Art. 5 
 
                     Presentazione delle istanze 
 
  1. L'istanza  per  accedere  alle  misure  di  cui  all'art.  2  e'
presentata dalla vittima di sequestro o, in  caso  di  impossibilita'
dello stesso, dai  familiari  di  cui  all'art.  3,  e  dall'armatore
dell'imbarcazione. 
  2. L'istanza per le indennita' di  cui  agli  articoli  3  e  4  e'
inviata tramite posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it, entro il termine di due  mesi
a decorrere dalla data di cessazione del sequestro. 
  3. Le istanze relative ai sequestri avvenuti  nell'anno  2020  sono
presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4. L'istanza e' presentata esclusivamente compilando  l'allegato  1
al  presente  decreto  e  deve  essere   corredata   dalla   seguente
documentazione: 
    a) Per i membri dell'equipaggio e i familiari: 
      1) documentazione che dia evidenza del sequestro del  marittimo
nonche' del fatto che  il  sequestro  e'  avvenuto  nell'espletamento
delle attivita' professionali; 
      2) autocertificazione della sussistenza  dei  rapporti  di  cui
all'art. 1, comma 2; 
      3) autorizzazione  del  giudice  tutelare,  in  caso  di  figli
minori; 
      4)  iscrizione   del   marittimo   nel   ruolino   d'equipaggio
dell'unita' oggetto di sequestro durante il relativo periodo. 
    b) Per l'armatore dell'imbarcazione: 
      1) copia della dichiarazione di evento straordinario depositata
presso l'Ufficio marittimo di iscrizione del natante; 
      2) visura camerale; 
      3) documentazione fiscale  (bilanci,  fatture  e  quanto  altro
ritenuto utile) attestante il fatturato dell'esercizio antecedente al
sequestro, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro. 
  5. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  in
caso di ingenti danni subiti dall'unita', ha facolta' di  richiedere,
ad integrazione della documentazione  di  cui  al  comma  4,  perizia
tecnica asseverata e  giurata  da  un  revisore  contabile  e  da  un
ingegnere   navale   contenente   una   stima   dei   danni    subiti
dall'imbarcazione per effetto del sequestro subito nonche' del  nesso
di causalita' tra la situazione di fatto determinatasi e  il  sorgere
dello stesso danno.