LA COMMISSIONE 
 
Premesso che 
  1. in data 4 maggio 2021,  la  societa'  Caronte  &  Tourist  Isole
Minori trasmetteva alla Commissione l'accordo  sottoscritto  in  data
del 30 aprile 2021 dall'azienda e dalle  segreterie  regionali  della
Sicilia  delle  Organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,
UILTRASPORTI,  USLAC-UNCDIM  e,  con  testo  identico  ma  su  tavoli
separati,   dalle   segreterie   regionali   della   Sicilia    delle
Organizzazioni sindacali FEDERMAR  CISAL  e  UGL  Mare  e  Porti,  in
materia  di  esercizio  del  diritto  di  sciopero  nel  servizio  di
trasporto marittimo da e  per  le  isole  minori  della  Sicilia  per
persone e  veicoli  a  mezzo  nave,  chiedendone  la  valutazione  di
idoneita', ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a)  della  legge  n.
146 del 1990, e successive modificazioni; 
  2. in data, 12 maggio 2021, il commissario delegato trasmetteva gli
accordi del 30 aprile 2021 alle associazioni  degli  utenti,  di  cui
all'art. 137 del decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  e
successive modificazioni, invitandole ad esprimere, entro il  termine
di quindici giorni, il parere prescritto dall'articolo 13,  comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  3. in data 13 maggio 2021 perveniva in parere favorevole della sola
Associazione Federconsumatori; 
 
