Art. 10
Caratteristiche delle garanzie concesse
e gestione del fondo rischi
1. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi:
a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore
a trentasei mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con
rate di durata non superiore a dodici mesi;
b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari;
c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo,
durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti;
d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00
(duemilionicinquecentomila/00) per singolo soggetto beneficiario;
e) sono rilasciate in misura non superiore all'80 (ottanta)
percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria;
f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti
beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto
all'art. 12;
g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti
beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione
del contributo pubblico;
h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non
ancora erogati ai soggetti beneficiari;
i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche
condizioni stabilite nel contratto di garanzia.
2. Le operazioni finanziarie garantite a valere sul fondo rischi
non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale,
reale, assicurativo o bancario.
3. Le garanzie a valere sul fondo rischi non possono essere
rilasciate a favore di operazioni di consolidamento di passivita'
finanziarie a breve termine o di rifinanziamento di passivita'
finanziarie a medio-lungo termine, nel caso in cui il nuovo
finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha
erogato allo stesso soggetto beneficiario i finanziamenti oggetto di
consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al
medesimo gruppo bancario.
4. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo
rischi di cui al presente decreto, e' fatto obbligo ai confidi di
procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle
richieste di garanzia da parte dei soggetti beneficiari e di
procedere, per le garanzie che prevedono un importo accantonato
superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00), alle verifiche di cui
al codice antimafia.
5. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi i
confidi applicano i principi generali previsti dall'art. 1, comma
1-ter, della legge n. 241/1990.
6. Per la gestione del fondo rischi i confidi assicurano un valore
del moltiplicatore delle risorse del fondo rischi, rispetto al volume
dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul fondo rischi medesimo,
almeno pari a 3, nell'arco della durata di gestione del fondo rischi
di cui all'art. 11, comma 1.
7. Le risorse del fondo rischi possono essere investite in titoli
di Stato italiani. Gli interessi maturati sui titoli di Stato
italiani - al netto delle ritenute fiscali - vanno esclusivamente ad
alimentare il fondo rischi. Restano a carico del confidi eventuali
perdite sui titoli.
8. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti - al
netto delle ritenute fiscali - vanno ad incremento del fondo rischi.
9. I confidi non possono imputare al fondo rischi le spese connesse
alla tenuta del conto corrente di cui all'art. 8, comma 7.
10. In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti
finanziatori a valere sul fondo rischi, i confidi devono usare la
diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni
di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti,
assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e
contenere la perdita per il fondo rischi. Le somme incassate dal
confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero
vanno ad incremento del fondo rischi.
11. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi, il
confidi e' tenuto al pieno rispetto di quanto disposto dalla
comunicazione, dal regolamento de minimis, dal metodo nazionale di
calcolo, dal decreto legislativo n. 123/1998, dalla legge n.
241/1990, dal presente decreto e dal decreto del direttore generale
per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16.
12. Nell'attivita' di gestione del fondo rischi i confidi sono
tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita',
trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto
legislativo n. 33/2013.