Art. 5 
 
  1. Le previsioni di cui all'art. 1 non  si  applicano  ai  soggetti
provenienti dal Regno Unito di  Gran  Bretagna  e  Irlanda  del  Nord
(compresi  Gibilterra,  Isola  di  Man,  Isole  del  Canale  e   basi
britanniche nell'isola di Cipro). 
  2.  A  tutti  coloro  che  hanno  soggiornato  o   transitato   nei
quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia nel Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi  Gibilterra,  Isola  di
Man, Isole del Canale e basi britanniche  nell'isola  di  Cipro),  e'
fatto altresi' obbligo di: 
    a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui  all'art.
2, comma 1, della citata  ordinanza  del  Ministro  della  salute  14
maggio 2021, alla sorveglianza sanitaria e a  un  periodo  di  cinque
giorni di isolamento fiduciario presso l'abitazione o la  dimora  nei
termini di cui ai commi da 1  a  5,  dell'art.  51  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2   marzo   2021,   previa
comunicazione  del  proprio  ingresso  nel  territorio  nazionale  al
Dipartimento di prevenzione  dell'azienda  sanitaria  competente  per
territorio; 
    b) effettuare  un  ulteriore  test  molecolare  o  antigenico  al
termine dei cinque giorni di isolamento fiduciario. 
  3. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi  di  dichiarazione  previsti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo  2021  e  dall'art.  3
dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio  2021,  citata  in
premessa,  le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano nei casi previsti all'art. 51, comma 7, lettere a), b), c),
f), g), m), n), o) del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 2 marzo 2021.