Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Gli interessi passivi sui titoli del debito  pubblico  derivanti
dagli effetti del  ricorso  all'indebitamento  di  cui  al  comma  2,
lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di  euro
nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro  nel  2024,
144 milioni di euro nel 2025, 231  milioni  di  euro  nel  2026,  325
milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro  nel  2028,  577
milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030,  897  milioni
di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di  euro  per  l'anno  2032  e
1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che  aumentano,  ai
fini della compensazione degli effetti in  termini  di  indebitamento
netto, in ((1 milione)) di euro per l'anno 2021, 15 milioni  di  euro
per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106  milioni  di
euro per l'anno 2024, 178  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  277
milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027,
505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro  per  l'anno
2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro  per
l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di
euro annui a decorrere dal 2033. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del
presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per  l'anno  2021,
9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023,
9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025,
8.982,96 milioni di euro nel  2026,  4.507,90  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00  milioni  di
euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di
euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di
euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di  euro  per  l'anno  2034  e
1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035,  che  aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40  milioni
di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro  per  l'anno  2029,
6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di  euro  nel
2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni  di  euro  per
l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per  l'anno  2034  e  1.306,00
milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede: 
    a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per  l'anno  2021,  9.173,49
milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70
milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96
milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per  l'anno  2027,
4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029,
2.438,50 milioni di euro nel  2030,  1.241,60  milioni  di  euro  per
l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni
di euro annui a decorrere dal 2033 e,  in  termini  di  indebitamento
netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro
per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno  2029,  6.105,34
milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per  l'anno
2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro
per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere  dal  2034,
mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato  dalla  Camera  dei
deputati e dal Senato della Repubblica  il  22  aprile  2021  con  le
risoluzioni di approvazione della relazione presentata al  Parlamento
ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; 
    b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di
euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per  l'anno  2023,  130,9
milioni di euro per l'anno 2027, 74,1  milioni  di  euro  per  l'anno
2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro  per
l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5  milioni  di
euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3; 
    c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni  di
euro    nel    2034,    ((mediante     corrispondente     riduzione))
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  sostituito
dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni  per  l'attuazione  del
          principio del pareggio di bilancio ai sensi  dell'art.  81,
          sesto comma, della Costituzione): 
                «Art.   6   (Eventi   eccezionali    e    scostamenti
          dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
          quanto previsto dall'art.  8,  scostamenti  temporanei  del
          saldo   strutturale   dall'obiettivo   programmatico   sono
          consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 
                2.  Ai  fini  della  presente   legge,   per   eventi
          eccezionali, da individuare in coerenza  con  l'ordinamento
          dell'Unione europea, si intendono: 
                  a) periodi di grave recessione  economica  relativi
          anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; 
                  b) eventi straordinari, al di fuori  del  controllo
          dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
          le gravi calamita' naturali,  con  rilevanti  ripercussioni
          sulla situazione finanziaria generale del Paese. 
                3. Il Governo, qualora, al fine di  fronteggiare  gli
          eventi  di  cui  al   comma   2,   ritenga   indispensabile
          discostarsi temporaneamente  dall'obiettivo  programmatico,
          sentita la Commissione europea, presenta alle  Camere,  per
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          con cui aggiorna gli  obiettivi  programmatici  di  finanza
          pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
          che indichi  la  misura  e  la  durata  dello  scostamento,
          stabilisca le finalita' alle  quali  destinare  le  risorse
          disponibili in conseguenza  dello  stesso  e  definisca  il
          piano   di   rientro   verso   l'obiettivo   programmatico,
          commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di  cui
          al comma 2. Il piano di  rientro  e'  attuato  a  decorrere
          dall'esercizio  successivo  a  quelli  per   i   quali   e'
          autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui  al  comma
          2, tenendo conto dell'andamento  del  ciclo  economico.  La
          deliberazione con la quale  ciascuna  Camera  autorizza  lo
          scostamento e approva il piano di  rientro  e'  adottata  a
          maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 
                4. Le risorse eventualmente reperite sul  mercato  ai
          sensi del comma 3 possono essere utilizzate  esclusivamente
          per  le  finalita'  indicate  nella  richiesta  di  cui  al
          medesimo comma. 
                5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con  le
          modalita' di cui al comma 3  al  verificarsi  di  ulteriori
          eventi   eccezionali   ovvero   qualora,    in    relazione
          all'andamento  del  ciclo  economico,  il  Governo  intenda
          apportarvi modifiche. 
                6. Le procedure  di  cui  al  comma  3  si  applicano
          altresi'   qualora    il    Governo    intenda    ricorrere
          all'indebitamento per realizzare operazioni  relative  alle
          partite finanziarie al  fine  di  fronteggiare  gli  eventi
          straordinari di cui al comma 2, lettera b).». 
              - Si riporta il testo del comma 200 dell'art.  1  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2015): 
                «1. - 199. (Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                (Omissis).».