Art. 2 
 
     Rifinanziamento del ((Fondo per lo sviluppo e la coesione)) 
 
  1. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2021-2027, di cui all'articolo  1,  comma  177,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, ((al fine di accelerare la  capacita'
di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli  investimenti  del
Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza)),   e'   incrementata
complessivamente di 15.500 milioni di euro secondo le  annualita'  di
seguito indicate: 850 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000  milioni
di euro per l'anno 2023, 1.250 milioni di euro per l'anno 2024, 2.850
milioni di euro per l'anno 2025, 3.600 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 2.280 milioni di euro per l'anno 2027, 2.200  milioni  di  euro
per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni  di
euro per l'anno 2030 e 370  milioni  di  euro  per  l'anno  2031.  Ai
predetti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 5. 
  ((1-bis. A valere sulle risorse del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1,
comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  come  rifinanziato
dal  comma  1  del  presente  articolo,  con  delibera  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS) sono destinate risorse complessive  pari  a  700
milioni di euro a investimenti nei seguenti settori: 
  a) 35 milioni di euro per l'anno  2022,  45  milioni  di  euro  per
l'anno  2023  e  55  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,   per   la
realizzazione  di  un'unica  Rete   di   interconnessione   nazionale
dell'istruzione che assicuri il coordinamento delle piattaforme,  dei
sistemi  e  dei  dati  tra  scuole,  uffici  scolastici  regionali  e
Ministero dell'istruzione, l'omogeneita'  nell'elaborazione  e  nella
trasmissione dei dati,  il  corretto  funzionamento  della  didattica
digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi
alle attivita' predette; 
  b) 20 milioni di euro per l'anno 2022 e  25  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2023 e 2024,  per  la  costituzione  di  un  polo
energetico nel Mare Adriatico  per  riconvertire  le  piattaforme  di
estrazione del petrolio e del gas e realizzare  un  distretto  marino
integrato nell'ambito delle energie rinnovabili al largo delle  coste
di Ravenna, nel quale eolico  offshore  e  fotovoltaico  galleggiante
producano  energia  elettrica   in   maniera   integrata   e   siano,
contemporaneamente, in  grado  di  generare  idrogeno  verde  tramite
elettrolisi; 
  c) 35 milioni di euro per l'anno  2021,  70  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024,
in favore dei comuni con popolazione tra 50.000 e 250.000 abitanti  e
dei  capoluoghi  di  provincia  con  meno  di  50.000  abitanti   per
investimenti finalizzati al risanamento urbano,  nel  rispetto  degli
obiettivi  della  transizione  verde  e  della  rigenerazione  urbana
sostenibile, nonche' a favorire l'inclusione sociale; 
  d) 30 milioni di euro per l'anno  2022,  35  milioni  di  euro  per
l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno  2024,  per  investimenti
per il miglioramento della qualita' dell'aria, in considerazione  del
perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri
sottili (PM10) e dei valori limite  relativi  al  biossido  di  azoto
(NO2), di cui alla procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della
complessita' dei processi di conseguimento degli  obiettivi  indicati
dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 21 maggio 2008. Le risorse sono  assegnate  in  coerenza  con  il
riparto di cui al comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58; 
  e) 5 milioni di euro per l'anno 2022  e  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  per  interventi  prioritari  di
adeguamento e potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari nel Sud
Italia, anche per la valorizzazione dei siti di interesse  turistico,
storico e archeologico; 
  f) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2022  e  2023  e  15
milioni di euro per l'anno 2024, per il rinnovo delle  flotte  navali
private adibite all'attraversamento dello Stretto di Messina; 
  g) 5 milioni di euro per l'anno 2023  e  15  milioni  di  euro  per
l'anno  2024,  per  interventi  infrastrutturali   per   evitare   il
sovraffollamento carcerario; 
  h) 15 milioni di euro per l'anno  2021,  per  investimenti  per  il
passaggio a metodi di allevamento a stabulazione  libera,  estensivi,
pascolivi,   come   l'allevamento   all'aperto,   l'allevamento   con
nutrizione  ad  erba  (grass  fed)  e  quello  biologico  e  per   la
transizione a sistemi senza gabbie. 
