Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile,  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, per il  trattamento  del  carcinoma
ovarico recidivante (terza linea e successive),  nel  rispetto  delle
condizioni per essi indicate nell'allegato che  fa  parte  integrante
della presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale                                               dell'AIFA
https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96