Art. 11 
 
               Durata e restituzione del fondo rischi 
 
  1. L'attivita' di concessione di garanzie da parte  dei  confidi  a
valere sul fondo rischi ha termine  non  oltre  il  31  dicembre  del
quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del
contributo pubblico. 
  2.  I  confidi  restituiscono  al  Ministero,  con   le   modalita'
comunicate anche mediante pubblicazione nel  sito  istituzionale  del
Ministero: 
  a) le risorse del fondo rischi disponibili  alla  data  di  cui  al
comma 1, al netto delle perdite liquidate e considerati, altresi',  i
recuperi effettuati dal confidi sulle garanzie liquidate; 
  b) le risorse del  fondo  rischi  che  risultano  disponibili,  per
effetto degli svincoli  delle  garanzie  e  al  netto  delle  perdite
liquidate e considerati, altresi', i recuperi effettuati dal  confidi
sulle garanzie liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a
quello di cui alla lettera a) e fino all'anno di completa definizione
di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi. 
  3. Le risorse disponibili di cui al comma  2  sono  restituite  dal
confidi al Ministero entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello
cui  si  riferiscono  le  medesime  risorse  e  sono  vincolate   per
interventi a favore delle PMI aventi analoghe finalita'.