Art. 12 Premio agevolato di garanzia 1. L'agevolazione connessa al rilascio della garanzia di cui al presente decreto e' rappresentata dalla differenza tra: a) il premio teorico di mercato di una garanzia analoga a quella rilasciata a valere sul fondo rischi, determinato applicando il metodo nazionale di calcolo e b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario al confidi. 2. Il premio agevolato di garanzia, di cui alla lettera b) del comma 1, sara' determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati. 3. Entro novanta giorni dalla concessione del contributo pubblico, i premi agevolati di garanzia, distinti per ciascuna tipologia di operazione garantita, devono essere comunicati dal confidi al Ministero e pubblicati nel sito internet del confidi nella sezione dedicata alla legge n. 145/2018. 4. Per la determinazione dell'intensita' dell'aiuto di cui al comma 1 e' applicato il metodo nazionale di calcolo. 5. Le garanzie agevolate a valere sul fondo rischi sono concesse dai confidi ai soggetti beneficiari nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis. 6. I confidi iscrivono, secondo le rispettive modalita' di funzionamento, nei registri aiuti l'intensita' di aiuto, calcolata ai sensi del comma 4, connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto.