Avvertenza 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del  testo  unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).  
 
                               Art. 1 
 
         Piano nazionale per gli investimenti complementari 
             al Piano nazionale di ripresa e resilienza 
 
  1.  E'  approvato  il  Piano   nazionale   per   gli   investimenti
complementari finalizzato ad  integrare  con  risorse  nazionali  gli
interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. 
  2. Le risorse nazionali degli interventi del ((Piano nazionale  per
gli investimenti complementari di cui al  comma  1))  sono  ripartite
come segue: 
    a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  per  i  seguenti  programmi  e
interventi: 
  1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per
l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno
2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 
  2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per
l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni  di
euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per  l'anno  2024,  94,69
milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di  euro  per  l'anno
2026; 
  3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale:  65,98  milioni  di
euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023,  202,06
milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno
2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026; 
  4.  Ecosistemi  per  l'innovazione  al  Sud  in   contesti   urbani
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni  dal  2022
al 2026; 
    b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 
      1. Interventi per le aree del terremoto del 2009  e  2016:  220
milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022,
320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro  per  l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni  di  euro  per
l'anno 2026; 
    c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  riferiti  ai  seguenti
programmi e interventi: 
  1. ((Rinnovo delle flotte di bus)), treni e navi verdi - Bus: 62,12
milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni  di  euro  per  l'anno
2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di  euro
per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026; 
  2. ((Rinnovo delle flotte di bus)), treni e navi verdi -  Navi:  45
milioni di euro per l'anno 2021, 54,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro  per
l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025  e  150  milioni  di
euro per l'anno 2026; 
  3. ((Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali)): 150 milioni
di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro  per  l'anno  2022,  405
milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro  per
l'anno 2026; 
      4. ((Rinnovo del materiale rotabile  e  infrastrutture  per  il
trasporto ferroviario delle merci)): 60 milioni di  euro  per  l'anno
2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,  40  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di  euro
per l'anno 2025; 
      5. ((Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel (A24-A25))): 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
euro per l'anno 2024, 223 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  50
milioni di euro per l'anno 2026; 
      6.  Strade  sicure  -  Implementazione   di   un   sistema   di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ((ponti, viadotti
e tunnel della rete viaria  principale)):  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni  di  euro  per
l'anno 2026; 
      7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima  e  della  resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici:  300  milioni
di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro  per  l'anno  2022,  320
milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024,
130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro  per  l'anno
2026; 
      8. Aumento selettivo della capacita' portuale:  72  milioni  di
euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83  milioni
di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro  per  l'anno  2024  e  60
milioni di euro per l'anno 2025; 
      9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41  milioni
di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93
milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni  di  euro
per l'anno 2026; 
      10. Efficientamento energetico: 3 milioni di  euro  per  l'anno
2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
      11.  Elettrificazione   delle   banchine   (( (Cold   ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia  non  provenga  dalla
rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora
queste non siano disponibili, da biogas o, in sua  mancanza,  da  gas
naturale)): 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro
per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni  di
euro per l'anno 2024, 160 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
milioni di euro per l'anno 2026; 
      12.  Strategia   Nazionale   Aree   Interne   -   Miglioramento
dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle  strade,  ((inclusa  la
manutenzione straordinaria anche  rispetto  a  fenomeni  di  dissesto
idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione)):  20
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno  2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni  di  euro  per
l'anno 2026; 
      13. Sicuro, verde e sociale: ((riqualificazione dell'edilizia))
residenziale pubblica: 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  400
milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026; 
    d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
cultura riferiti al seguente programma: 
      1. Piano di investimenti strategici ((su siti)) del  patrimonio
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per  l'anno
2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024,  260  milioni
di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
    e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
salute riferiti ai seguenti programmi e interventi: 
  1. ((Salute, ambiente, biodiversita' e clima)):  51,49  milioni  di
euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022,  150,88
milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di  euro  per  l'anno
2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45  milioni  di  euro
per l'anno 2026; 
  2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro  per
l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro
per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di
euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
  3. Ecosistema innovativo della  salute:  10  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022,  115,28  milioni
di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28
milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di  euro  per  l'anno
2026; 
    f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per  gli  anni  dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi: 
  1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni
di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023,  162,62
milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno  2025
e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026; 
  2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95
milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per  l'anno
2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di  euro
per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
  3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno  2021,
150 milioni di euro per  l'anno  2022  e  250  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
    g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per  gli  anni  dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
giustizia riferiti al seguente programma e intervento: 
      1. Costruzione  e  miglioramento  di  padiglioni  e  spazi  per
strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro  per
l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro
per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di
euro per l'anno 2026; 
    h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni  di  euro  per  gli  anni
((dal 2021 al 2026)) da iscrivere, per gli importi  e  le  annualita'
indicati, nei pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  del
((Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari))   e   forestali
riferiti al seguente programma e intervento: 
      1.  Contratti  di  filiera  e  distrettuali  per  i   ((settori
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della  silvicoltura,
della floricoltura e del vivaismo)): 200 milioni di euro  per  l'anno
2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2022  al
2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni  di  euro
per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. ((Il 25  per
cento  delle  predette  somme  e'   destinato   esclusivamente   alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla  normativa
europea e a quella nazionale di settore)); 
    i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022
al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,  nei
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca riferiti  al  seguente  programma  e
intervento: 
      1. Iniziative di ricerca per tecnologie e  percorsi  innovativi
in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026; 
    l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021
al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita'  indicati,  nei
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno riferiti al seguente programma e intervento: 
      1. Piani urbani integrati: 80  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20  milioni  di
euro nell'anno 2024; 
    m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e
1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il  finanziamento  degli
interventi di cui ai commi 3 e 4. 
  ((2-bis. Al fine di favorire la realizzazione  di  investimenti  in
materia di mobilita' in tutto  il  territorio  nazionale  nonche'  di
ridurre il  divario  infrastrutturale  tra  le  diverse  regioni,  le
risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e  3,  sono  destinate
alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari  al  50  per
cento e all'80 per cento. 
