Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono determinati nel limite massimo di 7 milioni di euro nel 2022, 40 milioni di euro nel 2023, 83 milioni di euro nel 2024, 144 milioni di euro nel 2025, 231 milioni di euro nel 2026, 325 milioni di euro per l'anno 2027, 433 milioni di euro nel 2028, 577 milioni di euro nel 2029, 728 milioni di euro nel 2030, 897 milioni di euro per l'anno 2031, 1.061 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in ((1 milione)) di euro per l'anno 2021, 15 milioni di euro per l'anno 2022, 56 milioni di euro per l'anno 2023, 106 milioni di euro per l'anno 2024, 178 milioni di euro per l'anno 2025, 277 milioni di euro per l'anno 2026, 386 milioni di euro per l'anno 2027, 505 milioni di euro per l'anno 2028, 657 milioni di euro per l'anno 2029, 823 milioni di euro per l'anno 2030, 1.007 milioni di euro per l'anno 2031, 1.173 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2033. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.290,13 milioni di euro per l'anno 2021, 9.314,69 milioni di euro nel 2022, 9.944,70 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.507,90 milioni di euro per l'anno 2027, 4.564,40 milioni di euro nel 2028, 2.742,00 milioni di euro nel 2029, 2.463,00 milioni di euro nel 2030, 1.267,00 milioni di euro nel 2031, 1.061,00 milioni di euro nel 2032, 1.199,10 milioni di euro per l'anno 2033, 1.192,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.189,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 5.555,90 milioni di euro per l'anno 2027, 6.541,40 milioni di euro per l'anno 2028, 6.631,01 milioni di euro per l'anno 2029, 6.129,84 milioni di euro per l'anno 2030, 6.049 milioni di euro nel 2031, 4.943 milioni di euro nel 2032, 2.556,10 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.309,40 milioni di euro per l'anno 2034 e 1.306,00 milioni di euro annui a decorrere dal 2035, si provvede: a) quanto a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, 9.173,49 milioni di euro nel 2022, 9.835,40 milioni di euro nel 2023, 9.010,70 milioni di euro nel 2024, 9.519,68 milioni di euro nel 2025, 8.982,96 milioni di euro nel 2026, 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, 4.490,30 milioni di euro nel 2028, 2.712,20 milioni di euro nel 2029, 2.438,50 milioni di euro nel 2030, 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 e, in termini di indebitamento netto 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; b) quanto a 9,6 milioni di euro per l'anno 2021, 141,2 milioni di euro per l'anno 2022, 109,3 milioni di euro per l'anno 2023, 130,9 milioni di euro per l'anno 2027, 74,1 milioni di euro per l'anno 2028, 29,8 milioni di euro per l'anno 2029, 24,5 milioni di euro per l'anno 2030, 25,4 milioni di euro per l'anno 2031 e 30,5 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3; c) quanto a 10,1 milioni di euro per l'anno 2033, 3,4 milioni di euro nel 2034, ((mediante corrispondente riduzione)) dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto. 4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione): «Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. 3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali e' autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' indicate nella richiesta di cui al medesimo comma. 5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. 6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).». - Si riporta il testo del comma 200 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2015): «1. - 199. (Omissis). 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).».