Art. 6 
 
                Liquidazione delle misure di sostegno 
 
  1. La Direzione generale della pesca marittima e  dell'acquacoltura
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
verifica, avvalendosi del supporto del Reparto  pesca  marittima,  la
sussistenza dei presupposti per  l'erogazione  del  contributo  e  la
completezza  della  documentazione  allegata  alla  domanda,  procede
all'erogazione del contributo nei limiti  delle  risorse  disponibili
previste dal Fondo di cui all'art. 5, comma 1-bis, del  decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
marzo 2006, n. 81, come incrementato dal comma 2, dell'art. 7-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito  con  modificazioni
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 
  2. Le risorse stanziate per la spesa relativamente ai contributi di
cui agli articoli 3 e  4  sono  a  carico  dell'U.V.  1.3  «Politiche
competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca,  dell'ippica
e mezzi tecnici di produzione»- Azione 2-  Interventi  a  favore  del
settore pesca e acquacoltura - sui fondi  del  Capitolo  1492,  p.g.1
«Somme occorrenti  per  l'assistenza  delle  famiglie  dei  pescatori
deceduti in mare» dello stato di previsione  della  spesa  di  questo
Ministero per il corrente esercizio finanziario.