  2-ter. Le risorse di cui al comma 2,  lettera  c),  punto  2,  sono
destinate: 
  a) nella misura di 18 milioni di euro  per  l'anno  2021,  di  17,2
milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro  per  l'anno
2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024,  di  142  milioni  di
euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2026,
all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili,  di  un
contributo di importo  non  superiore  al  50  per  cento  dei  costi
necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
fase di costruzione delle stesse; 
  b) nella misura di 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  di  30
milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di  euro  per  l'anno
2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte  di  Rete  ferroviaria
italiana Spa, di unita' navali  impiegate  nel  traghettamento  nello
Stretto  di  Messina  per  i  servizi  ferroviari   di   collegamento
passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce  dei  passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente  disponibili  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti; 
  c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023,  di  64,4  milioni  di
euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3
milioni di euro per l'anno 2026,  al  finanziamento,  in  misura  non
superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di  gas  naturale  sul
territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e
in  particolare  nel  settore  marittimo,   nonche'   di   punti   di
rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL)  e  Bio-GNL  in  ambito
portuale con le relative capacita' di stoccaggio,  e  per  l'acquisto
delle  unita'  navali  necessarie  a  sostenere   le   attivita'   di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali. 
  2-quater. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, da  adottare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono stabiliti: 
  a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui  al  comma  2,
lettera c), punto 4,  finalizzate  all'erogazione  di  contributi  in
favore delle imprese del settore ferroviario merci e della  logistica
che  svolgono  le  proprie  attivita'  sul  territorio  nazionale.  I
contributi sono destinati al finanziamento, in misura  non  superiore
al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi  di
movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei  terminal
intermodali, nonche' al  finanziamento,  nella  misura  del  100  per
cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile  di
raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa; 
  b) la tipologia e i parametri tecnici degli  interventi  ammessi  a
finanziamento ai sensi  delle  lettere  a)  e  c)  del  comma  2-ter,
l'entita'  del  contributo  riconoscibile,  ai  sensi  delle   citate
lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita'  e
le condizioni di erogazione dello stesso. 
  2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera  c),  punto  12,
sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita'
nel tempo della  strategia  nazionale  per  lo  sviluppo  delle  aree
interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione  e  al
miglioramento   dell'accessibilita'   delle    aree    interne,    al
finanziamento di interventi di  messa  in  sicurezza  e  manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto  a
fenomeni di dissesto idrogeologico  o  a  situazioni  di  limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle  risorse  tra  le  aree  interne,
sulla base dei seguenti criteri: 
  a) entita' della popolazione residente; 
  b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali  qualora
queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o
piu' comuni appartenenti all'area interna; 
  c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica  dei
territori e dall'accelerazione sismica; 
  d) esistenza di situazioni di  dissesto  idrogeologico  e  relativa
entita'. 
  2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui  al  comma
2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri  di  cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente
considerati. 
  2-septies. Al fine  di  favorire  l'incremento  del  patrimonio  di
edilizia residenziale  pubblica  di  proprieta'  delle  regioni,  dei
comuni e degli ex Istituti autonomi per le  case  popolari,  comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli  enti
di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma
di  interventi   di   riqualificazione   dell'edilizia   residenziale
pubblica, ivi compresi interventi  di  demolizione  e  ricostruzione,
avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
  a) interventi  diretti  alla  verifica  e  alla  valutazione  della
sicurezza sismica e  statica  di  edifici  di  edilizia  residenziale
pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico; 
  b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici
di  edilizia  residenziale  pubblica,  ivi   comprese   le   relative
progettazioni; 
  c)  interventi  di  razionalizzazione  degli  spazi   di   edilizia
residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e
ridimensionamento degli alloggi, se  eseguiti  congiuntamente  a  uno
degli interventi di cui alle lettere a) e b); 
  d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti
congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere  a)  e  b),
ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle  aree
verdi, dell'ambito urbano di pertinenza  degli  immobili  oggetto  di
intervento; 
  e)  operazioni  di  acquisto  di  immobili,   da   destinare   alla
sistemazione temporanea degli  assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a)
e b), a condizione che gli immobili da  acquistare  siano  dotati  di
caratteristiche energetiche  e  antisismiche  almeno  pari  a  quelle
indicate come  requisito  minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili
oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e  b).  Alle
finalita' di cui alla  presente  lettera  puo'  essere  destinato  un
importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse; 
  f) operazioni di locazione di alloggi da destinare  temporaneamente
agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto
degli interventi di cui alle lettere a) e b). 
  2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al  comma
2, lettera c), punto 13, non sono ammessi  alle  detrazioni  previste
dall'articolo  119  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto,  su  proposta  del
Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentito  il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
  a) sono individuati gli indicatori di  riparto  su  base  regionale
delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del  numero  di
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica  presenti  in  ciascuna
regione,  dell'entita'  della  popolazione  residente  nella  regione
nonche' dell'entita' della popolazione regionale residente nelle zone
sismiche 1 e 2; 
  b) sono  stabiliti  le  modalita'  e  i  termini  di  ammissione  a
finanziamento degli interventi,  con  priorita'  per  gli  interventi
effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni
congiunte  sia  di   miglioramento   di   classe   sismica   sia   di
efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai  quali
sia gia' disponibile almeno il progetto di  fattibilita'  tecnica  ed
economica di cui all'articolo 23 del codice dei  contratti  pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti. 
  2-decies.  Al  fine  di  incrementare  il  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica,  le  risorse  del  Programma  di  recupero  di
immobili  e  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  di   cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014,  n.  47,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,  sono  altresi'
destinate a: 
    a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e
immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica; 
    b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o  alla
riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici  e
privati  in  disuso,  sfitti  o  abbandonati,  liberi  da   qualunque
vincolo.)) 
  3. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
    b) il comma 8-bis e' sostituito dal  seguente:  «8-bis.  Per  gli
interventi effettuati dalle  persone  fisiche  di  cui  al  comma  9,
lettera a), per i quali alla data del  30  giugno  2022  siano  stati
effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per  cento   dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le
spese sostenute  entro  il  31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese  sostenute  entro  il  31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di  cui  al
comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno  2023  siano
stati effettuati lavori per almeno il 60  per  cento  dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per  cento  spetta  anche  per  le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.». 
  4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo  1,  comma
73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4  milioni  di
euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per  l'anno  2024,  a
1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse  previste  per  l'attuazione  del
progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  ai
sensi dei commi da 1037 a 1050  della  legge  n.  178  del  2020,  e'
rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in  1.310,9
milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per  l'anno
2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026. 
  5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori
oneri previsti anche in via  prospettica  rilevati  dal  monitoraggio
degli  effetti  dell'agevolazione  di  cui  all'articolo   119,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  rispetto  alla   previsione
tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della  fruizione
della citata agevolazione, da definire con  successivi  provvedimenti
legislativi. Il monitoraggio di cui al primo  periodo  e'  effettuato
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  delle
finanze sulla  base  dei  dati  comunicati  con  cadenza  trimestrale
dall'((Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo   economico   sostenibile   (ENEA) ))   e   i    conseguenti
aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
  6.  Agli  interventi  ricompresi  nel  ((Piano  nazionale  per  gli
investimenti complementari)) si applicano, in quanto compatibili,  le
procedure  di  semplificazione  e   accelerazione,   le   misure   di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza. ((Allo scopo di agevolare
la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2,  lettera  f),
punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le  disposizioni  di
cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione  degli
interventi suddetti.)) 
