Art. 3 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-Cov-2,
l'ingresso nel  territorio  nazionale  e'  consentito,  altresi',  ai
soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone  e  dagli  Stati  Uniti
d'America, a condizione che siano in possesso di  una  certificazione
verde  COVID-19  rilasciata  dalle  rispettive  autorita'   sanitarie
locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della  presente
ordinanza. 
  2. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi  di  dichiarazione  previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021  e  dall'art.  3
dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio  2021,  citata  in
premessa,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),
f), g), m), n), o) del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021.