Art. 14 
 
        Operazioni straordinarie e obblighi di comunicazione 
 
  1. Qualora un confidi che ha presentato la  domanda  di  contributo
pubblico ponga in essere, nel corso dell'attivita' di  istruttoria  e
prima della relativa concessione da parte del  Ministero,  operazioni
di fusione con un altro confidi, il contributo pubblico  puo'  essere
concesso  al  confidi  incorporante  o  nascente  dalla  fusione,   a
condizione  che  quest'ultimo  presenti  i  requisiti  previsti   dal
presente decreto. 
  2. A tal fine, il Ministero procede a verificare la sussistenza  in
capo al confidi incorporante o nascente dalla fusione degli ulteriori
requisiti previsti, ai fini della concessione e  dell'erogazione  del
contributo pubblico, dal presente decreto. 
  3. Nel caso in cui un confidi presso il quale e' istituito un fondo
rischi ponga in essere, prima  della  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 11, comma 1, operazioni di fusione  con  altro  confidi,  il
predetto fondo rischi  e'  trasferito,  in  tutte  le  sue  posizioni
creditorie e debitorie, in capo al confidi  incorporante  o  nascente
dalla fusione, a condizione che  quest'ultimo  presenti  i  requisiti
previsti dal presente decreto. 
  4. Nei casi di cui ai commi  1  e  3,  il  confidi  incorporante  o
nascente dalla fusione e' tenuto a  rispettare  integralmente,  nella
gestione del fondo rischi e nel rilascio delle garanzie  ai  soggetti
beneficiari, quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui
all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico. 
  5. Qualora, in conseguenza del verificarsi delle fattispecie di cui
ai commi 1 e 3,  un  confidi  sia  destinatario  di  piu'  contributi
pubblici, questi ultimi dovranno confluire in un unico  e  indistinto
fondo rischi. 
  6. Nella fattispecie di cui  al  comma  5,  il  termine  finale  di
operativita' del fondo rischi, previsto dall'art. 11, comma 1, e'  il
31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di
concessione del contributo pubblico piu' recente. 
  7. I confidi gestori del fondo rischi comunicano  al  Ministero  le
operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30  giorni
dalla data del loro perfezionamento. 
  8. I confidi gestori del fondo rischi comunicano  al  Ministero  il
verificarsi   dello   scioglimento,   della    liquidazione    ovvero
l'ammissione o la sottoposizione a procedure concorsuali entro trenta
giorni dalle pertinenti iscrizioni nel registro delle imprese. 
  9. I confidi gestori del fondo rischi comunicano  al  Ministero  la
cancellazione dall'albo di cui all'art.  106  del  TUB  ovvero  dalla
sezione di cui al previgente art. 155,  comma  4,  del  TUB,  ovvero,
qualora gia' istituito, dall'elenco di  cui  all'art.  112  del  TUB,
entro trenta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento.