Art. 5 Presentazione delle istanze 1. L'istanza per accedere alle misure di cui all'art. 2 e' presentata dalla vittima di sequestro o, in caso di impossibilita' dello stesso, dai familiari di cui all'art. 3, e dall'armatore dell'imbarcazione. 2. L'istanza per le indennita' di cui agli articoli 3 e 4 e' inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data di cessazione del sequestro. 3. Le istanze relative ai sequestri avvenuti nell'anno 2020 sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'istanza e' presentata esclusivamente compilando l'allegato 1 al presente decreto e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) Per i membri dell'equipaggio e i familiari: 1) documentazione che dia evidenza del sequestro del marittimo nonche' del fatto che il sequestro e' avvenuto nell'espletamento delle attivita' professionali; 2) autocertificazione della sussistenza dei rapporti di cui all'art. 1, comma 2; 3) autorizzazione del giudice tutelare, in caso di figli minori; 4) iscrizione del marittimo nel ruolino d'equipaggio dell'unita' oggetto di sequestro durante il relativo periodo. b) Per l'armatore dell'imbarcazione: 1) copia della dichiarazione di evento straordinario depositata presso l'Ufficio marittimo di iscrizione del natante; 2) visura camerale; 3) documentazione fiscale (bilanci, fatture e quanto altro ritenuto utile) attestante il fatturato dell'esercizio antecedente al sequestro, relativo all'imbarcazione oggetto del sequestro. 5. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in caso di ingenti danni subiti dall'unita', ha facolta' di richiedere, ad integrazione della documentazione di cui al comma 4, perizia tecnica asseverata e giurata da un revisore contabile e da un ingegnere navale contenente una stima dei danni subiti dall'imbarcazione per effetto del sequestro subito nonche' del nesso di causalita' tra la situazione di fatto determinatasi e il sorgere dello stesso danno.