Art. 6 Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere 1. A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attivita' ((delle piscine)) all'aperto in conformita' a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. ((1-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' delle piscine e dei centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. 2. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' delle palestre sono consentite in conformita' ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva ita-liana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.)) 3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, e' consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attivita' sportiva anche di squadra e di contatto. E' comunque interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo. ((3-bis. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in conformita' alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 3-bis.