IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 3, 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»,  che  prevede
che:  «al  fine  di  garantire  alle  donne  con  carcinoma  mammario
ormonoresponsivo in  stadio  precoce  un  trattamento  personalizzato
sulla  base  di  informazioni  genomiche,  evitando  il   ricorso   a
trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio  di  contagio
da COVID-19 per la riduzione delle difese  immunitarie,  a  decorrere
dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute,
e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui,
destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto,
anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da  parte  degli
ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati,  di  test  genomici
per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce»; 
  Visto l'art. 1, comma 480, della stessa legge 30 dicembre 2020,  n.
178 ove si prevede che le modalita' di  accesso  e  i  requisiti  per
l'erogazione delle risorse di cui al comma 479  siano  stabiliti  con
decreto del Ministro della salute; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle  unita'
di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione  per  l'anno
finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023» che ha assegnato alla
Direzione generale della prevenzione sanitaria  del  Ministero  della
salute il capitolo n. 2301 per la gestione del fondo di cui trattasi; 
  Considerato  che  i  test  genomici  per  il   carcinoma   mammario
ormonoresponsivo in stadio precoce sono stati sviluppati con lo scopo
di contribuire, assieme agli altri dati clinici, istopatologici e  di
diagnostica strumentale,  a  precisare  maggiormente  la  valutazione
prognostica  delle  neoplasie,  e,  conseguentemente,  al   fine   di
supportare   l'oncologo   medico   nella   individuazione   e   nella
personalizzazione del piano di trattamento piu'  appropriato  per  la
singola paziente; 
  Visto il decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021 con il quale  e'
stato istituito il tavolo di  lavoro  inter-istituzionale  presso  la
Direzione generale della prevenzione sanitaria,  con  il  compito  di
individuare le modalita' di accesso e i  requisiti  per  l'erogazione
delle risorse di cui all'art. 1, comma 479, della legge  30  dicembre
2020,  n.  178,  nonche'  di  svolgere  un'attivita'  di  analisi   e
coordinamento  anche  al  fine  di  supportare  l'introduzione  nella
pratica clinica, come  prestazione  offerta  dal  Servizio  sanitario
nazionale, dei test genomici di cui trattasi; 
  Considerato il  rapporto  di  Health  technology  assessment  (HTA)
dell'Agenzia nazionale per  i  servizi  sanitari  regionali  (AGENAS)
denominato  «Test  prognostici  multigenici  (TPM)  per  guidare   la
decisione sulla chemioterapia adiuvante nel  trattamento  del  tumore
alla mammella in stadio precoce» pubblicato ad aprile 2020; 
  Tenuto conto del Position paper del gruppo di  lavoro  composto  da
Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) - Societa'  italiana
di anatomia patologica e  di  citologia  diagnostica  (SIAPEC-IAP)  -
Societa' italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica
(SIBIOC) - Societa' italiana di farmacologia (SIF), denominato  «Test
di analisi dei profili di  espressione  genica  nel  carcinoma  della
mammella», pubblicato a luglio 2020; 
  Valutato  che  la  prescrizione  dei  test  genomici  deve   essere
effettuata da un'equipe multidisciplinare dei centri di senologia che
hanno in carico la paziente  per  l'indicazione,  l'esecuzione  e  il
follow up della eventuale chemioterapia adiuvante, tenuto conto delle
preferenze   espresse   dalla   paziente,   all'uopo   opportunamente
informata; 
  Considerato che i centri di senologia preposti alla prescrizione  e
all'esecuzione dei test genomici sono  individuati  dalle  regioni  e
dalle province autonome, che  espletano  le  necessarie  funzioni  di
coordinamento e verifica, nell'esercizio delle relative competenze in
materia di tutela della salute; 
  Visto  il  provvedimento  n.  146  del  2019  del  garante  per  la
protezione dei dati personali, recante le  prescrizioni  relative  al
trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art.  21,
comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 176 del 29 luglio 2019; 
  Visto l'art. 34, comma 2, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
come modificato, dall'art. 1 del decreto legislativo 16  marzo  2018,
n. 29, che prevede per i trasferimenti di  somme  ad  amministrazioni
pubbliche, una deroga al principio di carattere  generale,  statuendo
che l'impegno  di  spesa  puo'  essere  assunto  anche  solamente  in
presenza della ragione  del  debito  e  dell'importo  complessivo  da
impegnare, qualora  i  rimanenti  elementi  costitutivi  dell'impegno
siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente
disciplinato; 
  Vista la circolare  n.  29  del  15  novembre  2019  del  Ministero
dell'economia e delle finanze con la quale vengono fornite  ulteriori
indicazioni sugli impegni di spesa  relativi  ai  trasferimenti  alle
amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto  opportuno,  pertanto,  procedere  all'impegno  di   spesa
complessivo di euro 20.000.000,00; 
  Ritenuto necessario ripartire tra le regioni e le province autonome
il fondo di cui trattasi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Finalita' e oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce  le  modalita'  di  riparto  e  i
requisiti di erogazione tra le regioni  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano del fondo di cui all'art.  1,  comma  479,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178.