Art. 2 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente  del  Senato  su  proposta  dei  Gruppi  parlamentari,  in
proporzione al  numero  dei  rispettivi  componenti,  favorendo,  per
quanto  possibile,  un'equilibrata  rappresentanza  tra  i  generi  e
assicurando comunque la presenza di  un  rappresentante  per  ciascun
Gruppo. Il Presidente del Senato  convoca  la  Commissione  affinche'
proceda all'elezione del presidente, di due vicepresidenti e  di  due
segretari. 
  2. Per l'elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei  due
segretari, ciascun componente della Commissione scrive  sulla  scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero
di voti e, in caso di parita', il piu' anziano d'eta'.