Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) veicolo adibito al trasporto su strada: un veicolo di
categoria M o N, come definito all'art. 4, paragrafo 1, lettere a) e
b), del regolamento (UE) 2018/858;
b) veicolo pulito: 1) un veicolo di categoria M1, M2 o N1 con
emissioni allo scarico massime espresse in CO2 g/km ed emissioni di
inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale
dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2
dell'allegato della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a
basso consumo energetico nel trasporto su strada; oppure 2) un
veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili
alternativi quali definiti all'art. 2, paragrafi 1 e 2, della
direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi
i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento
indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie
prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona
di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio,
conformemente all'art. 26 della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che
utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici,
tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili
fossili convenzionali;
c) veicolo pesante a emissioni zero: un veicolo pulito come
definito al punto 2) sopra indicato, privo di motore a combustione
interna o con un motore a combustione interna che emette meno di 1 g
CO2/kWh misurato a norma del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative misure di
attuazione, o che emette meno di 1 g CO2/km misurato a norma del
regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio e
delle relative misure di attuazione.