IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 3, 32, 117, comma 3, e 118 della Costituzione; Visto l'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede che: «al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, evitando il ricorso a trattamenti chemioterapici e l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della salute, e' istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, destinato, nei limiti del medesimo stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce»; Visto l'art. 1, comma 480, della stessa legge 30 dicembre 2020, n. 178 ove si prevede che le modalita' di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse di cui al comma 479 siano stabiliti con decreto del Ministro della salute; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023» che ha assegnato alla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute il capitolo n. 2301 per la gestione del fondo di cui trattasi; Considerato che i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce sono stati sviluppati con lo scopo di contribuire, assieme agli altri dati clinici, istopatologici e di diagnostica strumentale, a precisare maggiormente la valutazione prognostica delle neoplasie, e, conseguentemente, al fine di supportare l'oncologo medico nella individuazione e nella personalizzazione del piano di trattamento piu' appropriato per la singola paziente; Visto il decreto dirigenziale del 10 febbraio 2021 con il quale e' stato istituito il tavolo di lavoro inter-istituzionale presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, con il compito di individuare le modalita' di accesso e i requisiti per l'erogazione delle risorse di cui all'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' di svolgere un'attivita' di analisi e coordinamento anche al fine di supportare l'introduzione nella pratica clinica, come prestazione offerta dal Servizio sanitario nazionale, dei test genomici di cui trattasi; Considerato il rapporto di Health technology assessment (HTA) dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) denominato «Test prognostici multigenici (TPM) per guidare la decisione sulla chemioterapia adiuvante nel trattamento del tumore alla mammella in stadio precoce» pubblicato ad aprile 2020; Tenuto conto del Position paper del gruppo di lavoro composto da Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) - Societa' italiana di anatomia patologica e di citologia diagnostica (SIAPEC-IAP) - Societa' italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica (SIBIOC) - Societa' italiana di farmacologia (SIF), denominato «Test di analisi dei profili di espressione genica nel carcinoma della mammella», pubblicato a luglio 2020; Valutato che la prescrizione dei test genomici deve essere effettuata da un'equipe multidisciplinare dei centri di senologia che hanno in carico la paziente per l'indicazione, l'esecuzione e il follow up della eventuale chemioterapia adiuvante, tenuto conto delle preferenze espresse dalla paziente, all'uopo opportunamente informata; Considerato che i centri di senologia preposti alla prescrizione e all'esecuzione dei test genomici sono individuati dalle regioni e dalle province autonome, che espletano le necessarie funzioni di coordinamento e verifica, nell'esercizio delle relative competenze in materia di tutela della salute; Visto il provvedimento n. 146 del 2019 del garante per la protezione dei dati personali, recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 176 del 29 luglio 2019; Visto l'art. 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato, dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede per i trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche, una deroga al principio di carattere generale, statuendo che l'impegno di spesa puo' essere assunto anche solamente in presenza della ragione del debito e dell'importo complessivo da impegnare, qualora i rimanenti elementi costitutivi dell'impegno siano individuabili all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato; Vista la circolare n. 29 del 15 novembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale vengono fornite ulteriori indicazioni sugli impegni di spesa relativi ai trasferimenti alle amministrazioni pubbliche; Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'impegno di spesa complessivo di euro 20.000.000,00; Ritenuto necessario ripartire tra le regioni e le province autonome il fondo di cui trattasi; Decreta: Art. 1 Finalita' e oggetto 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di riparto e i requisiti di erogazione tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo di cui all'art. 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.