Art. 4 Indennita' per le imprese 1. All'armatore dell'imbarcazione oggetto di sequestro e' riconosciuta una indennita' di ammontare pari all'entita' dei danni subiti dall'unita' a causa del sequestro, cosi' come risultano dalla documentazione di cui al successivo art. 5. 2. E' altresi' riconosciuta un'indennita' di ammontare pari al 70% del fatturato dell'impresa, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro, riferito all'annualita' precedente, per il periodo corrispondente ai giorni del sequestro, come risultante dalla relativa documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile), per compensare il lucro cessante relativo al medesimo periodo di sequestro dell'imbarcazione.