((Art. 11 octies 
 
Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti  dei  Fondi
  per il rilancio degli investimenti delle  amministrazioni  centrali
  dello Stato. 
  1. All'articolo 265, comma 15, del decreto- legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:  «
per gli anni 2020 e 2021». 
  2. Le disposizioni dell'articolo  1,  comma  24,  secondo  periodo,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non  si  applicano  per  l'anno
2021.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 265, comma 15,  del
          decreto- legge 19 maggio 2020, n.  34  (Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 19 maggio  2020,  n.  128,  S.O  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  265   (Disposizioni   finanziarie   finali).   -
          (Omissis). 
              15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98,
          secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n  145,  non
          si applicano per gli anni 2020 e 2021. 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  24,
          secondo periodo, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2020 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  2019,  n.
          304, S.O.: 
              «(Omissis). 
              24. Il fondo di cui al comma 14 e' ripartito con uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri  interessati,  sulla   base   di
          programmi  settoriali  presentati   dalle   amministrazioni
          centrali dello  Stato  per  le  materie  di  competenza.  I
          decreti di cui al periodo precedente individuano i  criteri
          e le modalita' per l'eventuale revoca  degli  stanziamenti,
          anche pluriennali, non utilizzati entro  ventiquattro  mesi
          dalla loro assegnazione  e  la  loro  diversa  destinazione
          nell'ambito delle finalita' previste dai commi da 14 a  26.
          In tal caso  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di
          bilancio, anche in conto residui. Nel  caso  in  cui  siano
          individuati  interventi   rientranti   nelle   materie   di
          competenza  regionale  o   delle   province   autonome,   e
          limitatamente agli stessi, sono adottati  appositi  decreti
          previa intesa con gli enti territoriali interessati  ovvero
          in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti  sono  trasmessi   alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia,  le  quali
          esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla  data
          dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti  possono
          essere adottati anche in mancanza del  predetto  parere.  I
          medesimi decreti indicano, ove necessario, le modalita'  di
          utilizzo  dei  contributi,  sulla  base   di   criteri   di
          economicita'  e  di   contenimento   della   spesa,   anche
          attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento
          a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per
          gli investimenti, con la Banca di  sviluppo  del  Consiglio
          d'Europa, con la Cassa depositi e  prestiti  Spa  e  con  i
          soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita'  bancaria
          ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
          di finanza pubblica. I decreti del Presidente del Consiglio
          dei ministri di riparto del fondo di cui al  primo  periodo
          sono adottati entro il 15 febbraio 2020. 
              (Omissis).».