Art. 4 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria  e  puo'
avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. 
  2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli  uffici  della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi,  prodotti  o  comunque  acquisiti  in  materie   attinenti
all'inchiesta. 
  3.  La  Commissione  puo'  richiedere,  nelle   materie   attinenti
all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti  procedimenti
e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o  altri  organi
inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a  indagini
e inchieste parlamentari. 
  4. Sulle richieste  di  cui  al  comma  3  l'autorita'  giudiziaria
provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. 
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli  atti  e  i
documenti trasmessi in copia ai sensi del comma  3  sono  coperti  da
segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 
  6. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione a esigenze  attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal segreto gli atti, le testimonianze  e  i  documenti  attinenti  a
procedimenti giudiziari nella fase delle indagini  preliminari,  fino
al termine delle stesse. 
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si  applicano
le norme vigenti in materia. E'  sempre  opponibile  il  segreto  tra
difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 
  8. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale
addetti  alla  Commissione  stessa  e  tutte  le  altre  persone  che
collaborano con la Commissione o compiono  o  concorrono  a  compiere
atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza  di  tali  atti  per
ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo
la cessazione dell'incarico.