Art. 3
Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0
1. All'articolo 1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, dopo le parole: «del presente articolo» sono inserite le
seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro
per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni di euro per l'anno 2022, a
3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro
per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79
milioni di euro per l'anno 2026,».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 704,5
milioni di euro per l'anno 2021, a 1.414,95 milioni di euro per
l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, a 989,17
milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per l'anno
2025 e a 21,79 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto 2 e
quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.214,1 milioni
di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per
l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1065 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2020, come modificato dalla
presente legge:
«1.-1064. (Omissis).
1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064
del presente articolo, ad esclusione della quota pari a
3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni
di euro per l'anno 2022, a 3.370,18 milioni di euro per
l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024, a
450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di
euro per l'anno 2026, si provvede con le risorse del Fondo
di cui al comma 1037, secondo le modalita' di cui al comma
1040.
(Omissis).».