  1-ter. Le risorse del comma  1-bis,  lettere  da  a)  ad  h),  sono
assegnate dal CIPESS, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 178,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nel rispetto della  percentuale  di
riparto territoriale ivi stabilita. Con la delibera del  CIPESS  sono
individuati per ciascun intervento finanziato gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali  in  relazione  al  cronoprogramma  finanziario  e
procedurale nonche'  le  modalita'  di  revoca  in  caso  di  mancato
rispetto  di  tali  obiettivi.  Le  risorse  revocate  tornano  nella
disponibilita'  del  CIPESS   per   la   programmazione   complessiva
nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione. 
  1-quater. Gli interventi di cui al comma 1-bis, lettere b),  f)  ed
h), sono attuati nel rispetto della disciplina europea in materia  di
aiuti di Stato.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 177 e 178  dell'art.  1
          della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1. - 176. (Omissis). 
                177. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
          Costituzione e in  coerenza  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
                178. Il complesso delle risorse di cui al  comma  177
          e' destinato a sostenere esclusivamente interventi  per  lo
          sviluppo, ripartiti nella  proporzione  dell'80  per  cento
          nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per  cento  nelle  aree
          del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
          4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000  milioni  di
          euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030. Al completamento delle  risorse  da  destinare
          alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'art.
          23, comma 3, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Per
          l'utilizzo delle risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
          coesione per  il  periodo  di  programmazione  2021-2027  e
          nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti  generali
          delle politiche  di  coesione,  si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                  a)  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo  per  lo
          sviluppo  e  la  coesione  e'   impiegata   per   obiettivi
          strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza  e
          la coesione economica, sociale e territoriale,  sulla  base
          delle missioni previste nel « Piano  Sud  2030  »  e  dando
          priorita' alle azioni e agli interventi previsti nel Piano,
          compresi   quelli   relativi   al    rafforzamento    delle
          amministrazioni  pubbliche.  La  dotazione  finanziaria  e'
          altresi' impiegata in  coerenza  con  gli  obiettivi  e  le
          strategie  definiti  per  il  periodo   di   programmazione
          2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento  europei,
          nonche' in coerenza con le politiche settoriali  e  con  le
          politiche di investimento e di riforma previste  nel  Piano
          nazionale per la ripresa e la  resilienza  (PNRR),  secondo
          principi  di  complementarita'   e   addizionalita'   delle
          risorse; 
                  b)  il  Ministro  per  il   Sud   e   la   coesione
          territoriale,  in  collaborazione  con  le  amministrazioni
          interessate, in coerenza con il Piano  Sud  2030  e  con  i
          contenuti  dell'Accordo  di  partenariato   per   i   fondi
          strutturali  e  di  investimento  europei  del  periodo  di
          programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree
          tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li
          comunica alle competenti Commissioni parlamentari. Il CIPE,
          con propria deliberazione, su proposta del Ministro per  il
          Sud e la coesione territoriale, ripartisce tra  le  diverse
          aree tematiche la dotazione finanziaria del  Fondo  per  lo
          sviluppo e  la  coesione  iscritta  nel  bilancio,  nonche'
          provvede ad eventuali variazioni della  ripartizione  della
          dotazione finanziaria  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, su proposta della Cabina di  regia  di  cui  alla
          lettera d); 
                  c) gli interventi del Fondo per lo  sviluppo  e  la
          coesione   -   programmazione   2021-2027   sono    attuati
          nell'ambito di « Piani di sviluppo e coesione »  attribuiti
          alla titolarita' delle amministrazioni centrali, regionali,
          delle  citta'  metropolitane  e  di  altre  amministrazioni
          pubbliche che possono essere individuate con  deliberazione
          del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la  coesione
          territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono  definiti
          secondo i principi previsti dall'art. 44 del  decreto-legge
          30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  giugno  2019,  n.  58,  e  sono  approvati   con
          deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze  della
          Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di
          cui alla lettera d); 
                  d) la Cabina di regia del Fondo per lo  sviluppo  e
          la coesione,  istituita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi  della
          lettera c)  del  comma  703  dell'art.  1  della  legge  23
          dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione -  programmazione  2021-2027,
          definendo,   ai   fini   della   successiva   proposta   di
          approvazione da parte del  CIPE,  i  Piani  di  sviluppo  e
          coesione di cui alla lettera c),  articolati  per  ciascuna
          area tematica,  con  l'indicazione  dei  risultati  attesi,
          delle azioni e  degli  interventi  necessari  per  il  loro
          conseguimento,  con  la  relativa  stima  finanziaria,  dei
          soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale,
          dei tempi di attuazione e delle modalita' di  monitoraggio.
