Art. 14 Operazioni straordinarie e obblighi di comunicazione 1. Qualora un confidi che ha presentato la domanda di contributo pubblico ponga in essere, nel corso dell'attivita' di istruttoria e prima della relativa concessione da parte del Ministero, operazioni di fusione con un altro confidi, il contributo pubblico puo' essere concesso al confidi incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal presente decreto. 2. A tal fine, il Ministero procede a verificare la sussistenza in capo al confidi incorporante o nascente dalla fusione degli ulteriori requisiti previsti, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo pubblico, dal presente decreto. 3. Nel caso in cui un confidi presso il quale e' istituito un fondo rischi ponga in essere, prima della scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi e' trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie, in capo al confidi incorporante o nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti dal presente decreto. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il confidi incorporante o nascente dalla fusione e' tenuto a rispettare integralmente, nella gestione del fondo rischi e nel rilascio delle garanzie ai soggetti beneficiari, quanto previsto dal presente decreto, dal decreto di cui all'art. 16 e dal decreto di concessione del contributo pubblico. 5. Qualora, in conseguenza del verificarsi delle fattispecie di cui ai commi 1 e 3, un confidi sia destinatario di piu' contributi pubblici, questi ultimi dovranno confluire in un unico e indistinto fondo rischi. 6. Nella fattispecie di cui al comma 5, il termine finale di operativita' del fondo rischi, previsto dall'art. 11, comma 1, e' il 31 dicembre del quindicesimo anno successivo alla data del decreto di concessione del contributo pubblico piu' recente. 7. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento. 8. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero il verificarsi dello scioglimento, della liquidazione ovvero l'ammissione o la sottoposizione a procedure concorsuali entro trenta giorni dalle pertinenti iscrizioni nel registro delle imprese. 9. I confidi gestori del fondo rischi comunicano al Ministero la cancellazione dall'albo di cui all'art. 106 del TUB ovvero dalla sezione di cui al previgente art. 155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora gia' istituito, dall'elenco di cui all'art. 112 del TUB, entro trenta giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento.