Art. 13
Monitoraggio e controllo
1. I confidi gestori del fondo rischi sono tenuti a trasmettere
annualmente al Ministero, entro trenta giorni dalla data di
approvazione del bilancio e comunque entro e non oltre il termine
perentorio del 31 luglio di ogni anno, per il periodo di durata del
fondo rischi di cui all'art. 11, comma 1, e fino alla completa
definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi, la
relazione di monitoraggio.
2. Gli interessi di cui all'art. 10, commi 7 e 8, e le somme
recuperate ai sensi dell'art. 10, comma 10, sono riportati nella
situazione contabile della relazione di monitoraggio.
3. Con il decreto di cui all'art. 16 sono fornite le istruzioni
utili per la rendicontazione delle risorse del fondo rischi e
stabiliti gli schemi, i termini e le modalita' per la trasmissione
della relazione di monitoraggio, nonche' le modalita' di espletamento
delle attivita' di controllo volte a verificare che le risorse
pubbliche in gestione ai confidi siano utilizzate in piena
conformita' con quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di
cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico.
4. Il Ministero puo', in qualsiasi momento, richiedere ai confidi
informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare
controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il
corretto impiego delle risorse pubbliche trasferite ai sensi del
presente decreto ai confidi gestori.
5. Il Ministero effettua il monitoraggio e i controlli di cui al
presente articolo su almeno il 5 (cinque) percento dei confidi che
hanno ottenuto il contributo pubblico. Le modalita' di estrazione dei
campioni sono determinate dal decreto di cui all'art. 16.