IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera hh-bis); 
  Visto, altresi', l'art. 2, comma 2,  del  citato  decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi  del  quale  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che:  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio
2021, continuano ad applicarsi le  misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in particolare, l'art. 1, concernente i  «Dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie e misure di distanziamento»; 
  Visto, altresi', l'art. 7 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  concernente  le  misure  di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 maggio 2021, recante
«Adozione  delle  "Linee  guida  per  la  ripresa   delle   attivita'
economiche e sociali"», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 9 giugno 2021, n. 136; 
  Visto il documento  recante  «Indicazioni  della  Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19); 
  Visto il verbale n. 30 del 21 giugno 2021  nel  quale  il  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione  civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e  successive
modificazioni e integrazioni, tenuto conto del «cambiamento in  senso
favorevole dello  scenario  epidemiologico  (...)»  ha  ritenuto  che
«l'uso di dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie  puo'
essere  reso  non  piu'  obbligatorio  nelle   c.d.   zone   bianche,
permanendo, invece, tale obbligo nei contesti territoriali  connotati
da piu' elevati profili di rischio»; 
  Considerato   che,    nel    predetto    verbale,    il    Comitato
tecnico-scientifico ha, in  ogni  caso,  raccomandato  di  «mantenere
l'obbligo di portare sempre con se' i dispositivi di protezione delle
vie aeree, per il caso in  cui  si  manifestino  situazioni  tali  da
rendere obbligatorio o  raccomandabile  l'uso  di  tali  dispositivi;
(...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi  di  protezione
individuale all'aperto in ogni situazione in  cui  non  possa  essere
garantito il distanziamento interpersonale o  quando  si  configurino
assembramenti o affollamenti (vedi, ad esempio, file, code, mercati o
fiere); (...) di mantenere l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di
protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico  al  chiuso
(aerei, treni, autobus)  e  si  considera  raccomandabile  l'uso  dei
dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali
traghetti,  battelli,  navi;  (...)  il   CTS   raccomanda,   infine,
prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie  aeree
in presenza di  soggetti  con  conosciuta  connotazione  di  alterata
funzionalita' del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto  di
organo  o  emopoietico;   pazienti   in   trattamento   con   farmaci
citostatici, etc.), cosi'  come  anche  in  locali  all'aperto  delle
strutture sanitarie. (...) Alle condizioni sin qui esposte  (...)  il
CTS ritiene che l'obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione
individuale all'aperto possa essere rimosso dal prossimo 28 giugno»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle  more  dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del  richiamato  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 18 maggio  2021,
n. 65, misure concernenti  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie nella «zona bianca»; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'art.  1  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede,  tra
l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre
con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie,  a  partire
dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare
dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie   negli   spazi
all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere
garantito  il  distanziamento   interpersonale   o   si   configurino
assembramenti  o  affollamenti,  per  gli  spazi   all'aperto   delle
strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti  con  conosciuta
connotazione di alterata funzionalita' del sistema immunitario.