  7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per  ciascun
intervento o programma gli obiettivi  iniziali,  intermedi  e  finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel ((Piano nazionale di ripresa  e  resilienza))
con la Commissione europea sull'incremento della capacita'  di  spesa
collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti  complementari.   ((Le   informazioni   necessarie   per
l'attuazione degli investimenti di  cui  al  presente  articolo  sono
rilevate attraverso il sistema di  monitoraggio  di  cui  al  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i  sistemi  collegati.  Negli
altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il  sistema
informatico di  cui  all'articolo  1,  comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178. 
  7-bis.  Fatte  salve  le  procedure  applicabili  ai  programmi  ed
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa  e  resilienza
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando  anche  quanto  previsto  dal
medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli  adempimenti  o
la mancata alimentazione dei sistemi di  monitoraggio  comportano  la
revoca del finanziamento ai sensi del  presente  comma,  qualora  non
risultino   assunte   obbligazioni   giuridicamente   vincolanti.   I
provvedimenti di revoca sono adottati dal  Ministro  a  cui  risponde
l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in  cui
il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche'
per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la  revoca
e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  su
proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Le  risorse
disponibili per  effetto  delle  revoche,  anche  iscritte  in  conto
residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  secondo  criteri  premianti  nei   confronti   delle
amministrazioni che abbiano riportato  i  migliori  dati  di  impiego
delle risorse. Per  le  risorse  oggetto  di  revoca,  i  termini  di
conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi  3  e  4,
della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  decorrono  nuovamente  dal
momento dell'iscrizione nello stato di  previsione  di  destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state  gia'  trasferite  dal
bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione, al fine di consentirne  l'utilizzo  previsto  con  la
riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio
dei  ministri.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di  bilancio  anche
in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette  somme
da parte degli enti locali delle regioni a statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della regione Sardegna, il  recupero  e'  operato
con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della  legge
24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali  delle  regioni  Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento  e
di Bolzano, in caso di mancato  versamento,  le  predette  regioni  e
province autonome assoggettano i propri  enti  ad  una  riduzione  in
corrispondente  misura  dei  trasferimenti  correnti  erogati   dalle
medesime   regioni    o    province    autonome    che    provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme recuperate. In  caso  di  mancato  versamento  da  parte  delle
regioni e delle province autonome si procede al recupero delle  somme
dovute a valere sulle giacenze  depositate  a  qualsiasi  titolo  nei
conti aperti presso la tesoreria statale. 
  7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma  2,  lettera
e), costituisce adempimento ai  fini  dell'accesso  al  finanziamento
integrativo del Servizio  sanitario  nazionale  ai  fini  e  per  gli
effetti dell'articolo  2,  comma  68,  lettera  c),  della  legge  23
dicembre  2009,  n.  191,  come  prorogato,  a  decorrere  dal  2013,
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
la  relativa  verifica  e'  effettuata  congiuntamente  dal  Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali  di
assistenza  e  dal  Tavolo  di  verifica  degli  adempimenti  di  cui
rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa  tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
sancita in data 23 marzo 2005. 
  7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario
e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui  al
comma 7, alla ripartizione delle risorse per la  concreta  attuazione
degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si  provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro  quindici  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  7-quinquies.  A  partire  dall'anno  2022  e  fino  alla   completa
realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari,
e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia'
prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29  dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n.  18,  una  relazione  sulla  ripartizione  territoriale  dei
programmi e degli interventi di cui al  comma  2,  anche  sulla  base
delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.)) 
  8. L'attuazione degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,
soggetti alla procedura  di  notifica  ai  sensi  dell'articolo  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ((e'
subordinata alla)) previa autorizzazione della  Commissione  europea.
((Le amministrazioni attuano  gli  interventi  ricompresi  nel  Piano
nazionale per gli  investimenti  complementari  in  coerenza  con  il
principio dell'assenza  di  un  danno  significativo  agli  obiettivi
ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.)) 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  determinati  ((in
3.005,53 milioni di euro)) per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di  euro
per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno  2023,  6.184,80
milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per  l'anno
2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro
per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di
euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2034,  che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti  in  termini  di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno  2029,  1.431,84
milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai  sensi  dell'articolo
5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 119  del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, Sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'art.  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
          sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo
          4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui  alla  presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese non superiore  a  euro  20.000  moltiplicati  per  il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti fino  a  otto  unita'  immobiliari
          ovvero a euro  15.000  moltiplicati  per  il  numero  delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto  legislativo
          4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui  alla  presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche
          per le spese relative  allo  smaltimento  e  alla  bonifica
          dell'impianto sostituito. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera  e),
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter  dell'art.  14  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.),  di  cui  all'art.  6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera  d),  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da  1
          a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste  a
          carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2022  al
          30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1°  luglio  2022
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30  giugno  2022.  Per  la  parte  di  spesa
          sostenuta nell'anno 2022, la  detrazione  e'  ripartita  in
          quattro quote annuali di pari importo. Per  gli  interventi
          di  cui  al  primo  periodo,  in  caso  di   cessione   del
          corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e  di
          contestuale  stipulazione  di  una  polizza  che  copre  il
          rischio  di  eventi  calamitosi,  la  detrazione   prevista
          nell'art. 15, comma 1,  lettera  f-bis),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  spetta  nella
          misura del 90 per cento. Le disposizioni del  primo  e  del
          secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
          zona sismica 4 di  cui  all'ordinanza  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  n.  3274  del  20   marzo   2003,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge  4  giugno
          2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2013, n.  90,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa
          previsti  dalla  legislazione  vigente   per   i   medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
                5.   Per   l'installazione   di    impianti    solari
          fotovoltaici connessi alla rete  elettrica  su  edifici  ai
          sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c)  e  d),  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per  le  spese
          sostenute dal 1° luglio 2020 al  31  dicembre  2021,  nella
          misura del 110 per cento, fino ad un ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a euro 48.000  e  comunque
          nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni  kW  di  potenza
          nominale dell'impianto solare  fotovoltaico,  da  ripartire
          tra gli aventi diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari
          importo e in quattro quote annuali di pari importo  per  la
          parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno   2022,   sempreche'
          l'installazione degli impianti sia eseguita  congiuntamente
          ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del  presente
          articolo. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1,
          lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  il
          predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per  ogni
          kW di potenza nominale. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo  29  dicembre
          2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero
          non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art.  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e'
          cumulabile con altri incentivi pubblici o  altre  forme  di
          agevolazione di qualsiasi natura previste  dalla  normativa
          europea,  nazionale  e  regionale,  compresi  i  fondi   di
          garanzia e di rotazione di cui all'art. 11,  comma  4,  del
          decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  e  gli  incentivi
          per lo  scambio  sul  posto  di  cui  all'art.  25-bis  del
          decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.  Con  il
          decreto di cui al  comma  9  del  citato  art.  42-bis  del
          decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro  dello  sviluppo
          economico  individua  i  limiti  e  le  modalita'  relativi
          all'utilizzo e alla valorizzazione  dell'energia  condivisa
          prodotta da impianti  incentivati  ai  sensi  del  presente
          comma. 
