Art. 2 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Per procedere ad assunzioni di unita' di personale  appartenenti
a categorie o profili diversi rispetto a quelli  autorizzati  con  il
presente  decreto,  ovvero  all'utilizzazione  del  budget   residuo,
l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  puo'  avanzare  richiesta  di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  che  la
valuteranno nel rispetto della  normativa  vigente  e  delle  risorse
finanziarie autorizzate. In assenza  di  apposita  autorizzazione  le
procedure a  bandire  previste  dal  presente  decreto  si  intendono
riferite al concorso unico. 
  2. L'avvio delle  procedure  concorsuali  e  lo  scorrimento  delle
graduatorie di altre  amministrazioni  autorizzati  con  il  presente
decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali, sono subordinati
all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di
tutti i vincitori collocati  nelle  proprie  graduatorie  vigenti  di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per  qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee  necessita'  organizzative
adeguatamente motivate. 
  3. Con riferimento  alle  autorizzazioni  a  bandire  procedure  di
reclutamento per dirigenti resta fermo quanto previsto  dall'art.  7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70. 
  4. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni  autorizzati
con il presente provvedimento  restano,  altresi',  subordinati  alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti  in  dotazione  organica,
dotazione organica, tanto alla data di emanazione del  bando,  quanto
alla data delle assunzioni, fatte salve le espresse deroghe  previste
dalla legge. Gli incrementi di  dotazione  organica  sono  consentiti
esclusivamente ove previsti dalla legge. 
  5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta  a  trasmettere,
entro e non oltre il 31 dicembre 2021 per  le  necessarie  verifiche,
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica,  Ufficio  per  l'organizzazione  ed   il   lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i  dati  concernenti  il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da
sostenere in attuazione del presente decreto, anche  con  riferimento
al personale acquisito  mediante  procedure  di  mobilita'  ai  sensi
dell'art. 1, comma 425, della legge n. 190 del  2014  e  del  decreto
legislativo n. 178 del 2012. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 aprile 2021 
 
                                             p. Il Presidente del     
                                            Consiglio dei ministri    
                                          Il Ministro per la pubblica 
                                                amministrazione       
                                                   Brunetta           
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze 
       Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 1453