Art. 4 
 
                      Indennita' per le imprese 
 
  1.  All'armatore  dell'imbarcazione   oggetto   di   sequestro   e'
riconosciuta una indennita' di ammontare pari all'entita'  dei  danni
subiti dall'unita' a causa del sequestro, cosi' come risultano  dalla
documentazione di cui al successivo art. 5. 
  2. E' altresi' riconosciuta un'indennita' di ammontare pari al  70%
del fatturato dell'impresa,  relativo  all'imbarcazione  oggetto  del
sequestro,  riferito  all'annualita'  precedente,  per   il   periodo
corrispondente  ai  giorni  del  sequestro,  come  risultante   dalla
relativa documentazione fiscale  (bilanci,  fatture  e  quanto  altro
ritenuto  utile),  per  compensare  il  lucro  cessante  relativo  al
medesimo periodo di sequestro dell'imbarcazione.