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute dal 1° luglio  2020  al  30  giugno
          2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
          per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici  di  cui
          all'art. 16-ter del decreto-legge 4  giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura  del  110
          per cento, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
          quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
          pari importo per la  parte  di  spesa  sostenuta  nell'anno
          2022,    sempreche'    l'installazione     sia     eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
          presente articolo e  comunque  nel  rispetto  dei  seguenti
          limiti di spesa, fatti salvi gli  interventi  in  corso  di
          esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari  o  per
          le  unita'  immobiliari  situate  all'interno  di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno  o  piu'  accessi  autonomi  dall'esterno
          secondo la definizione di cui al comma 1-bis  del  presente
          articolo; euro 1.500 per gli  edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  massimo   di   otto
          colonnine; euro 1.200 per gli edifici  plurifamiliari  o  i
          condomini  che  installino  un  numero  superiore  a   otto
          colonnine. L'agevolazione si intende riferita  a  una  sola
          colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
                8-bis. Per gli interventi  effettuati  dalle  persone
          fisiche di cui al comma 9, lettera a),  per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre  2022.  Per  gli  interventi
          effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a),  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre  2022.  Per  gli  interventi
          effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c),  per
          i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
          lavori  per  almeno  il  60   per   cento   dell'intervento
          complessivo, la detrazione del 110 per cento  spetta  anche
          per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo
          4  dicembre  1997,  n.   460,   dalle   organizzazioni   di
          volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6  della
          legge 11 agosto 1991,  n.  266,  e  dalle  associazioni  di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383; 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'art. 5, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo
          23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai  lavori  destinati
          ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'art. 121,  il  contribuente  richiede  il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
          al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
          ai sensi dell'art. 35  del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere  a)  e  b)
          del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  e
          dai  responsabili  dell'assistenza   fiscale   dei   centri
          costituiti dai soggetti  di  cui  all'art.  32  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'art. 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute
          in  relazione  agli   interventi   agevolati.   Una   copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto  di  cui  al  comma  13,  lettera  a).  Nelle  more
          dell'adozione del predetto  decreto,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-ter. Al fine di semplificare la presentazione  dei
          titoli abilitativi relativi  agli  interventi  sulle  parti
          comuni che beneficiano  degli  incentivi  disciplinati  dal
          presente articolo, le asseverazioni dei  tecnici  abilitati
          in   merito   allo   stato   legittimo    degli    immobili
          plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis del  testo  unico  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380, e i  relativi  accertamenti  dello  sportello
          unico per  l'edilizia  sono  riferiti  esclusivamente  alle
          parti  comuni  degli  edifici  interessati   dai   medesimi
          interventi. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni rilasciate e agli  importi  degli  interventi
          oggetto delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
          comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro,  al  fine   di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da  attivita'  professionale  ai  sensi  dell'art.  5   del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
          individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici". 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo,  all'art.  14  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2.1. La detrazione di cui ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione». 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui all'art.  42-bis  del
          decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma  1,  lettera
          h), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  per  gli  impianti  a
          fonte rinnovabile gestiti da soggetti che  aderiscono  alle
          configurazioni  di  cui   al   citato   art.   42-bis   del
          decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino  alla  soglia
          di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di  spesa  non
          superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la detrazione stabilita dall'art.  16-bis,  comma
          1, lettera h), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici): 
                «Art.  23  (Livelli  della  progettazione   per   gli
          appalti,  per  le  concessioni  di  lavori  nonche'  per  i
          servizi). -  1.  La  progettazione  in  materia  di  lavori
          pubblici si articola, secondo  tre  livelli  di  successivi
          approfondimenti  tecnici,  in  progetto   di   fattibilita'
          tecnica  ed  economica,  progetto  definitivo  e   progetto
          esecutivo ed e' intesa ad assicurare: 
                  a)  il   soddisfacimento   dei   fabbisogni   della
          collettivita'; 
                  b) la qualita' architettonica e tecnico  funzionale
          e di relazione nel contesto dell'opera; 
                  c)   la   conformita'   alle   norme    ambientali,
          urbanistiche   e   di   tutela   dei   beni   culturali   e
          paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
          normativa  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
          sicurezza; 
                  d) un limitato consumo del suolo; 
                  e) il rispetto dei vincoli idro-geologici,  sismici
          e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                  f) il risparmio e l'efficientamento ed il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                  g)   la   compatibilita'   con   le    preesistenze
          archeologiche; 
                  h)  la   razionalizzazione   delle   attivita'   di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                  i)  la  compatibilita'  geologica,  geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                  l) accessibilita' e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche. 
                2. Per la  progettazione  di  lavori  di  particolare
          rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,
          paesaggistico, agronomico e  forestale,  storico-artistico,
          conservativo, nonche' tecnologico, le  stazioni  appaltanti
          ricorrono  alle  professionalita'   interne,   purche'   in
          possesso di idonea competenza  nelle  materie  oggetto  del
          progetto  o  utilizzano  la  procedura  del   concorso   di
          progettazione o del concorso di idee di cui  agli  articoli
          152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
          si applica quanto previsto dall'art. 24. 
                3. Con il regolamento  di  cui  all'art.  216,  comma
          27-octies, sono definiti i  contenuti  della  progettazione
          nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di  cui  al
          primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
          del quadro esigenziale che devono predisporre  le  stazioni
          appaltanti. Fino alla data di entrata in  vigore  di  detto
          regolamento, si applica l'art. 216, comma 4. 
