IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, concernente «Ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato
che espleta funzioni di polizia» e,  in  particolare,  la  tabella  A
allegata al medesimo  decreto  che  stabilisce  in  4.500  unita'  la
dotazione organica della carriera dei di Polizia (3.700 unita' dal 1°
gennaio 2027), in 23.124 unita' la dotazione organica del ruolo degli
ispettori (23.834 unita' dal 1° gennaio 2027), in  21.562  unita'  la
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti (24.000 unita' dal 1°
gennaio 2021) e in 51.870 unita'  la  dotazione  organica  del  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, recante «Ordinamento del personale della Polizia  di  Stato  che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
la tabella A allegata al  medesimo  decreto  che  stabilisce  in  646
unita' la dotazione organica della carriera dei  tecnici  di  Polizia
(766 unita' dal 1°  gennaio  2027),  in  1.900  unita'  la  dotazione
organica del ruolo  degli  ispettori  tecnici,  in  1.838  unita'  la
dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti (852  unita'  dal  1°
gennaio 2027) e in 1.905 unita' la dotazione organica del ruolo degli
agenti ed assistenti della Polizia di  Stato  (1.000  unita'  dal  1°
gennaio 2027); 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre  2000,  n.  334  recante  il
«Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare: 
    l'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 7),  che  stabilisce  che  «la
dotazione organica complessiva  della  carriera  dei  funzionari  che
espleta funzioni di polizia e' ridotta, entro il 1° gennaio 2027,  da
4.500 unita' a 3.700 unita'. Le unita' da  ridurre  gradualmente,  ad
eccezione di quelle di dirigente generale e di  dirigente  superiore,
rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,  come  modificata
dalla tabella 1 allegata al presente decreto,  sono  determinate  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto  previsto  dalla
lettera t), con cui  e'  altresi'  fissato,  entro  l'anno  2020,  un
apposito piano programmatico pluriennale. Con il medesimo decreto  e'
gradualmente e contestualmente incrementata la  dotazione  dei  ruoli
della carriera dei funzionari  tecnici  di  polizia,  secondo  quanto
previsto dalla tabella A, allegata al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 ... nonche' la  dotazione  organica
del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ...»; 
    l'art. 3, comma 3, che stabilisce che «Entro il 1° gennaio  2021,
si provvede all'ampliamento della dotazione organica  del  ruolo  dei
sovrintendenti di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  335,  fino   al
raggiungimento  di  24.000  unita',  attraverso  la  riduzione  della
dotazione organica dei ruoli  degli  operatori  e  dei  collaboratori
tecnici, di cui alla tabella A, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando
l'invarianza di spesa.»; 
    l'art. 2,  comma  1,  lettera  fff),  che  ha  previsto  che  «la
dotazione organica complessiva del ruolo degli  agenti  e  assistenti
tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto
previsto dalle lettere ll) e mm), e' ridotta, dal 31 dicembre 2018 al
31 dicembre 2026, rispettivamente, da 1.905 a 1.000 unita' e da 1.838
a 852 unita'. Le unita' da ridurre  gradualmente  rispetto  a  quelle
indicate nella tabella A allegata al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata  dalla  tabella  2
allegata al  presente  decreto,  sono  determinate  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;»; 
    l'art. 1, comma 2, lettera a), che ha, tra l'altro, rinominato il
ruolo degli operatori e collaboratori tecnici in ruolo degli agenti e
assistenti tecnici; 
    l'art. 2, comma 1, lettera eee), che ha stabilito,  tra  l'altro,
l'accesso del personale  appartenente  al  ruolo  degli  operatori  e
collaboratori tecnici nel ruolo degli agenti ed  assistenti  tecnici,
con decorrenza 1° gennaio 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno datato 9 dicembre  2016,
con  il  quale  e'  stata  rideterminata  la   consistenza   organica
complessiva  del  personale  della  Polizia  di  Stato  che   espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica e, in particolare, l'art.  2,
che ha fissato in 3.770 unita' la dotazione organica del ruolo  degli
operatori e collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al
decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile  1982,  n.  337,
richiamata dall'art. 3, comma 3 del decreto  legislativo  n.  95  del
2017; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  12  agosto  2019,
recante  «Determinazione  delle  dotazioni  organiche   dei   settori
d'impiego e dei profili professionali, ove previsti,  dei  ruoli  del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifico o tecnico e della
carriera dei funzionari tecnici della  Polizia  di  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  24
aprile 1982, n.  337,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  5
ottobre 2018, n. 126.»; 
  Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza datato 3 agosto 2017 e, in particolare, l'art.  1,
con il quale il personale del ruolo degli operatori  e  collaboratori
tecnici della Polizia di Stato  e'  stato  inquadrato,  nello  stesso
ordine e con la medesima anzianita', nel nuovo ruolo degli  agenti  e
assistenti tecnici; 
  Attesa  la  necessita'   di   dare   attuazione   alle   richiamate
disposizioni   di   legge   attraverso   l'adozione   di   un   unico
provvedimento, al fine di assicurare una  disciplina  organica  della
materia  nel  rispetto  del  principio  di  economicita'  degli  atti
amministrativi; 
  Acquisito il parere delle organizzazioni  sindacali  del  personale
della  Polizia  di  Stato  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   stabilisce   il   piano   programmatico
pluriennale per  la  revisione,  entro  il  1°  gennaio  2027,  della
dotazione organica  complessiva  della  carriera  dei  funzionari  di
Polizia,  dei  funzionari  tecnici  di  Polizia  e  del  ruolo  degli
ispettori, nonche' la revisione della dotazione  organica  dei  ruoli
dei sovrintendenti, dei  sovrintendenti  tecnici  e  degli  agenti  e
assistenti tecnici della Polizia di Stato.