Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  luglio  1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 9 agosto 1967  con  il
quale e' stata riconosciuta la denominazione di  origine  controllata
dei vini «Asti» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto  il  successivo  decreto  ministeriale  29  novembre  1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1993 con il
quale e' stata attribuita la denominazione di origine  controllata  e
garantita ai vini «Asti» ed approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione; 
    Visto decreto ministeriale 9 ottobre 2020, pubblicato nella  GURI
n. 262 del  22  ottobre  2020  con  il  quale  da  ultimo,  e'  stato
modificato il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Asti»; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Piemonte, su istanza del Consorzio per  la  tutela  dell'Asti
DOCG, con sede in Asti (AT),  intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti»,  nel  rispetto
della procedura di cui al  citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 12 maggio  2021,  nell'ambito  della
quale il  citato  Comitato  ha  formulato  la  proposta  di  modifica
aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Asti»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Asti»; 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,  oppure  al  seguente  indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale della predetta proposta.