                3-bis.  Con  ulteriore  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, su proposta  del  Consiglio
          superiore  dei  lavori  pubblici,  sentita  la   Conferenza
          Unificata, e' disciplinata una  progettazione  semplificata
          degli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  fino  a  un
          importo  di  2.500.000  euro.  Tale  decreto  individua  le
          modalita' e i criteri di semplificazione in relazione  agli
          interventi previsti. 
                4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
          tipologia e  alla  dimensione  dell'intervento,  indica  le
          caratteristiche, i requisiti e  gli  elaborati  progettuali
          necessari  per  la   definizione   di   ogni   fase   della
          progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di  uno
          o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
          il livello successivo contenga tutti gli elementi  previsti
          per il livello omesso,  salvaguardando  la  qualita'  della
          progettazione. 
                5. Il progetto di fattibilita' tecnica  ed  economica
          individua, tra  piu'  soluzioni,  quella  che  presenta  il
          miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
          in relazione  alle  specifiche  esigenze  da  soddisfare  e
          prestazioni da fornire. Per i lavori  pubblici  di  importo
          pari o superiore alla soglia di cui all'art.  35  anche  ai
          fini della programmazione di  cui  all'art.  21,  comma  3,
          nonche' per l'espletamento  delle  procedure  di  dibattito
          pubblico  di  cui  all'art.  22  e  per   i   concorsi   di
          progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di
          fattibilita' e' preceduto  dal  documento  di  fattibilita'
          delle alternative progettuali di cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
          regolamento previsto dal comma  3  del  presente  articolo.
          Resta  ferma  la  facolta'  della  stazione  appaltante  di
          richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
          alternative  progettuali  anche  per  lavori  pubblici   di
          importo inferiore alla  soglia  di  cui  all'art.  35.  Nel
          progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed   economica,   il
          progettista sviluppa, nel rispetto del quadro  esigenziale,
          tutte le indagini e gli studi necessari per la  definizione
          degli aspetti di cui al  comma  1,  nonche'  gli  elaborati
          grafici   per   l'individuazione   delle    caratteristiche
          dimensionali,  volumetriche,  tipologiche,   funzionali   e
          tecnologiche dei lavori da realizzare e le  relative  stime
          economiche, secondo le modalita' previste  nel  regolamento
          di cui al comma 3, ivi compresa la scelta  in  merito  alla
          possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto  di
          fattibilita' tecnica  ed  economica  deve  consentire,  ove
          necessario, l'avvio della procedura espropriativa. 
                5-bis. Per le opere proposte in variante  urbanistica
          ai sensi dell'art. 19  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,   il   progetto   di
          fattibilita' tecnica ed economica sostituisce  il  progetto
          preliminare di cui al comma 2 del  citato  art.  19  ed  e'
          redatto ai sensi del comma 5. 
                6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla  base
          dell'avvenuto   svolgimento   di    indagini    geologiche,
          idrogeologiche,   idrologiche,   idrauliche,   geotecniche,
          sismiche,  storiche,  paesaggistiche  ed  urbanistiche,  di
          verifiche  relative  alla  possibilita'   del   riuso   del
          patrimonio  immobiliare  esistente  e  della  rigenerazione
          delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
          archeologico,  di  studi  di  fattibilita'   ambientale   e
          paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato  elaborato
          cartografico, le  aree  impegnate,  le  relative  eventuali
          fasce di rispetto e le occorrenti misure  di  salvaguardia;
          deve, altresi',  ricomprendere  le  valutazioni  ovvero  le
          eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,  con
          riferimento al contenimento dei consumi energetici  e  alle
          eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
          anche    con    riferimento    all'impatto    sul     piano
          economico-finanziario  dell'opera;  indica,   inoltre,   le
          caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
          descrizione delle misure di compensazioni e di  mitigazione
          dell'impatto  ambientale,  nonche'  i  limiti   di   spesa,
          calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di  cui
          al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
          tale da  consentire,  gia'  in  sede  di  approvazione  del
          progetto   medesimo,   salvo   circostanze   imprevedibili,
          l'individuazione  della  localizzazione  o  del   tracciato
          dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative  o  di
          mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie. 
                7. Il progetto definitivo individua  compiutamente  i
          lavori da realizzare,  nel  rispetto  delle  esigenze,  dei
          criteri, dei vincoli, degli indirizzi e  delle  indicazioni
          stabiliti dalla stazione appaltante e,  ove  presente,  dal
          progetto di fattibilita'; il progetto definitivo  contiene,
          altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
          delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche'  la
          quantificazione definitiva  del  limite  di  spesa  per  la
          realizzazione e  del  relativo  cronoprogramma,  attraverso
          l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari  predisposti  dalle
          regioni  e   dalle   province   autonome   territorialmente
          competenti, di concerto con le  articolazioni  territoriali
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
          quanto previsto al comma 16. 
                8. Il progetto esecutivo, redatto in  conformita'  al
          progetto definitivo, determina in ogni dettaglio  i  lavori
          da   realizzare,   il   relativo   costo    previsto,    il
          cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
          e deve essere sviluppato ad un livello di definizione  tale
          che ogni elemento sia  identificato  in  forma,  tipologia,
          qualita', dimensione e prezzo. Il progetto  esecutivo  deve
          essere,  altresi',   corredato   da   apposito   piano   di
          manutenzione dell'opera e delle sue parti in  relazione  al
          ciclo di vita. 
                9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
          dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
          quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti
          e  momenti  di  verifica  tecnica  dei  vari   livelli   di
          progettazione. 
                10. L'accesso  ad  aree  interessate  ad  indagini  e
          ricerche  necessarie  all'attivita'  di  progettazione   e'
          soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327.  La
          medesima   autorizzazione   si   estende   alle    ricerche
          archeologiche, alla bonifica  di  ordigni  bellici  e  alla
          bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
          compiute    sotto    la    vigilanza    delle    competenti
          soprintendenze. 
                11.  Gli  oneri  inerenti  alla  progettazione,   ivi
          compresi  quelli  relativi  al  dibattito  pubblico,   alla
          direzione dei lavori, alla  vigilanza,  ai  collaudi,  agli
          studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
          sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle  prestazioni
          professionali e specialistiche, necessari per la  redazione
          di  un  progetto  esecutivo  completo  in  ogni  dettaglio,
          possono   essere   fatti   gravare   sulle   disponibilita'
          finanziarie  della  stazione  appaltante  cui   accede   la
          progettazione   medesima.   Ai   fini   dell'individuazione
          dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
          i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
          affidamento allo stesso progettista esterno. 
                11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
          economico di ciascun intervento sono comprese le  spese  di
          carattere  strumentale  sostenute   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici in relazione all'intervento. 
