((Art. 1 bis
Misure di semplificazione per gli investimenti
1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse
e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la
realizzazione di investimenti relativi a interventi di spesa in conto
capitale, limitatamente a quelli indicati all'articolo 1,
l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il
sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e
quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti
beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:
a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
b) l'affidamento dei relativi contratti;
c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11
della citata legge n. 3 del 2003.
2. Le amministrazioni eroganti i contributi hanno pieno accesso
alle funzioni e ai dati dei sistemi di cui al comma 1.
3. Il comma 144 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' sostituito dal seguente:
«144. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141
sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il
20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del
contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei
lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi
sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al
comma 146».
4. All'articolo 1, comma 51-bis, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'ammontare
dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia
inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno
2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti
ammissibili per l'anno 2021».
5. All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli enti
beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con
comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20
luglio 2021»;
b) al quarto periodo, le parole: «28 febbraio» sono sostituite
dalle seguenti: «10 agosto».))
Riferimenti normativi
- Per i riferimenti del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui all'art.
14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal sistema
della fatturazione elettronica, di cui alla legge 24
dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».
- Si riporta il testo del comma 144 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), come modificato
dalla presente legge:
«1. - 143. (Omissis).
144. I contributi assegnati con il decreto di cui al
comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti
beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio
dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per
cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e
per il restante 10 per cento previa trasmissione al
Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori
dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I
relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati
tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 51-bis dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 51. (Omissis).
51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli
anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e
sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei
progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero
dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da
53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da
pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali
beneficiari confermano l'interesse al contributo con
comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e
il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le
relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro
il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere
dalla data di pubblicazione del citato decreto di
assegnazione. Qualora l'ammontare dei contributi assegnati
con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle
risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021
sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei
progetti ammissibili per l'anno 2021.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 139-bis dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«1. - 139. (Omissis).
139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del
comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per
l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le
risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per
l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato
del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 20
luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al
contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni
dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo
periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare
le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare
entro il 10 agosto 2021. Gli enti beneficiari del
contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al
comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.».