Art. 15
Revoca del contributo pubblico
1. Il contributo pubblico in gestione ai confidi e' revocato dal
Ministero nei seguenti casi:
a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra
fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita';
b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o
sottoposto a procedure concorsuali con finalita' liquidatoria e
cessazione dell'attivita';
c) il confidi non adempia all'obbligo di cui all'art. 10, comma 6;
d) venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui
all'art. 106 del TUB ovvero dalla sezione di cui al previgente art.
155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora gia' istituito, dall'elenco di
cui all'art. 112 del TUB;
e) si verifichi la scissione del confidi gestore del fondo rischi;
f) il confidi non consenta lo svolgimento delle attivita' di
controllo da parte del Ministero;
g) il confidi non adempia all'obbligo di trasmissione della
relazione di monitoraggio entro il termine perentorio previsto
dall'art. 13, comma 1;
h) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi
ometta in tutto in parte di realizzare i progetti di cui all'art. 6
nel termine di dodici mesi dalla trasmissione del decreto di
concessione ovvero nel caso in cui il Ministero accerti la non
conforme realizzazione dei progetti stessi;
i) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi
ometta di procedere alla trasmissione della richiesta di erogazione
del contributo pubblico entro il termine di sessanta giorni dalla
conclusione dei progetti di cui all'art. 6;
j) nella fattispecie di cui all'art. 14, comma 3, il confidi
incorporante o nascente dalla fusione non possegga i requisiti
previsti dal presente decreto;
k) in tutti i casi in cui il confidi non adempia agli obblighi
connessi alla gestione del fondo rischi previsti dal presente decreto
e dal decreto di concessione del contributo pubblico ovvero
contravvenga a specifiche disposizioni di legge applicabili alla
gestione del fondo rischi.
2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo
pubblico di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dall'art.
10, commi 7, 8, 9 e 10, sono tenuti alla restituzione al Ministero,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di
revoca, di:
a) una somma pari all'importo del contributo pubblico concesso ed
erogato dal Ministero, nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), f) e
h), oltre interessi dalla data di erogazione e fino al soddisfo,
calcolati ai sensi all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n.
123/1998;
b) una somma pari alla consistenza del fondo rischi alla data in
cui si e' manifestato l'evento posto alla base del provvedimento di
revoca, nelle ipotesi di cui alle lettere b), d), e), g), j) e k),
oltre interessi dalla data in cui si e' manifestato l'evento posto
alla base del provvedimento di revoca e fino al soddisfo, calcolati
ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 123/1998.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il confidi e'
tenuto a produrre, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di
apposita richiesta da parte del Ministero, tutta la documentazione
utile all'accertamento in ordine alla consistenza del fondo rischi
oggetto dell'obbligo di restituzione. Qualora il confidi non
riscontri la richiesta entro il predetto termine ovvero nel caso in
cui non risulti possibile accertare la consistenza del fondo rischi
oggetto dell'obbligo di restituzione, si procedera' ai sensi della
lettera a) del comma 2.
4. I confidi destinatari dei provvedimenti di revoca del contributo
pubblico emanati ai sensi delle lettere a), c), f), g) e k) del comma
1, devono inoltre corrispondere, a titolo di sanzione, un importo
pari al 10 (dieci) percento della somma da restituire ai sensi di
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2.
5. Qualora, anche in esito all'attivita' di controllo di cui
all'art. 13, emerga che il confidi abbia rilasciato garanzie a valere
sul fondo rischi con modalita' non conformi al presente decreto, al
decreto di cui all'art. 16 e al decreto di concessione del contributo
pubblico, il confidi deve provvedere a disimpegnare dal fondo rischi
l'importo degli accantonamenti operati a fronte delle garanzie non
conformi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Qualora il confidi, in relazione ad eventuali garanzie non
conformi, abbia gia' provveduto alla liquidazione della perdita a
valere sul fondo rischi, il medesimo confidi deve provvedere a
reintegrare, entro trenta giorni dalla data della contestazione del
Ministero, il fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate
in relazione alle predette garanzie.
7. Le somme recuperate dal Ministero a seguito di provvedimenti di
revoca di cui al presente articolo sono vincolate per interventi
aventi analoghe finalita'.
8. I crediti derivanti dall'adozione dei provvedimenti di revoca
del contributo pubblico sono assistiti dal privilegio previsto
dall'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e
dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.