Art. 7 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza, continuano a trovare applicazione le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, citata in premessa. 2. La presente ordinanza produce effetti dal 21 giugno 2021 e fino al 30 luglio 2021. 3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 1993