IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo  cui  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali  e  le  relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti  pubblici  non  enti
pubblici non economici; 
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, secondo il quale nelle amministrazioni pubbliche non statali  il
piano triennale dei fabbisogni, adottato  annualmente,  e'  approvato
secondo  le  modalita'   previste   dalla   disciplina   dei   propri
ordinamenti; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 6 agosto 2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita', la competitivita', la stabilizzazione  della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria; 
  Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
secondo cui le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici  ivi  compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014,  ad  assunzioni  di
personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al  personale  di  ruolo  cessato  nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella  misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per  l'anno  2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2018; 
  Vista la legge 19 giugno 2019 n. 5656 e in  particolare  l'art.  3,
comma 1, secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,  comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma  4,  del
decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  possono  procedere,  a
decorrere  dall'anno  2019,  ad  assunzioni  di  personale  a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
comparto della scuola e alle universita' si applica la  normativa  di
settore»; 
  Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019  con  il
quale  si  dispone  che  «Le  assunzioni  di  cui  al  comma  1  sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art.  35,  comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001,  previa  richiesta  delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla  base  del  piano  dei
fabbisogni di cui agli  articoli  6  e  6-ter  del  medesimo  decreto
legislativo n. 165 del 2001,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma  399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno  2019  e'
consentito il cumulo delle  risorse,  corrispondenti  a  economie  da
cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire  dal  budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni  e
della programmazione finanziaria e contabile»; 
  Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019  secondo
cui, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali  bandite  dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, all'art. 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  le   conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza  il  effettuate  senza  il
previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, gli
articoli 247, 248 e 249 in  materia  di  accelerazione  dei  concorsi
mediante decentramento e digitalizzazione delle procedure; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti  dove
e' previsto che la percentuale sui  posti  di  dirigente  disponibili
riservata  al  corso  al  -concorso  non  puo'  essere  inferiore  al
cinquanta per cento; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei minis tri del  31
marzo 2020, di concerto con il con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, con il quale la  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e'
autorizzata e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione  al
corso al -concorso selettivo di formazione dirigenziale per un per un
totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  ed   in
particolare  l'art.  22,  comma  15  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, laddove viene disposto che per il  triennio  2020-2022,
le   pubbliche   amministrazioni,   al   fine   di   valorizzare   le
professionalita' interne, possono attivare,  nei  limiti  nei  limiti
delle vigenti  facolta'  assunzionali,  procedure  selettive  per  la
progressione tra aree riservate al personale di ruolo, fermo restando
il  possesso  dei  titoli   di   studio   richiesti   per   l'accesso
dall'esterno.  Il  numero  di  posti  per  tali  procedure  selettive
riservate non puo' superare il 30 per cento di  quelli  previsti  nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa
area o categoria; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge  31  dicembre  2014,  n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,  n.
11, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  con  il  quale  si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di  personale  a
tempo  indeterminato,  relative   alle   relative   alle   cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015,  2016  e  2017  e  2018  e'
prorogato al  31  dicembre  2021  e  le  relative  autorizzazioni  ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
2021. 
  Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione  nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125; 
  Visto l'art. 4, comma 3, del  predetto  decreto-legge  n.  101  del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145  del
2018 che ha abrogato la relativa  lettera  b),  secondo  cui  per  le
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le
agenzie, gli enti pubblici non economici non economici e gli enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e'  subordinata
alla verifica dell'avvenuta  immissione  in  servizio,  nella  stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  indeterminato  per  qualsiasi  qualifica,   salve
comprovate  non  temporanee  necessita'  organizzative  adeguatamente
motivate; 
  Visto  lo  stesso  art.  4,   comma   3-quinquies,   del   medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio
2014, il reclutamento de i dirigenti  e  delle  figure  professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei nel rispetto dei principi di imparzialita',  trasparenza
e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati  dal  organizzati
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica,  anche  avvalendosi  della  commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5,  del  medesimo  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno
presso le amministrazioni interessate,  ne  l  rispetto  dei  vincoli
finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di  cui  all'art.  35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare  l'art.  1,
comma  147,  che,  con  riferimento  alle  graduatorie  di   concorsi
pubblici, stabilisce la validita' di quelle approvate negli anni 2018
e 2019 utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione; 
  Vista la citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed  in  particolare
l'art. 1, comma 149, che modifica l'art. 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in  base  al  quale  le  quale  le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso  le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per  un  termine  di  due
anni dalla data di approvazione; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che,  all'art.  1,
comma 3, lettera a), estende alle cessazioni  verificatesi  nell'anno
2019 il termine del 31 dicembre 2021 per procedere alle assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  e  per  concedere   le   relative
autorizzazioni, ove previste; 
  Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate  dal  le
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui  al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge  n.  101  del  2013,
fermo restando  che  prima  di  indire  nuovi  concorsi  deve  essere
garantito il rispetto del punto a) del punto a) dell'art. 4, comma 3,
del medesimo decreto-legge  n.  101  del  2013,  occorre  un'espressa
autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica  amministrazione
e che, in assenza,  le  procedure  di  autorizzazione  a  bandire  si
intendono riferite al concorso unico; 
  Visto l'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in
base al quale  le  Agenzie  fiscali  hanno  provveduto  ad  apportare
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello  generale
e di livello non generale, e delle relative dotazioni  organiche,  in
misura tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non
generale e personale non dirigente sia sia non superiore ad 1  su  40
ed il rapporto tra personale dirigenziale di di  livello  generale  e
personale dirigenziale di livello non generale sia superiore ad 1  su
15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Visto l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
n. 157 che impone alle agenzie fiscali ridurre di  non  meno  del  10
percento il  rapporto  tra  personale  dirigenziale  di  livello  non
generale e personale non dirigente previsto  dall'art.  23-quinquies,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
in  modo  da  in  modo  da  diminuire  ulteriormente   le   posizioni
dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione. 
  Visto l'art. 1, comma 93, lettera a) della legge 27 dicembre  2017,
n. 205 che prevede la facolta'  per  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei
monopoli di istituire posizioni organizzative per lo  svolgimento  di
incarichi  di  elevata  responsabilita',  alta   professionalita'   o
particolare specializzazione,  ivi  compresa  la  responsabilita'  la
responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale,  nei
limiti del risparmio di spesa  conseguente  alla  riduzione  di  alla
riduzione di posizioni dirigenziali e che tale riduzione  non  rileva
ai  fini  del  calcolo  del  rapporto  tra  personale  tra  personale
dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di  livello
non generale; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' di competitivita' economica e, in particolare,  l'art.
6, comma 21-sexies che consente alle  Agenzie  fiscali  di  conferire
incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma  6,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001, n.  165,  tenendo  conto  delle  proprie
peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito
fissati gettito fissati annualmente. Inoltre  l  e  medesime  Agenzie
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma
5-bis, del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  anche  a
soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli  avvocati  e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori  ruolo,  comando  o
analogo  provvedimento   secondo   i   rispettivi   ordinamenti.   Il
conferimento  di  incarichi   eventualmente   eccedenti   le   misure
percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, e'  disposto  nei
limiti  delle  facolta'  assunzionali  a  tempo  indeterminato  delle
singole agenzie; 
  Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
amministrazione dell'8 maggio  2018,  adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
Serie generale - n.  173  del  27  luglio  2018,  recante  «Linee  di
indirizzo  per  la  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni   di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista  la  richiesta  di  autorizzazione  ad   assumere   trasmessa
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota  n.  26776  del  25
gennaio 2021 registrata al prot. DFP 0004995 del 26 gennaio 2021,  ed
in particolare le tabelle B e B1; 
  Vista la determina direttoriale del 22 gennaio 2021, che adotta  il
piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli 2020 - 2022 (PTFP 2020-2022); 
  Considerate le esigenze rappresentate dall'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli con riguardo anche a situazioni di fatto e ad interventi
normativi che negli ultimi mesi  ne  hanno  determinato  l'incremento
delle competenze; 
  Visto  l'esito  positivo  dell'istruttoria  svolta  sulla  predetta
richiesta; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
marzo 2021, che  dispone  la  delega  al  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, on. Renato Brunetta; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Agenzia delle dogane e dei monopoli 
 
  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata, sul budget
assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 - budget  2020
e dell'anno 2020 - budget  2021  del  personale  dirigenziale  e  non
dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento  e  ad  assumere  a
tempo indeterminato le unita' le unita' di personale  indicate  nelle
tabelle 1 e  2  allegate,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente provvedimento.