senza   che   il
          trasgressore   abbia   ottemperato   agli    obblighi    di
          pubblicazione e al pagamento della sanzione  amministrativa
          pecuniaria,  si  applica  la  sanzione  della  restituzione
          integrale del beneficio ai soggetti eroganti.  Le  sanzioni
          di cui al presente  comma  sono  irrogate  dalle  pubbliche
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  che  hanno  erogato  il
          beneficio oppure, negli  altri  casi,  dall'amministrazione
          vigilante o competente per materia. Si applica la legge  24
          novembre 1981, n. 689, in quanto compatibile. 
              (Omissis).».