Art. 6 
 
  1. I  minori  che  viaggiano  con  almeno  un  genitore  o  con  un
accompagnatore che sia in possesso di una delle certificazioni di cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c)  della  presente  ordinanza,
nei termini di cui al comma 2 del medesimo articolo, non sono  tenuti
ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario. 
  2. Ai fini dell'ingresso nel territorio  nazionale,  i  bambini  di
eta' inferiore a sei anni sono esentati dall'effettuazione  del  test
molecolare o antigenico.