Art. 3 
 
           Indennita' per membri di equipaggio e familiari 
 
  1. Alla vittima del sequestro (personale imbarcato) e'  corrisposta
un'indennita' giornaliera onnicomprensiva di  trenta  (30)  euro  per
ciascuno dei giorni di sequestro, esclusi i festivi. 
  2. La medesima indennita' di cui  al  comma  1  e'  corrisposta  ai
familiari del personale imbarcato,  secondo  il  seguente  ordine  di
priorita': 
    a) coniuge e figli se a carico; 
    b) in caso di assenza  dei  soggetti  di  cui  alla  lettera  a),
genitori; 
    c) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a)  e  b),
fratelli e sorelle se conviventi a carico; 
    d) in caso di assenza dei soggetti di cui alle lettere a),  b)  e
c), convivente more uxorio, ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  20
ottobre 1990, n. 302.