Art. 2 Agevolazioni e finanziamenti concedibili 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate: a) al riconoscimento di misure di sostegno per il personale imbarcato e per i familiari, entro il limite massimo di 100.000 euro; b) al riconoscimento di misure di sostegno per le imprese entro il limite massimo di 400.000 euro.