Art. 2 
 
              Agevolazioni e finanziamenti concedibili 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate: 
    a) al riconoscimento di  misure  di  sostegno  per  il  personale
imbarcato e per i familiari, entro il limite massimo di 100.000 euro; 
    b) al riconoscimento di misure di sostegno per le  imprese  entro
il limite massimo di 400.000 euro.