Art. 2
Rifinanziamento del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione))
1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ((al fine di accelerare la capacita'
di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del
Piano nazionale di ripresa e resilienza)), e' incrementata
complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le annualita' di
seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni
di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850
milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni di euro per l'anno
2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200 milioni di euro
per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di
euro per l'anno 2030 e 370 milioni di euro per l'anno 2031. Ai
predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
((1-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come rifinanziato
dal comma 1 del presente articolo, con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive pari a 700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori:
a) 35 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per
l'anno 2023 e 55 milioni di euro per l'anno 2024, per la
realizzazione di un'unica Rete di interconnessione nazionale
dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme, dei
sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e
Ministero dell'istruzione, l'omogeneita' nell'elaborazione e nella
trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica
digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi
alle attivita' predette;
b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la costituzione di un polo
energetico nel Mare Adriatico per riconvertire le piattaforme di
estrazione del petrolio e del gas e realizzare un distretto marino
integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle coste
di Ravenna, nel quale eolico offshore e fotovoltaico galleggiante
producano energia elettrica in maniera integrata e siano,
contemporaneamente, in grado di generare idrogeno verde tramite
elettrolisi;
c) 35 milioni di euro per l'anno 2021, 70 milioni di euro per
l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti e
dei capoluoghi di provincia con meno di 50.000 abitanti per
investimenti finalizzati al risanamento urbano, nel rispetto degli
obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana
sostenibile, nonche' a favorire l'inclusione sociale;
d) 30 milioni di euro per l'anno 2022, 35 milioni di euro per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, per investimenti
per il miglioramento della qualita' dell'aria, in considerazione del
perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri
sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto
(NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati
dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 maggio 2008. Le risorse sono assegnate in coerenza con il
riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58;
e) 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023 e 2024, per interventi prioritari di
adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud
Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse turistico,
storico e archeologico;
f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 15
milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle flotte navali
private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina;
g) 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 15 milioni di euro per
l'anno 2024, per interventi infrastrutturali per evitare il
sovraffollamento carcerario;
h) 15 milioni di euro per l'anno 2021, per investimenti per il
passaggio a metodi di allevamento a stabulazione libera, estensivi,
pascolivi, come l'allevamento all'aperto, l'allevamento con
nutrizione ad erba (grass fed) e quello biologico e per la
transizione a sistemi senza gabbie.
1-ter. Le risorse del comma 1-bis, lettere da a) ad h), sono
assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 178, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della percentuale di
riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del CIPESS sono
individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali in relazione al cronoprogramma finanziario e
procedurale nonche' le modalita' di revoca in caso di mancato
rispetto di tali obiettivi. Le risorse revocate tornano nella
disponibilita' del CIPESS per la programmazione complessiva
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b), f) ed
h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia di
aiuti di Stato.))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dei commi 177 e 178 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1. - 176. (Omissis).
177. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel Documento di
economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III -
Programma nazionale di riforma, e' disposta una prima
assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.
178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177
e' destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo
sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento
nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree
del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di
euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per
l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare
alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'art.
23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per
l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e
nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali
delle politiche di coesione, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' impiegata per obiettivi
strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e
la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base
delle missioni previste nel « Piano Sud 2030 » e dando
priorita' alle azioni e agli interventi previsti nel Piano,
compresi quelli relativi al rafforzamento delle
amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria e'
altresi' impiegata in coerenza con gli obiettivi e le
strategie definiti per il periodo di programmazione
2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei,
nonche' in coerenza con le politiche settoriali e con le
politiche di investimento e di riforma previste nel Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo
principi di complementarita' e addizionalita' delle
risorse;
b) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale, in collaborazione con le amministrazioni
interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i
contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi
strutturali e di investimento europei del periodo di
programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree
tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li
comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE,
con propria deliberazione, su proposta del Ministro per il
Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra le diverse
aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo
sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonche'
provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della
dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla
lettera d);
c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2021-2027 sono attuati
nell'ambito di « Piani di sviluppo e coesione » attribuiti
alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
delle citta' metropolitane e di altre amministrazioni
pubbliche che possono essere individuate con deliberazione
del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la coesione
territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti
secondo i principi previsti dall'art. 44 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con
deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della
Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
cui alla lettera d);
d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e
la coesione, istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della
lettera c) del comma 703 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027,
definendo, ai fini della successiva proposta di
approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e
coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna
area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi,
delle azioni e degli interventi necessari per il loro
conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei
soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
dei tempi di attuazione e delle modalita' di monitoraggio.
Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati
conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui
all'art. 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
I piani operativi sono redatti tenendo conto che la
dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo
non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La Cabina di
regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
Piani di sviluppo e coesione. Nei Piani e' indicata
altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari
fino al terzo anno successivo al termine della
programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei
Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione del
CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in
bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di
sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui
afferiscono;
e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni
finanziari, costituiscono la base per la predisposizione
del Documento di economia e finanza e della relativa Nota
di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno di
legge del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 21
della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
f) il Ministro per il Sud e la coesione
territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e
coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei
quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole
complessita' o per interventi di sviluppo integrati
relativi a particolari ambiti territoriali, si debba
procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale
di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'art. 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le
parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti
di indirizzo e programmazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali
europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione » sono
sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle direttive,
delle priorita' e degli obiettivi, anche in tema di
organizzazione interna e gestionale, cosi' come definiti
dalla autorita' politica delegata per le politiche di
coesione »;
g) dopo l'approvazione dei Piani di sviluppo e
coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva
realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la
coesione territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini della
sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione
delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni
gia' disposte, in caso di impossibilita' sopravvenuta, di
mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro
per il Sud e la coesione territoriale presenta al CIPE,
entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo
stato di avanzamento degli interventi relativi alla
programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
del disegno di legge del bilancio di previsione;
h) le assegnazioni di risorse ai sensi della
lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna
amministrazione l'avvio delle attivita' necessarie
all'attuazione degli interventi finanziati;
i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d)
sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione,
nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in
apposita contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base
dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del
CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero
dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
alla suddetta contabilita' in favore delle amministrazioni
responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani
di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo
l'articolazione temporale indicata dalle relative
deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle
medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni,
secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183
del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonche' da
apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste
presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della
verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli
interventi comunicano i relativi dati al sistema di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito
protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad
eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non
ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un
intervento di titolarita' di altra amministrazione, la cui
realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso,
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato
generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la
riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento,
sentita l'amministrazione titolare dell'intervento
definanziato;
l) entro il 10 settembre di ciascun anno, la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa,
sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per
la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli
interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole
amministrazioni titolari degli interventi stessi e di
eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali
comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle
risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli
successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi
assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse
assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarita' delle
spese sostenute dai beneficiari;
m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui
alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo
e la coesione gia' iscritte in bilancio per i precedenti
periodi di programmazione, che sono gestite secondo le
modalita' indicate nella medesima lettera i).
(Omissis).».
- La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, e'
pubblicata nella GUUE L 152 dell'11 giugno 2008.
- Si riporta il testo del comma 14-ter dell'art. 30 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi):
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - 1. - 14-bis. (Omissis).
14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo
di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro
per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83
milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di
euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui all'art.
10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, e' definito il riparto delle risorse tra le
regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse
sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento
dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di
cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori
limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla
procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita'
dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati
dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).
(Omissis).».