Art. 3 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito, altresi', ai soggetti provenienti dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti d'America, a condizione che siano in possesso di una certificazione verde COVID-19 rilasciata dalle rispettive autorita' sanitarie locali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della presente ordinanza. 2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), m), n), o) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.