Art. 5
Disposizioni finanziarie
1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti
dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro
nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024,
144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325
milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577
milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni
di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e
1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai
fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in ((1 milione)) di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro
per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di
euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277
milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027,
505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno
2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per
l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di
euro annui a decorrere dal 2033.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021,
9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023,
9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025,
8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per
l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di
euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di
euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di
euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e
1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni
di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029,
6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel
2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per
l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00
milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede:
a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49
milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70
milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96
milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027,
4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029,
2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per
l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento
netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34
milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno
2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro
per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9
milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno
2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per
l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di
euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3;
c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di
euro nel 2034, ((mediante corrispondente riduzione))
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto.
4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24
dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,
sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano
altresi' qualora il Governo intenda ricorrere
all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle
partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi
straordinari di cui al comma 2, lettera b).».
- Si riporta il testo del comma 200 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2015):
«1. - 199. (Omissis).
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Omissis).».