Art. 6 Liquidazione delle misure di sostegno 1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, verifica, avvalendosi del supporto del Reparto pesca marittima, la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo e la completezza della documentazione allegata alla domanda, procede all'erogazione del contributo nei limiti delle risorse disponibili previste dal Fondo di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come incrementato dal comma 2, dell'art. 7-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 2. Le risorse stanziate per la spesa relativamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4 sono a carico dell'U.V. 1.3 «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»- Azione 2- Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura - sui fondi del Capitolo 1492, p.g.1 «Somme occorrenti per l'assistenza delle famiglie dei pescatori deceduti in mare» dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.