Art. 14
Operazioni straordinarie e obblighi di comunicazione
1. Qualora un confidi che ha presentato la domanda di contributo
pubblico ponga in essere, nel corso dell'attivita' di istruttoria e
prima della relativa concessione da parte del Ministero, operazioni
di fusione con un altro confidi, il contributo pubblico puo' essere
concesso al confidi incorporante o nascente dalla fusione, a
condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal
presente decreto.
2. A tal fine, il Ministero procede a verificare la sussistenza in
capo al confidi incorporante o nascente dalla fusione degli ulteriori
requisiti previsti, ai fini della concessione e dell'erogazione del
contributo pubblico, dal presente decreto.
3. Nel caso in cui un confidi presso il quale e' istituito un fondo
rischi ponga in essere, prima della scadenza del termine di cui
all'art. 11, comma 1, operazioni di fusione con altro confidi, il
predetto fondo rischi e' trasferito, in tutte le sue posizioni
creditorie e debitorie, in capo al confidi incorporante o nascente
dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti
previsti dal presente decreto.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il confidi incorporante o
nascente dalla fusione e' tenuto a rispettare integralmente, nella
gestione del fondo rischi e nel rilascio delle garanzie ai soggetti
beneficiari, quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui
all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico.
5. Qualora, in conseguenza del verificarsi delle fattispecie di cui
ai commi 1 e 3, un confidi sia destinatario di piu' contributi
pubblici, questi ultimi dovranno confluire in un unico e indistinto
fondo rischi.
6. Nella fattispecie di cui al comma 5, il termine finale di
operativita' del fondo rischi, previsto dall'art. 11, comma 1, e' il
31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di
concessione del contributo pubblico piu' recente.
7. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero le
operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni
dalla data del loro perfezionamento.
8. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero il
verificarsi dello scioglimento, della liquidazione ovvero
l'ammissione o la sottoposizione a procedure concorsuali entro trenta
giorni dalle pertinenti iscrizioni nel registro delle imprese.
9. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero la
cancellazione dall'albo di cui all'art. 106 del TUB ovvero dalla
sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero,
qualora gia' istituito, dall'elenco di cui all'art. 112 del TUB,
entro trenta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento.