Art. 12
Premio agevolato di garanzia
1. L'agevolazione connessa al rilascio della garanzia di cui al
presente decreto e' rappresentata dalla differenza tra:
a) il premio teorico di mercato di una garanzia analoga a quella
rilasciata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il
metodo nazionale di calcolo e
b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario al
confidi.
2. Il premio agevolato di garanzia, di cui alla lettera b) del
comma 1, sara' determinato dal confidi prendendo in considerazione
esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione
della garanzia effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati.
3. Entro novanta giorni dalla concessione del contributo pubblico,
i premi agevolati di garanzia, distinti per ciascuna tipologia di
operazione garantita, devono essere comunicati dal confidi al
Ministero e pubblicati nel sito internet del confidi nella sezione
dedicata alla legge n. 145/2018.
4. Per la determinazione dell'intensita' dell'aiuto di cui al comma
1 e' applicato il metodo nazionale di calcolo.
5. Le garanzie agevolate a valere sul fondo rischi sono concesse
dai confidi ai soggetti beneficiari nei limiti di quanto previsto dal
regolamento de minimis.
6. I confidi iscrivono, secondo le rispettive modalita' di
funzionamento, nei registri aiuti l'intensita' di aiuto, calcolata ai
sensi del comma 4, connessa al rilascio delle garanzie di cui al
presente decreto.