Art. 13 
 
                      Monitoraggio e controllo 
 
  1. I confidi gestori del fondo rischi  sono  tenuti  a  trasmettere
annualmente  al  Ministero,  entro trenta  giorni   dalla   data   di
approvazione del bilancio e comunque entro e  non  oltre  il  termine
perentorio del 31 luglio di ogni anno, per il periodo di  durata  del
fondo rischi di cui all'art.  11,  comma  1,  e  fino  alla  completa
definizione di tutte le posizioni  garantite  dal  fondo  rischi,  la
relazione di monitoraggio. 
  2. Gli interessi di cui all'art. 10,  commi  7  e  8,  e  le  somme
recuperate ai sensi dell'art. 10,  comma  10,  sono  riportati  nella
situazione contabile della relazione di monitoraggio. 
  3. Con il decreto di cui all'art. 16  sono  fornite  le  istruzioni
utili per  la  rendicontazione  delle  risorse  del  fondo  rischi  e
stabiliti gli schemi, i termini e le modalita'  per  la  trasmissione
della relazione di monitoraggio, nonche' le modalita' di espletamento
delle attivita' di  controllo  volte  a  verificare  che  le  risorse
pubbliche  in  gestione  ai  confidi  siano   utilizzate   in   piena
conformita' con quanto previsto dal presente decreto, dal decreto  di
cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico. 
  4. Il Ministero puo', in qualsiasi momento, richiedere  ai  confidi
informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare
controlli e ispezioni presso i medesimi  al  fine  di  verificare  il
corretto impiego delle risorse  pubbliche  trasferite  ai  sensi  del
presente decreto ai confidi gestori. 
  5. Il Ministero effettua il monitoraggio e i controlli  di  cui  al
presente articolo su almeno il 5 (cinque) percento  dei  confidi  che
hanno ottenuto il contributo pubblico. Le modalita' di estrazione dei
campioni sono determinate dal decreto di cui all'art. 16.