Art. 3 
 
        Ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0 
 
  1. All'articolo 1, comma 1065, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, dopo  le  parole:  «del  presente  articolo»  sono  inserite  le
seguenti: «, ad esclusione della quota pari a 3.976,1 milioni di euro
per l'anno 2021, a 3.629,05  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  a
3.370,18 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di  euro
per l'anno 2024, a 450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e  a  21,79
milioni di euro per l'anno 2026,». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si  provvede,  quanto  a  704,5
milioni di euro per l'anno 2021,  a  1.414,95  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, a 1.624,88 milioni di euro per  l'anno  2023,  a  989,17
milioni di euro per l'anno 2024, a 324,71 milioni di euro per  l'anno
2025 e a 21,79 milioni di euro per  l'anno  2026,  mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), punto  2  e
quanto a 3.271,6 milioni di euro per l'anno 2021, a  2.214,1  milioni
di euro per l'anno 2022, a 1.745,3 milioni di euro per l'anno 2023, a
1.092,9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 125,7 milioni di euro per
l'anno 2025 ai sensi dell'articolo 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1065 dell'art. 1  della
          citata  legge  30  dicembre  2020,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «1.-1064. (Omissis). 
                1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051  a  1064
          del presente articolo, ad esclusione  della  quota  pari  a
          3.976,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 3.629,05 milioni
          di euro per l'anno 2022, a 3.370,18  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, a 2.082,07 milioni di euro per l'anno 2024,  a
          450,41 milioni di euro per l'anno 2025 e a 21,79 milioni di
          euro per l'anno 2026, si provvede con le risorse del  Fondo
          di cui al comma 1037, secondo le modalita' di cui al  comma
          1040. 
                (Omissis).».