Art. 6 1. I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della presente ordinanza, nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario. 2. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.