Art. 10 
 
               Caratteristiche delle garanzie concesse 
                     e gestione del fondo rischi 
 
  1. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi: 
  a)  sono  rilasciate  su  finanziamenti  di  durata  non  inferiore
a trentasei mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con
rate di durata non superiore a dodici mesi; 
  b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari; 
  c) riguardano specifiche operazioni  finanziarie,  aventi  importo,
durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti; 
  d)  sono   di   importo   non   superiore   a   euro   2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) per singolo soggetto beneficiario; 
  e)  sono  rilasciate  in  misura  non  superiore  all'80  (ottanta)
percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria; 
  f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da  parte  dei  soggetti
beneficiari, di un premio agevolato, sulla base  di  quanto  previsto
all'art. 12; 
  g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti
beneficiari in data successiva alla data del decreto  di  concessione
del contributo pubblico; 
  h) sono  rilasciate  esclusivamente  su  nuovi  finanziamenti,  non
ancora erogati ai soggetti beneficiari; 
  i) devono poter essere  escusse  al  verificarsi  delle  specifiche
condizioni stabilite nel contratto di garanzia. 
  2. Le operazioni finanziarie garantite a valere  sul  fondo  rischi
non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale,
reale, assicurativo o bancario. 
  3. Le garanzie  a  valere  sul  fondo  rischi  non  possono  essere
rilasciate a favore di operazioni  di  consolidamento  di  passivita'
finanziarie a  breve  termine  o  di  rifinanziamento  di  passivita'
finanziarie  a  medio-lungo  termine,  nel  caso  in  cui  il   nuovo
finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che  ha
erogato allo stesso soggetto beneficiario i finanziamenti oggetto  di
consolidamento, ovvero da un soggetto  finanziatore  appartenente  al
medesimo gruppo bancario. 
  4. Ai fini della concessione delle  garanzie  a  valere  sul  fondo
rischi di cui al presente decreto, e' fatto  obbligo  ai  confidi  di
procedere rispettando l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
richieste  di  garanzia  da  parte  dei  soggetti  beneficiari  e  di
procedere, per le  garanzie  che  prevedono  un  importo  accantonato
superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00), alle verifiche di cui
al codice antimafia. 
  5. Nella concessione delle garanzie a valere  sul  fondo  rischi  i
confidi applicano i principi generali  previsti  dall'art.  1,  comma
1-ter, della legge n. 241/1990. 
  6. Per la gestione del fondo rischi i confidi assicurano un  valore
del moltiplicatore delle risorse del fondo rischi, rispetto al volume
dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul fondo rischi medesimo,
almeno pari a 3, nell'arco della durata di gestione del fondo  rischi
di cui all'art. 11, comma 1. 
  7. Le risorse del fondo rischi possono essere investite  in  titoli
di Stato  italiani.  Gli  interessi  maturati  sui  titoli  di  Stato
italiani - al netto delle ritenute fiscali - vanno esclusivamente  ad
alimentare il fondo rischi. Restano a carico  del  confidi  eventuali
perdite sui titoli. 
  8. Gli interessi attivi che maturano  sulle  somme  giacenti  -  al
netto delle ritenute fiscali - vanno ad incremento del fondo rischi. 
  9. I confidi non possono imputare al fondo rischi le spese connesse
alla tenuta del conto corrente di cui all'art. 8, comma 7. 
  10. In caso di escussione della  garanzia  da  parte  dei  soggetti
finanziatori a valere sul fondo rischi, i  confidi  devono  usare  la
diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle  azioni
di recupero nei  confronti  dei  soggetti  beneficiari  inadempienti,
assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito  e
contenere la perdita per il fondo  rischi.  Le  somme  incassate  dal
confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di  recupero
vanno ad incremento del fondo rischi. 
  11. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi,  il
confidi  e'  tenuto  al  pieno  rispetto  di  quanto  disposto  dalla
comunicazione, dal regolamento de minimis, dal  metodo  nazionale  di
calcolo,  dal  decreto  legislativo  n.  123/1998,  dalla  legge   n.
241/1990, dal presente decreto e dal decreto del  direttore  generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16. 
  12. Nell'attivita' di gestione del  fondo  rischi  i  confidi  sono
tenuti all'adempimento degli  obblighi  in  materia  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione  delle  informazioni  previsti  dal  decreto
legislativo n. 33/2013.