((Art. 1 bis 
 
           Misure di semplificazione per gli investimenti 
 
  1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle  risorse
e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione  e  la
realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto
capitale,   limitatamente   a   quelli   indicati   all'articolo   1,
l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite  il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre  2011,  n.  229,  e
quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte  degli  enti
beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi: 
  a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
  b) l'affidamento dei relativi contratti; 
  c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori; 
  d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento; 
  e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento; 
  f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo  11
della citata legge n. 3 del 2003. 
  2. Le amministrazioni eroganti i  contributi  hanno  pieno  accesso
alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1. 
  3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' sostituito dal seguente: 
  «144. I contributi assegnati con il decreto di  cui  al  comma  141
sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per  il
20 per cento entro  il  28  febbraio  dell'anno  di  riferimento  del
contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori e per il restante 10  per  cento  previa  trasmissione  al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del  certificato
di regolare esecuzione rilasciato per  i  lavori  dal  direttore  dei
lavori, ai sensi dell'articolo 102  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi
sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di  cui  al
comma 146». 
  4. All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora  l'ammontare
dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo  periodo  sia
inferiore alle risorse disponibili, le  risorse  residue  per  l'anno
2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammissibili per l'anno 2021». 
  5. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli   enti
beneficiari del contributo  per  l'anno  2022  sono  individuati  con
comunicato del Ministero  dell'interno  da  pubblicare  entro  il  20
luglio 2021»; 
    b) al quarto periodo, le parole: «28  febbraio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «10 agosto».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per i riferimenti del decreto legislativo 29 dicembre
          2011, n. 229, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  11  della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia
          di pubblica amministrazione): 
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6,  della  legge  17
          maggio 1999, n. 144, e in particolare per la  funzionalita'
          della rete di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici,
          ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche'  ogni
          progetto in corso di  attuazione  alla  predetta  data,  e'
          dotato di un «Codice unico di progetto», che le  competenti
          amministrazioni o i soggetti  aggiudicatori  richiedono  in
          via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n.  165,  che  dispongono  il  finanziamento   pubblico   o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di  cui  all'art.
          14 della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  e  dal  sistema
          della  fatturazione  elettronica,  di  cui  alla  legge  24
          dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.». 
              - Si riporta il testo del comma 144 dell'art.  1  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il  triennio  2019-2021),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1. - 143. (Omissis). 
                144. I contributi assegnati con il decreto di cui  al
          comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
          beneficiari per il  20  per  cento  entro  il  28  febbraio
          dell'anno di riferimento del  contributo,  per  il  70  per
          cento sulla base degli stati di avanzamento  dei  lavori  e
          per  il  restante  10  per  cento  previa  trasmissione  al
          Ministero dell'interno del certificato di  collaudo  o  del
          certificato di regolare esecuzione rilasciato per i  lavori
          dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice
          di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50.  I
          relativi passaggi  amministrativi  sono  altresi'  rilevati
          tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  51-bis  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2020-2022),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 51. (Omissis). 
                51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli
          anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di
          300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,  e
          sono finalizzate allo  scorrimento  della  graduatoria  dei
          progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del  Ministero
          dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi  da
          53  a  56.  Gli  enti  beneficiari  del   contributo   sono
          individuati con comunicato del  Ministero  dell'interno  da
          pubblicarsi entro il  5  novembre  2020.  Gli  enti  locali
          beneficiari  confermano  l'interesse  al   contributo   con
          comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla  data  di
          pubblicazione del comunicato di cui al secondo  periodo,  e
          il  Ministero  dell'interno  provvede  a  formalizzare   le
          relative assegnazioni con proprio decreto da emanare  entro
          il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari  sono  tenuti  al
          rispetto degli obblighi di cui  al  comma  56  a  decorrere
          dalla  data  di  pubblicazione  del   citato   decreto   di
          assegnazione. Qualora l'ammontare dei contributi  assegnati
          con il decreto di cui al terzo periodo sia  inferiore  alle
          risorse disponibili, le risorse  residue  per  l'anno  2021
          sono finalizzate allo  scorrimento  della  graduatoria  dei
          progetti ammissibili per l'anno 2021. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  139-bis  dell'art.  1
          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. - 139. (Omissis). 
                139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi  del
          comma 139, sono incrementate di 900  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro  per  l'anno  2022.  Le
          risorse di cui  al  primo  periodo  sono  finalizzate  allo
          scorrimento della graduatoria delle opere  ammissibili  per
          l'anno  2021,  a  cura  del  Ministero  dell'interno,   nel
          rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti
          beneficiari del contributo sono individuati con  comunicato
          del Ministero  dell'interno  da  pubblicarsi  entro  il  20
          luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al
          contributo con comunicazione da inviare entro dieci  giorni
          dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo
          periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare
          le relative assegnazioni con  proprio  decreto  da  emanare
          entro  il  10  agosto  2021.  Gli  enti   beneficiari   del
          contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al
          comma 143 a decorrere dalla  data  di  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.».