Art. 4 Poteri e limiti della Commissione 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria e puo' avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. 2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta. 3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. 5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari, fino al termine delle stesse. 7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 8. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.