                11-ter. Le  spese  strumentali,  incluse  quelle  per
          sopralluoghi, riguardanti  le  attivita'  finalizzate  alla
          stesura del piano generale  degli  interventi  del  sistema
          accentrato delle  manutenzioni,  di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono  a
          carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze trasferite all'Agenzia del demanio. 
                12. Le progettazioni definitiva  ed  esecutiva  sono,
          preferibilmente,  svolte  dal   medesimo   soggetto,   onde
          garantire omogeneita' e coerenza al procedimento.  In  caso
          di motivate ragioni  di  affidamento  disgiunto,  il  nuovo
          progettista deve accettare l'attivita'  progettuale  svolta
          in  precedenza.  In  caso  di  affidamento  esterno   della
          progettazione  che  ricomprenda,  entrambi  i  livelli   di
          progettazione, l'avvio  della  progettazione  esecutiva  e'
          condizionato alla determinazione delle stazioni  appaltanti
          sulla progettazione definitiva. In sede di  verifica  della
          coerenza tra le varie fasi della progettazione, si  applica
          quanto previsto dall'art. 26, comma 3. 
                13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per  le
          nuove   opere   nonche'   per   interventi   di   recupero,
          riqualificazione o varianti, prioritariamente per i  lavori
          complessi,  l'uso  dei  metodi  e   strumenti   elettronici
          specifici di cui al comma 1,  lettera  h).  Tali  strumenti
          utilizzano piattaforme interoperabili a  mezzo  di  formati
          aperti  non  proprietari,  al  fine  di  non  limitare   la
          concorrenza  tra   i   fornitori   di   tecnologie   e   il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
          essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti  dotate
          di  personale  adeguatamente  formato.  Con   decreto   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
          entro  il  31  luglio  2016,  anche  avvalendosi   di   una
          Commissione  appositamente  istituita  presso  il  medesimo
          Ministero, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica  sono  definiti  le  modalita'  e   i   tempi   di
          progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei  suddetti
          metodi presso le stazioni  appaltanti,  le  amministrazioni
          concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
          alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
          digitalizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e  del
          settore delle costruzioni. L'utilizzo di  tali  metodologie
          costituisce  parametro   di   valutazione   dei   requisiti
          premianti di cui all'art. 38. 
                14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture  e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche. 
                15. Per quanto attiene agli appalti  di  servizi,  il
          progetto   deve   contenere:   la   relazione   tecnico   -
          illustrativa del contesto in cui e' inserito  il  servizio;
          le indicazioni e disposizioni per la stesura dei  documenti
          inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26,  comma  3,  del
          decreto legislativo  n.  81  del  2008;  il  calcolo  degli
          importi per l'acquisizione  dei  servizi,  con  indicazione
          degli oneri della sicurezza  non  soggetti  a  ribasso;  il
          prospetto economico degli oneri complessivi  necessari  per
          l'acquisizione  dei   servizi;   il   capitolato   speciale
          descrittivo e  prestazionale,  comprendente  le  specifiche
          tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
          devono comunque  garantire  e  degli  aspetti  che  possono
          essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
          i criteri premiali  da  applicare  alla  valutazione  delle
          offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
          che potrebbero determinare  la  modifica  delle  condizioni
          negoziali durante il periodo di validita',  fermo  restando
          il divieto  di  modifica  sostanziale.  Per  i  servizi  di
          gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi  quelli  di
          gestione  della   manutenzione   e   della   sostenibilita'
          energetica, i progetti  devono  riferirsi  anche  a  quanto
          previsto dalle pertinenti norme tecniche. 
                16. Per i contratti  relativi  a  lavori,  servizi  e
          forniture, il costo del lavoro e' determinato  annualmente,
          in apposite tabelle,  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali sulla base dei valori economici  definiti
          dalla   contrattazione   collettiva   nazionale   tra    le
          organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori  di
          lavoro comparativamente piu' rappresentativi,  delle  norme
          in materia  previdenziale  ed  assistenziale,  dei  diversi
          settori merceologici e delle differenti aree  territoriali.
          In mancanza di contratto collettivo applicabile,  il  costo
          del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al   contratto
          collettivo del settore merceologico piu'  vicino  a  quello
          preso in considerazione. Per i contratti relativi a  lavori
          il  costo  dei  prodotti,  delle   attrezzature   e   delle
          lavorazioni  e'  determinato  sulla   base   dei   prezzari
          regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano  di
          avere validita' il 31  dicembre  di  ogni  anno  e  possono
          essere  transitoriamente  utilizzati  fino  al  30   giugno
          dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la  cui
          approvazione sia intervenuta entro tale data.  In  caso  di
          inadempienza  da  parte  delle  Regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  trenta   giorni,   dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture  e  dei   trasporti   sentite   le   Regioni
          interessate. Fino all'adozione  delle  tabelle  di  cui  al
          presente  comma,  si  applica  l'art.  216,  comma  4.  Nei
          contratti di lavori e servizi la  stazione  appaltante,  al
          fine  di  determinare  l'importo  posto  a  base  di  gara,
          individua nei documenti posti a base di gara i costi  della
          manodopera sulla  base  di  quanto  previsto  nel  presente
          comma. I costi della sicurezza sono  scorporati  dal  costo
          dell'importo assoggettato al ribasso.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  28
          marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
          abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo
          2015): 
                «Art. 4 (Programma di recupero di immobili e  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica). - 1. Entro quattro mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli  affari
          regionali  e  le  autonomie,  d'intesa  con  la  Conferenza
          unificata, di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, approvano con decreto i criteri per la
          formulazione   di    un    Programma    di    recupero    e
          razionalizzazione  degli  immobili  e  degli   alloggi   di
          edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei  comuni  e
          degli Istituti autonomi  per  le  case  popolari,  comunque
          denominati, costituiti anche in forma societaria,  e  degli
          enti di edilizia residenziale  pubblica  aventi  le  stesse
          finalita'  degli  IACP  sia  attraverso  il  ripristino  di
          alloggi di risulta sia per il  tramite  della  manutenzione
          straordinaria degli alloggi anche ai fini  dell'adeguamento
          energetico,  impiantistico  statico  e  del   miglioramento
          sismico degli immobili. 
                1-bis. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  le
          regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
          trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP,
          comunque denominati,  delle  unita'  immobiliari  che,  con
          interventi  di  manutenzione  ed  efficientamento  di   non
          rilevante entita', siano resi prontamente  disponibili  per
          le assegnazioni. 
                2. Il  Programma  di  cui  al  comma  1  nonche'  gli
          interventi di cui al successivo art.  10,  comma  10,  sono
          finanziati con le risorse rivenienti dalle revoche  di  cui
          all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011,  n.  111,  e  successive  modificazioni,  nel  limite
          massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di  cui  al
          comma 5. Con decreti, del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai
          sensi  del   periodo   precedente.   Il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  comunica   al   CIPE   i
          finanziamenti revocati. Le  quote  annuali  dei  contributi
          revocati e iscritte in  bilancio,  ivi  incluse  quelle  in
          conto  residui,  affluiscono  ad  un  Fondo   appositamente
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
                3. Le somme relative  ai  finanziamenti  revocati  ai
          sensi del comma 2 iscritte in conto residui,  ad  eccezione
          di quelle eventualmente conservate ai  sensi  dell'art.  30
          della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  dovranno  essere
          mantenute in bilancio e versate  all'entrata  dello  Stato,
          secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui
          al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi  sui
          saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo
          di cui al comma 2. 
                4. Nell'ambito del Programma di cui al comma  1,  gli
          alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero
          con le risorse di  cui  al  comma  5,  sono  assegnati  con
          priorita' alle categorie sociali individuate  dall'art.  1,
          comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n.  9,  a  condizione
          che  i  soggetti  appartenenti  a  tali   categorie   siano
          collocati  utilmente   nelle   graduatorie   comunali   per
          l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
                5. Per l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
          comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino
          al  31  dicembre  2017,  e'  istituito,  nello   stato   di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per  gli  interventi
          di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di
          soggetti assegnatari», nel quale confluiscono  le  risorse,
          non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni: 
                  a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3,  lettera
          q) della medesima legge n. 457 del 1978; 
                  b) dell'art. 3, comma 7-bis,  del  decreto-legge  7
          febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 5 aprile 1985, n. 118; 
                  c) dell'art. 22, comma  3,  della  legge  11  marzo
          1988, n. 67. 
                6. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  4,
          nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014,  di  euro  20
          milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016
          e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante
          utilizzo delle risorse previste alle lettere a),  b)  e  c)
          del comma 5 che sono versate  annualmente  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate  sul  Fondo  di
          cui al medesimo comma 5. 
                7. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in
          termini di fabbisogno e di  indebitamento  netto  derivanti
          dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5
          milioni di euro per il 2014, 20  milioni  di  euro  per  il
          2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro
          per il 2017 si provvede  mediante  corrispondente  utilizzo
          del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189, e successive modificazioni. 
                8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1
          sono definiti i criteri di ripartizione  delle  risorse  di
          cui al comma 5 tra le regioni e  le  Province  Autonome  di
          Trento  e   Bolzano   che   provvedono   entro   due   mesi
          all'assegnazione delle risorse ai Comuni  e  agli  Istituti
          autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
          agli  enti  di  edilizia  residenziale  aventi  le   stesse
          finalita' degli IACP. 
                9. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
                9-bis.   Il   Governo   riferisce   alle   competenti
          Commissioni parlamentari circa lo stato di  attuazione  del
          Programma di recupero di cui al presente  articolo  decorsi
          sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al  comma  1  e
          successivamente  ogni  sei   mesi,   fino   alla   completa
          attuazione del Programma.». 
              - Si riporta il testo del comma 73  dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2020,  n.  178  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1. - 72. (Omissis). 
                73. Agli oneri derivanti dalle  proroghe  di  cui  ai
          commi da 66 a 72, valutati  in  3,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno  2022,  in
          2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in  1.836,7  milioni
          di euro per l'anno 2024, in 1.743,8  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per  l'anno  2026,
          si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di  euro  per  l'anno
          2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a  1.376,1
          milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con  le
          risorse previste per l'attuazione del progetto  nell'ambito
          del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza,  quanto
          a  729,7  milioni  di  euro  per  l'anno   2026,   mediante
          corrispondente riduzione del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
          coesione - programmazione 2021-2027,  e,  per  la  restante
          parte, con i minori oneri di cui al comma 72. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  2-quater  dell'art.  8
          della legge 10 ottobre 1990  (Norme  per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato): 
                «Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale).  -
          1. - 2-ter. (Omissis). 
                2-quater. Al fine di garantire pari  opportunita'  di
          iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma  2
          rendano  disponibili  a  societa'  da  esse  partecipate  o
          controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis  beni
          o  servizi,  anche   informativi,   di   cui   abbiano   la
          disponibilita'  esclusiva  in  dipendenza  delle  attivita'
          svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse  sono  tenute  a
          rendere accessibili  tali  beni  o  servizi,  a  condizioni
          equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,
          recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
          g), della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30. 
              - Si riporta il testo del comma 1043 dell'art. 1  della
          citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1. - 1042. (Omissis). 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  14  del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance  del  Piano
          nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
          rafforzamento   delle   strutture   amministrative   e   di
          accelerazione e snellimento delle procedure): 
                «Art. 14 (Estensione della  disciplina  del  PNRR  al
          Piano complementare). - 1. Le  misure  e  le  procedure  di
          accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva
          attuazione degli interventi di  cui  al  presente  decreto,
          incluse quelle relative al  rafforzamento  della  capacita'
          amministrativa  delle  amministrazioni  e  delle   stazioni
          appaltanti  nonche'  il  meccanismo  di   superamento   del
          dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche
          agli   investimenti   contenuti   nel    Piano    nazionale
          complementare di cui all'art. 1 del decreto legge 6  maggio
          2021, n. 59. Resta ferma l'applicazione delle  disposizioni
          del presente decreto agli interventi di cui al citato  art.
          1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR. 
                2. Alla gestione  delle  risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la   coesione,   periodo   di   programmazione
          2021-2027, di cui all'art. 1, comma  177,  della  legge  30
          dicembre 2020, n.  178,  che  concorrono  al  finanziamento
          degli interventi previsti dal PNRR, si provvede  in  deroga
          alle specifiche normative  di  settore,  con  le  procedure
          finanziarie del PNRR stabilite  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 1, commi da 1038 a  1049  della  citata  legge  30
          dicembre 2020, n. 178.». 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.  34-bis
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
          e finanza pubblica): 
                «Art. 34-bis (Conservazione dei residui  passivi).  -
          1. - 2. (Omissis). 
                3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che
          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative
          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio
          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'
          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo
          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'
          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2
          dell'art. 30. 
                4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
          entro   il   terzo   esercizio    successivo    a    quello
          dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
          agli effetti amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono
          riprodursi in bilancio con riassegnazione  alle  pertinenti
          unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 128 e 129  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013)»: 
                «1. - 127. (Omissis). 
