Art. 3 Comitato di coordinamento 1. Con decreto del direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria e del direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e' istituito un Comitato di coordinamento, composto da tre rappresentanti del Ministero della salute e da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome. 2. Il Comitato di coordinamento ha compito di valutare le delibere e le relazioni finali sulle attivita' svolte trasmesse dalle regioni e dalle province autonome, nei termini di cui all'art. 2, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei fondi. 3. Il Comitato di coordinamento opera senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2021 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, n. 1909