                           Considerato che 
 
  1. l'articolo 1, comma 1, della legge n. 146 del 1990, e successive
modificazioni, prevede che, ai fini dell'applicazione della  presente
legge, sono considerati servizi pubblici essenziali  quelli  volti  a
garantire il godimento dei diritti della persona,  costituzionalmente
tutelati, alla vita, alla salute, alla liberta'  ed  alla  sicurezza,
alla liberta' di circolazione; 
  2. l'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  della  predetta  legge,
nell'elencare i servizi ai quali si applicano le disposizioni in essa
contenute, ribadisce che sono tali i servizi direttamente  funzionali
alla «tutela  della  vita,  della  salute,  della  liberta'  e  della
sicurezza della persona» ed aggiunge il diritto all'«ambiente» ed  al
«patrimonio storico-artistico»; 
  3. L'articolo 1, comma 2, lettera b), della predetta legge richiama
espressamente, per  quanto  concerne  la  tutela  della  liberta'  di
circolazione, il servizio di trasporto marittimo; 
  4.  per   orientamento   consolidato   della   dottrina   e   della
giurisprudenza,   l'elencazione    dei    diritti    della    persona
costituzionalmente tutelati, contenuta nel comma 1  e  nell'anzidetto
frammento del comma 2,  lett.  a),  dell'articolo  1,  e'  tassativa;
mentre meramente esemplificativo e  non  esaustivo  e'  l'elenco  dei
servizi pubblici essenziali, di cui al comma 2, lett. a), b), c),  d)
e) dell'articolo 1 finalizzati al godimento dei diritti della persona
ricompresi nella «fattispecie chiusa»; 
  5. e' altrettanto pacifico che, ai fini  dell'applicabilita'  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, si prescinde dalla
natura dei rapporti di lavoro e, finanche, dalla circostanza per  cui
l'erogazione del servizio sia  svolta  da  pubbliche  amministrazioni
ovvero  da  parte  di  soggetti  privati,  in  regime  di  appalto  o
convenzione, rilevando esclusivamente l'incidenza  del  servizio  sui
diritti costituzionalmente protetti, individuati nel comma  1  e  nel
comma 2, lettera a), dell'articolo 1; 
  6. in relazione al servizio di trasporto marittimo, la Commissione,
negli  anni,  a  fronte  di  una  significativa  conflittualita'  nel
settore, ha valutato di particolare evidenza l'incidenza del servizio
sui diritti costituzionalmente protetti,  ai  sensi  dell'articolo  1
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, sia  per  la
destinazione  del  servizio  ad  essere  fruito  dal  pubblico,   con
conseguente coinvolgimento di un interesse generale dell'utenza,  sia
in relazione all'evidente collegamento teleologico del servizio con i
diritti costituzionalmente garantiti alla  vita,  alla  salute,  alla
liberta'  e  alla  sicurezza  della   persona,   alla   liberta'   di
circolazione ed all'ambiente, di cui al medesimo articolo 1; 
  7. gli accordi del 30  aprile  2021,  sottoscritti  dalla  societa'
Caronte & Tourist Isole Minori e  dalle  segreterie  regionali  della
Sicilia  delle  Organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,
UILTRASPORTI,  USLAC-UNCDIM  e,   separatamente,   dalle   segreterie
regionali della Sicilia delle Organizzazioni sindacali FEDERMAR CISAL
e UGL Mare e Porti, oggetto di valutazione, assicurano  una  efficace
realizzazione del sistema di garanzie predisposto dalla legge n.  146
del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000; 
  8.  in  particolare,  la  regola  della  rarefazione,  che  prevede
l'obbligo  di  rispettare  intervallo  minimo  di  dieci  giorni  tra
l'effettuazione di uno sciopero e  la  proclamazione  dello  sciopero
successivo, soddisfa pienamente le esigenze di cui alla legge n. 146,
sopra richiamata, ed e' in linea  con  l'attuale  orientamento  della
Commissione in funzione di  una  maggiore  tutela  degli  utenti  del
servizio rispetto ad un'eccessiva compromissione del servizio  dovuta
a scioperi proclamati in successione; 
  9. gli accordi prevedono inoltre una puntuale  regolamentazione  in
materia di procedure di raffreddamento,  durata  massima,  astensione
dal lavoro straordinario, franchigie e scioperi concomitanti; 
  10.  con  riferimento  alle  prestazioni  indispensabili,   occorre
preliminarmente tenere conto  della  necessita'  del  rispetto  delle
tabelle d'armamento  delle  navi  -  depositate  ed  approvate  dalle
Capitanerie di porto - e  delle  connesse  esigenze  di  salvaguardia
della sicurezza del personale navigante  e  dei  passeggeri,  nonche'
della  sicurezza  delle  infrastrutture  portuali,   delle   persone,
dell'ambiente e dell'ecosistema marino, che impongono  che  tutte  le
linee da garantire debbano completare il proprio  itinerario  con  il
rientro  del  mezzo  sulla  terraferma;   cio'   in   ragione   delle
caratteristiche tecnico-operative del servizio fornito  dall'azienda,
del limitato numero di approdi sulle  isole  servite,  nonche'  delle
particolari caratteristiche morfologiche  e  strutturali  dei  porti,
soprattutto nelle isole minori (approdi presso moli  non  riparati  o
con  pescaggio  limitato,  con   servizi   marittimi   inadeguati   o
insufficienti), che impediscono o  limitano  fortemente  le  soste  a
lunga durata delle imbarcazioni; 
  11. il criterio numerico, indicato dalle parti per  individuare  le
linee di trasporto da garantire - avuto riguardo in particolare  alla
tipologia del servizio di trasporto marittimo reso a mezzo nave e non
con mezzi veloci (aliscafi) - consente di assicurare un piu' adeguato
contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed i  diritti
costituzionali  degli  utenti,  in  quanto  impedisce  una  eccessiva
compressione  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  soprattutto
quando il servizio riguarda  linee  «lunghe»,  incompatibili  con  il
criterio delle fasce orarie di garanzia che  impedirebbe  l'esercizio
del diritto di sciopero tutte le volte in cui la  linea,  pur  avendo
orari  di  partenza  all'interno  delle  fasce  di  garanzia,   venga
completata molte ore dopo il termine della fascia protetta,  a  causa
delle lunghe distanze da coprire e delle esigenze  di  sicurezza  che
impongono che tutte le  linee  da  garantire  debbano  completare  il
proprio itinerario; 
  12. la misura dei servizi minimi previsti negli accordi rispetta  i
limiti previsti dall'art. 13, comma 1°, lettera a) della legge n. 146
del 1990, e successive modificazioni, e in particolare, la misura non
eccedente  mediamente  il  cinquanta  per  cento  delle   prestazioni
normalmente erogate e le quote strettamente necessarie  di  personale
non superiori  mediamente  ad  un  terzo  del  personale  normalmente
utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato
dallo sciopero; 
  13. pertanto, tale sistema di garanzie appare  il  piu'  idoneo  ad
assicurare un adeguato contemperamento fra il diritto di sciopero  ed
i diritti degli utenti, consentendo l'interruzione  del  servizio  di
trasporto marittimo, connesso all'esercizio del diritto di  sciopero,
compatibilmente con la salvaguardia dei diritti dei cittadini-utenti,
nel loro contenuto  essenziale,  e  con  la  tutela  delle  effettive
esigenze di sicurezza; 
  14. sotto il profilo dell'individuazione del personale da comandare
per  la  garanzia  delle  prestazioni  indispensabili,  gli   accordi
individuano criteri oggettivi e trasparenti, facendo  riferimento  al
personale programmato nei turni ordinari di lavoro; 
  15.  infine,  la  previsione  della  possibilita'  di  sostituzione
prioritaria del personale comandato, che  manifesti  la  volonta'  di
aderire allo sciopero, con personale non scioperante risulta idonea a
favorire, ove possibile, l'esercizio del  diritto  di  sciopero,  con
particolare riguardo al personale  marittimo  in  turno  fisso  sulle
linee da garantire; 
  16. pur non rientrando la norma contenuta nell'art. 2  dell'accordo
tra i requisiti in base ai quali  viene  assunta  la  valutazione  di
idoneita', e' apprezzabile lo sforzo delle parti  ad  individuare  un
positivo strumento di governo del conflitto indicando, con chiarezza,
i soggetti collettivi legittimati a proclamare lo sciopero; 
 
