Art. 13 Monitoraggio e controllo 1. I confidi gestori del fondo rischi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno, per il periodo di durata del fondo rischi di cui all'art. 11, comma 1, e fino alla completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi, la relazione di monitoraggio. 2. Gli interessi di cui all'art. 10, commi 7 e 8, e le somme recuperate ai sensi dell'art. 10, comma 10, sono riportati nella situazione contabile della relazione di monitoraggio. 3. Con il decreto di cui all'art. 16 sono fornite le istruzioni utili per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi e stabiliti gli schemi, i termini e le modalita' per la trasmissione della relazione di monitoraggio, nonche' le modalita' di espletamento delle attivita' di controllo volte a verificare che le risorse pubbliche in gestione ai confidi siano utilizzate in piena conformita' con quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico. 4. Il Ministero puo', in qualsiasi momento, richiedere ai confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il corretto impiego delle risorse pubbliche trasferite ai sensi del presente decreto ai confidi gestori. 5. Il Ministero effettua il monitoraggio e i controlli di cui al presente articolo su almeno il 5 (cinque) percento dei confidi che hanno ottenuto il contributo pubblico. Le modalita' di estrazione dei campioni sono determinate dal decreto di cui all'art. 16.