Art. 2 Composizione della Commissione 1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato su proposta dei Gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, favorendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo. Il Presidente del Senato convoca la Commissione affinche' proceda all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. 2. Per l'elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parita', il piu' anziano d'eta'.