Art. 4 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le  misure  di  cui  all'art.  1
dell'ordinanza  del  Ministro  della  salute  29  aprile  2021,  come
integrate e reiterate dalle ordinanze del  Ministro  della  salute  6
maggio 2021 e 30 maggio 2021, relative agli  spostamenti  dall'India,
dal Bangladesh e dallo Sri Lanka, sono prorogate fino  al  30  luglio
2021.