Art. 12 
 
                    Premio agevolato di garanzia 
 
  1. L'agevolazione connessa al rilascio della  garanzia  di  cui  al
presente decreto e' rappresentata dalla differenza tra: 
  a) il premio teorico di mercato di una garanzia  analoga  a  quella
rilasciata a valere  sul  fondo  rischi,  determinato  applicando  il
metodo nazionale di calcolo e 
  b) il premio di  garanzia  versato  dal  soggetto  beneficiario  al
confidi. 
  2. Il premio agevolato di garanzia, di  cui  alla  lettera  b)  del
comma 1, sara' determinato dal confidi  prendendo  in  considerazione
esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria  e  di  gestione
della garanzia effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati. 
  3. Entro novanta giorni dalla concessione del contributo  pubblico,
i premi agevolati di garanzia, distinti  per  ciascuna  tipologia  di
operazione  garantita,  devono  essere  comunicati  dal  confidi   al
Ministero e pubblicati nel sito internet del  confidi  nella  sezione
dedicata alla legge n. 145/2018. 
  4. Per la determinazione dell'intensita' dell'aiuto di cui al comma
1 e' applicato il metodo nazionale di calcolo. 
  5. Le garanzie agevolate a valere sul fondo  rischi  sono  concesse
dai confidi ai soggetti beneficiari nei limiti di quanto previsto dal
regolamento de minimis. 
  6.  I  confidi  iscrivono,  secondo  le  rispettive  modalita'   di
funzionamento, nei registri aiuti l'intensita' di aiuto, calcolata ai
sensi del comma 4, connessa al rilascio  delle  garanzie  di  cui  al
presente decreto.