                            Valuta idonei 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) della legge n. 146 del 1990,
e successive modificazioni, 
    l'accordo sottoscritto in data  30  aprile  2021  dalla  societa'
Caronte & Tourist Isole Minori e  dalle  segreterie  regionali  della
Sicilia  delle  Organizzazioni  sindacali  FILT   CGIL,   FIT   CISL,
UILTRASPORTI,  USLAC-UNCDIM,  avente  ad  oggetto  le  modalita'   di
esercizio del diritto di  sciopero  del  personale  dipendente  della
societa' Caronte & Tourist  Isole  Minori,  addetto  al  servizio  di
trasporto marittimo da e  per  le  isole  minori  della  Sicilia  per
persone e veicoli a mezzo nave; 
    l'accordo sottoscritto in data  30  aprile  2021  dalla  societa'
Caronte & Tourist Isole Minori e  dalle  segreterie  regionali  della
Sicilia delle Organizzazioni sindacali FEDERMAR  CISAL,  UGL  Mare  e
Porti, avente ad oggetto le modalita' di  esercizio  del  diritto  di
sciopero del personale dipendente della societa'  Caronte  &  Tourist
Isole Minori, addetto al servizio di trasporto marittimo da e per  le
isole minori della Sicilia per persone e veicoli a mezzo nave; 
 
                               Dispone 
 
la notifica della presente delibera a Caronte & Tourist Isole  Minori
S.p.A., alle segreterie regionali della Sicilia delle  Organizzazioni
sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI,  USLAC-UNCDIM,  FEDERMAR
CISAL, UGL Mare e Porti, nonche' al Comando generale del Corpo  delle
Capitanerie di porto - Reparto 2, al Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili,  Direzione  generale  per  la  vigilanza
sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il  trasporto
marittimo e per le vie d'acqua interne - Divisione 2°, ai Prefetti di
Palermo, Trapani, Agrigento, Siracusa, Catania, Messina, Ragusa e  la
trasmissione, per conoscenza, alle  Associazioni  dei  consumatori  e
degli utenti riconosciute ai fini del parere  previsto  dall'articolo
13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni, nonche' ai Presidenti delle Camere e al Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. n),
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
 
                          Dispone, altresi' 
 
la pubblicazione della presente  delibera,  unitamente  agli  Accordi
valutati idonei, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. 
    Roma, 15 giugno 2021 
 
                                    Il presidente: Santoro-Passarelli