Art. 3 Indennita' per membri di equipaggio e familiari 1. Alla vittima del sequestro (personale imbarcato) e' corrisposta un'indennita' giornaliera onnicomprensiva di trenta (30) euro per ciascuno dei giorni di sequestro, esclusi i festivi. 2. La medesima indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta ai familiari del personale imbarcato, secondo il seguente ordine di priorita': a) coniuge e figli se a carico; b) in caso di assenza dei soggetti di cui alla lettera a), genitori; c) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a) e b), fratelli e sorelle se conviventi a carico; d) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c), convivente more uxorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.