          Le  informazioni  di  dettaglio  in  merito  ai   risultati
          conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli
          interventi realizzati nelle aree  sottoutilizzate,  di  cui
          all'art. 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
          I  piani  operativi  sono  redatti  tenendo  conto  che  la
          dotazione complessiva deve essere impiegata per un  importo
          non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare
          nei territori delle regioni del Mezzogiorno. La  Cabina  di
          regia opera anche con riferimento alle riprogrammazioni dei
          Piani  di  sviluppo  e  coesione.  Nei  Piani  e'  indicata
          altresi' l'articolazione annuale dei fabbisogni  finanziari
          fino  al   terzo   anno   successivo   al   termine   della
          programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione  dei
          Piani  di  sviluppo  e   coesione   per   il   periodo   di
          programmazione 2021-2027, il  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale puo' sottoporre all'approvazione  del
          CIPE l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione per la realizzazione di interventi di immediato
          avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in
          bilancio.  Tali  interventi  confluiscono  nei   Piani   di
          sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche  cui
          afferiscono; 
                  e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di
          programmazione  2021-2027,  con   i   relativi   fabbisogni
          finanziari, costituiscono la base  per  la  predisposizione
          del Documento di economia e finanza e della  relativa  Nota
          di aggiornamento nonche' per la definizione del disegno  di
          legge del bilancio di  previsione  ai  sensi  dell'art.  21
          della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
                  f)  il  Ministro  per  il   Sud   e   la   coesione
          territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo  e
          coesione di cui alle lettere c) e d) e individua i casi nei
          quali, per  gli  interventi  infrastrutturali  di  notevole
          complessita'  o  per  interventi  di   sviluppo   integrati
          relativi  a  particolari  ambiti  territoriali,  si   debba
          procedere alla sottoscrizione del  contratto  istituzionale
          di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui  all'art.  6,
          commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011,  n.
          88, e all'art. 9-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98.  All'alinea  del  comma  3  dell'art.  10  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,  n.  125,  le
          parole: « tenuto conto degli obiettivi definiti dagli  atti
          di  indirizzo  e  programmazione   della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri relativamente ai  fondi  strutturali
          europei e al Fondo per lo sviluppo e  la  coesione  »  sono
          sostituite dalle seguenti: « tenuto conto delle  direttive,
          delle  priorita'  e  degli  obiettivi,  anche  in  tema  di
          organizzazione interna e gestionale,  cosi'  come  definiti
          dalla autorita'  politica  delegata  per  le  politiche  di
          coesione »; 
                  g) dopo l'approvazione  dei  Piani  di  sviluppo  e
          coesione da  parte  del  CIPE,  sulla  base  dell'effettiva
          realizzazione degli stessi, il Ministro per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale puo' proporre al CIPE, ai fini  della
          sua successiva deliberazione in  merito,  la  rimodulazione
          delle quote annuali di spesa e la  revoca  di  assegnazioni
          gia' disposte, in caso di impossibilita'  sopravvenuta,  di
          mancato rispetto dei tempi o di inadempienze.  Il  Ministro
          per il Sud e la coesione  territoriale  presenta  al  CIPE,
          entro il 10 settembre di ogni  anno,  una  relazione  sullo
          stato  di  avanzamento  degli  interventi   relativi   alla
          programmazione 2021-2027, ai fini della  definizione  della
          Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e
          del disegno di legge del bilancio di previsione; 
                  h)  le  assegnazioni  di  risorse  ai  sensi  della
          lettera  d)  da  parte  del  CIPE  consentono  a   ciascuna
          amministrazione   l'avvio   delle   attivita'    necessarie
          all'attuazione degli interventi finanziati; 
                  i) le risorse assegnate ai sensi della  lettera  d)
          sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
          apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,  sulla  base
          dei profili finanziari  previsti  dalle  deliberazioni  del
          CIPE  di  approvazione  dei  piani  stessi.  Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite
          alla suddetta contabilita' in favore delle  amministrazioni
          responsabili dell'attuazione degli interventi e  dei  Piani
          di  sviluppo  e  coesione  approvati  dal   CIPE,   secondo
          l'articolazione   temporale   indicata    dalle    relative