                128. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  le  somme  a
          debito a qualsiasi  titolo  dovute  dagli  enti  locali  al
          Ministero  dell'interno  sono  recuperate   a   valere   su
          qualunque assegnazione  finanziaria  dovuta  dal  Ministero
          stesso. Resta ferma la  procedura  amministrativa  prevista
          dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001
          per la reiscrizione dei residui passivi perenti.  Nei  soli
          casi di recuperi  relativi  ad  assegnazioni  e  contributi
          relativi alla mobilita' del personale,  ai  minori  gettiti
          ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i  maggiori
          gettiti ICI di cui all'art. 2, commi da 33  a  38,  nonche'
          commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006, n.  286,  il  Ministero  dell'interno,  su  richiesta
          dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
          Segretario e del responsabile finanziario, che  attesta  la
          necessita'  di  rateizzare   l'importo   dovuto   per   non
          compromettere la stabilita' degli  equilibri  di  bilancio,
          procede all'istruttoria  ai  fini  della  concessione  alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
                129.  In  caso  di  incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          Entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art.  60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
          recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati  dalla
          stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo  dell'entrata   del
          bilancio   dello   Stato   ai   fini    della    successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione del Ministero  dell'interno.  Nel  caso  in  cui
          l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto  o
          in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
          l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua  direttamente
          all'entrata del bilancio dello Stato,  dando  comunicazione
          dell'adempimento al Ministero dell'interno. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 68  dell'art.  2  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010)": 
                «Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-67. (Omissis). 
                68.  Al  fine  di  consentire   in   via   anticipata
          l'erogazione  del  finanziamento  del  Servizio   sanitario
          nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato,  per  gli
          anni 2010, 2011 e 2012: 
                  a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
          6, del decreto legislativo 18  febbraio  2000,  n.  56,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  a
          concedere alle regioni a statuto ordinario e  alla  Regione
          siciliana anticipazioni, con  riferimento  al  livello  del
          finanziamento a cui concorre ordinariamente  lo  Stato,  da
          accreditare sulle contabilita' speciali di cui al  comma  6
          dell'art. 66 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  in
          essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,  fermo
          restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2  a
          6, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                  b)   la   misura   dell'erogazione   del   suddetto
          finanziamento, comprensiva di  eventuali  anticipazioni  di
          cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
          delle somme dovute  a  titolo  di  finanziamento  ordinario
          della quota indistinta, al netto delle entrate  proprie  e,
          per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
          al  finanziamento  della  spesa  sanitaria,  quale  risulta
          dall'intesa espressa, ai sensi delle norme  vigenti,  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione delle disponibilita'  finanziarie  complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per  i  medesimi  anni.  Per  le  regioni   che   risultano
          adempienti nell'ultimo triennio rispetto  agli  adempimenti
          previsti dalla normativa vigente, la  misura  della  citata
          erogazione del finanziamento e' fissata al livello  del  98
          per cento; tale livello puo' essere  ulteriormente  elevato
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica; 
                  c) la  quota  di  finanziamento  condizionata  alla
          verifica positiva degli adempimenti  regionali  e'  fissata
          nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle  somme
          di cui alla lettera b) rispettivamente per le  regioni  che
          accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per
          quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98  per
          cento ovvero in misura superiore. All'erogazione  di  detta
          quota si  provvede  a  seguito  dell'esito  positivo  della
          verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente
          e dalla presente legge; 
                  d)  nelle  more  dell'espressione  dell'intesa,  ai
          sensi  delle  norme  vigenti,  da  parte  della  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle disponibilita' finanziarie complessive  destinate  al
          finanziamento    del    Servizio    sanitario    nazionale,
          l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
          commisurata al livello delle erogazioni effettuate  in  via
          anticipata definitiva, a seguito del  raggiungimento  della
          citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
          di riferimento; 
                  e)  sono  autorizzati,  in  sede   di   conguaglio,
          eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme  a
          qualsiasi titolo spettanti alle regioni  per  gli  esercizi
          successivi; 
                  f) sono autorizzate, a carico di somme a  qualsiasi
          titolo spettanti, le compensazioni degli importi a  credito
          e a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,
          connessi alla mobilita'  sanitaria  interregionale  di  cui
          all'art. 12, comma 3, lettera b), del  decreto  legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni,
          nonche' alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di  cui
          all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto  legislativo  n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi sono definiti dal Ministero della  salute  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  24  dell'art.  15  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   7   agosto   2012,   n.   95
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 15 (Disposizioni urgenti per  l'equilibrio  del
          settore  sanitario  e  misure  di   governo   della   spesa
          farmaceutica). - 1.-23. (Omissis). 
                24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
          disposizioni di cui all'art. 2, comma 68,  della  legge  23
          dicembre 2009, n. 191. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art.  7-bis  del
          decreto-legge 29 dicembre 2016,  n.  243,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  2017,   n.   18
          (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
          con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
          aree del Mezzogiorno): 
                «Art.   7-bis   (Principi   per    il    riequilibrio
          territoriale). - 1.-2-ter. (Omissis). 
                3. Il Ministro per il Sud e la coesione  territoriale
          presenta   annualmente   alle    Camere    una    relazione
          sull'attuazione di quanto previsto dal  presente  articolo,
          con   l'indicazione   delle   idonee   misure    correttive
          eventualmente necessarie. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 108  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea: 
                «Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli  Stati
          membri all'esame permanente dei regimi di  aiuti  esistenti
          in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le  opportune
          misure richieste dal graduale sviluppo o dal  funzionamento
          del mercato interno. 
                2. Qualora la Commissione, dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'art. 107, oppure che tale aiuto  e'  attuato  in  modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
                Qualora lo Stato in causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
                A  richiesta  di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'art. 107 o  ai  regolamenti  di  cui
          all'art. 109, quando circostanze eccezionali  giustifichino
          tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato,  nei
          riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal  presente
          paragrafo,  primo   comma,   la   richiesta   dello   Stato
          interessato rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto  di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
                Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
                3. Alla Commissione sono comunicati, in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'art. 107,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
                4.   La   Commissione   puo'   adottare   regolamenti
          concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali  il
          Consiglio ha stabilito,  conformemente  all'art.  109,  che
          possono  essere  dispensate  dalla  procedura  di  cui   al
          paragrafo 3 del presente articolo.». 
              -  Il  regolamento  18  giugno  2020,  n.  2020/852/UE,
          relativo all'istituzione di un  quadro  che  favorisce  gli
          investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
          (UE) 2019/2088, e' pubblicato  nella  GUUE  L  198  del  22
          giugno 2020.