Art. 10 Caratteristiche delle garanzie concesse e gestione del fondo rischi 1. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi: a) sono rilasciate su finanziamenti di durata non inferiore a trentasei mesi, da rimborsare secondo un piano di ammortamento, con rate di durata non superiore a dodici mesi; b) sono concesse direttamente ai soggetti beneficiari; c) riguardano specifiche operazioni finanziarie, aventi importo, durata complessiva ed eventuale preammortamento definiti; d) sono di importo non superiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per singolo soggetto beneficiario; e) sono rilasciate in misura non superiore all'80 (ottanta) percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria; f) sono rilasciate a fronte del pagamento, da parte dei soggetti beneficiari, di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 12; g) sono rilasciate su finanziamenti concessi ed erogati ai soggetti beneficiari in data successiva alla data del decreto di concessione del contributo pubblico; h) sono rilasciate esclusivamente su nuovi finanziamenti, non ancora erogati ai soggetti beneficiari; i) devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia. 2. Le operazioni finanziarie garantite a valere sul fondo rischi non possono essere assistite da ulteriori garanzie di tipo personale, reale, assicurativo o bancario. 3. Le garanzie a valere sul fondo rischi non possono essere rilasciate a favore di operazioni di consolidamento di passivita' finanziarie a breve termine o di rifinanziamento di passivita' finanziarie a medio-lungo termine, nel caso in cui il nuovo finanziamento sia concesso dal medesimo soggetto finanziatore che ha erogato allo stesso soggetto beneficiario i finanziamenti oggetto di consolidamento, ovvero da un soggetto finanziatore appartenente al medesimo gruppo bancario. 4. Ai fini della concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi di cui al presente decreto, e' fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia da parte dei soggetti beneficiari e di procedere, per le garanzie che prevedono un importo accantonato superiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00), alle verifiche di cui al codice antimafia. 5. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi i confidi applicano i principi generali previsti dall'art. 1, comma 1-ter, della legge n. 241/1990. 6. Per la gestione del fondo rischi i confidi assicurano un valore del moltiplicatore delle risorse del fondo rischi, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti a valere sul fondo rischi medesimo, almeno pari a 3, nell'arco della durata di gestione del fondo rischi di cui all'art. 11, comma 1. 7. Le risorse del fondo rischi possono essere investite in titoli di Stato italiani. Gli interessi maturati sui titoli di Stato italiani - al netto delle ritenute fiscali - vanno esclusivamente ad alimentare il fondo rischi. Restano a carico del confidi eventuali perdite sui titoli. 8. Gli interessi attivi che maturano sulle somme giacenti - al netto delle ritenute fiscali - vanno ad incremento del fondo rischi. 9. I confidi non possono imputare al fondo rischi le spese connesse alla tenuta del conto corrente di cui all'art. 8, comma 7. 10. In caso di escussione della garanzia da parte dei soggetti finanziatori a valere sul fondo rischi, i confidi devono usare la diligenza professionale nell'avvio e nella prosecuzione delle azioni di recupero nei confronti dei soggetti beneficiari inadempienti, assumendo ogni iniziativa utile per tutelare le ragioni di credito e contenere la perdita per il fondo rischi. Le somme incassate dal confidi a seguito del fruttuoso esperimento delle azioni di recupero vanno ad incremento del fondo rischi. 11. Nella concessione delle garanzie a valere sul fondo rischi, il confidi e' tenuto al pieno rispetto di quanto disposto dalla comunicazione, dal regolamento de minimis, dal metodo nazionale di calcolo, dal decreto legislativo n. 123/1998, dalla legge n. 241/1990, dal presente decreto e dal decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui all'art. 16. 12. Nell'attivita' di gestione del fondo rischi i confidi sono tenuti all'adempimento degli obblighi in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione delle informazioni previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.