Art. 11
Durata e restituzione del fondo rischi
1. L'attivita' di concessione di garanzie da parte dei confidi a
valere sul fondo rischi ha termine non oltre il 31 dicembre del
quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del
contributo pubblico.
2. I confidi restituiscono al Ministero, con le modalita'
comunicate anche mediante pubblicazione nel sito istituzionale del
Ministero:
a) le risorse del fondo rischi disponibili alla data di cui al
comma 1, al netto delle perdite liquidate e considerati, altresi', i
recuperi effettuati dal confidi sulle garanzie liquidate;
b) le risorse del fondo rischi che risultano disponibili, per
effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite
liquidate e considerati, altresi', i recuperi effettuati dal confidi
sulle garanzie liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a
quello di cui alla lettera a) e fino all'anno di completa definizione
di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi.
3. Le risorse disponibili di cui al comma 2 sono restituite dal
confidi al Ministero entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello
cui si riferiscono le medesime risorse e sono vincolate per
interventi a favore delle PMI aventi analoghe finalita'.