Art. 11 Durata e restituzione del fondo rischi 1. L'attivita' di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine non oltre il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo pubblico. 2. I confidi restituiscono al Ministero, con le modalita' comunicate anche mediante pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero: a) le risorse del fondo rischi disponibili alla data di cui al comma 1, al netto delle perdite liquidate e considerati, altresi', i recuperi effettuati dal confidi sulle garanzie liquidate; b) le risorse del fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate e considerati, altresi', i recuperi effettuati dal confidi sulle garanzie liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla lettera a) e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi. 3. Le risorse disponibili di cui al comma 2 sono restituite dal confidi al Ministero entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse e sono vincolate per interventi a favore delle PMI aventi analoghe finalita'.