Art. 6 
 
Piscine,  centri  natatori,  palestre,  sport  di  squadra  e  centri
                              benessere 
 
  1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le
attivita' ((delle piscine)) all'aperto in conformita' a protocolli  e
linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento dello sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva
italiana  (FMSI),  sulla  base  di  criteri  definiti  dal   Comitato
tecnico-scientifico. 
  ((1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' delle piscine e  dei  centri  natatori  anche  in  impianti
coperti in conformita' ai protocolli  e  alle  linee  guida  adottati
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  lo
sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di
criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 
  2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' delle  palestre
sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva ita-liana, sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.)) 
  3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in  zona  gialla,  nel  rispetto
delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la  Federazione  medico
sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico,  e'  consentito  lo  svolgimento  all'aperto  di
qualsiasi attivita' sportiva anche  di  squadra  e  di  contatto.  E'
comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito
dalle linee guida di cui al primo periodo. 
  ((3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona  gialla,  sono  consentite  le
attivita' dei  centri  benessere  in  conformita'  alle  linee  guida
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma  14,  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n.33, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio 2020, n. 74.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  1,  comma   14,   del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano
          i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.