          deliberazioni, ed  effettua  i  pagamenti  a  valere  sulle
          medesime risorse in favore delle suddette  amministrazioni,
          secondo le procedure stabilite dalla citata  legge  n.  183
          del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 29  dicembre  1988,  n.  568,  nonche'  da
          apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste
          presentate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione.  Ai  fini  della
          verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
          gli interventi finanziati con le risorse del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione, le amministrazioni  titolari  degli
          interventi  comunicano  i  relativi  dati  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma  245,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di  un  apposito
          protocollo di  colloquio  telematico.  Per  far  fronte  ad
          eventuali carenze di liquidita', le risorse del  Fondo  per
          lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88,  assegnate  per  un  intervento  e  non
          ancora  utilizzate,  possono  essere  riassegnate  per   un
          intervento di titolarita' di altra amministrazione, la  cui
          realizzazione presenti carattere di urgenza. In  tal  caso,
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          le  politiche  di  coesione,  d'intesa  con   l'Ispettorato
          generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   dispone   la
          riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo  intervento,
          sentita    l'amministrazione    titolare    dell'intervento
          definanziato; 
                  l) entro  il  10  settembre  di  ciascun  anno,  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
          politiche di coesione  aggiorna  le  previsioni  di  spesa,
          sulla base delle comunicazioni trasmesse  dall'Agenzia  per
          la coesione territoriale sullo stato  di  attuazione  degli
          interventi e tenendo conto dei dati forniti  dalle  singole
          amministrazioni  titolari  degli  interventi  stessi  e  di
          eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla  base  di  tali
          comunicazioni, il Ministero dell'economia e  delle  finanze
          puo' adottare, ove necessario, decreti  di  svincolo  delle
          risorse  riferite  all'esercizio  in  corso  e   a   quelli
          successivi. Le amministrazioni  titolari  degli  interventi
          assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle  risorse
          assegnate ed eseguono i controlli sulla  regolarita'  delle
          spese sostenute dai beneficiari; 
                  m) sono trasferite al Fondo  di  rotazione  di  cui
          alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione gia' iscritte in bilancio  per  i  precedenti
          periodi di programmazione,  che  sono  gestite  secondo  le
          modalita' indicate nella medesima lettera i). 
                (Omissis).». 
              - La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'
          dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa,  e'
          pubblicata nella GUUE L 152 dell'11 giugno 2008. 
              - Si riporta il testo del comma 14-ter dell'art. 30 del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,  n.  58  (Misure
          urgenti di crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di
          specifiche situazioni di crisi): 
                «Art. 30 (Contributi  ai  comuni  per  interventi  di
          efficientamento   energetico   e   sviluppo    territoriale
          sostenibile). - 1. - 14-bis. (Omissis). 
                14-ter. A decorrere dall'anno 2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare, e' istituito un  fondo  dell'importo
          di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 82 milioni di euro  per  l'anno  2023,  83
          milioni di euro per l'anno 2024, 75  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2031 al  2033,  80  milioni  di
          euro per l'anno 2034 e  40  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2035, destinato alle finalita'  di  cui  all'art.
          10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.  88.
          In sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, e'  definito  il  riparto  delle  risorse  tra  le
          regioni interessate e sono stabilite le misure a  cui  esse
          sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento
          dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10),  di
          cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei  valori
          limite relativi al biossido di azoto  (NO2),  di  cui  alla
          procedura di infrazione n. 2015/2043, e della  complessita'
          dei processi  di  conseguimento  degli  obiettivi  indicati
          dalla direttiva 2008/50/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  21  maggio  2008.  Il  monitoraggio  degli
          interventi avviene ai  sensi  del  decreto  legislativo  29
          dicembre  2011,  n.  229,  e  gli  stessi   devono   essere
          identificati dal codice unico di progetto (CUP). 
                (Omissis).».