Art. 15 
 
                   Revoca del contributo pubblico 
 
  1. Il contributo pubblico in gestione ai confidi  e'  revocato  dal
Ministero nei seguenti casi: 
  a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in  qualsiasi  altra
fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero  esibito
atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
  b) il  confidi  venga  posto  in  liquidazione,  ovvero  ammesso  o
sottoposto a  procedure  concorsuali  con  finalita'  liquidatoria  e
cessazione dell'attivita'; 
  c) il confidi non adempia all'obbligo di cui all'art. 10, comma 6; 
  d) venga disposta la cancellazione del  confidi  dall'albo  di  cui
all'art. 106 del TUB ovvero dalla sezione di cui al  previgente  art.
155, comma 4, del TUB, ovvero, qualora gia' istituito, dall'elenco di
cui all'art. 112 del TUB; 
  e) si verifichi la scissione del confidi gestore del fondo rischi; 
  f) il confidi  non  consenta  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
controllo da parte del Ministero; 
  g)  il  confidi  non  adempia  all'obbligo  di  trasmissione  della
relazione  di  monitoraggio  entro  il  termine  perentorio  previsto
dall'art. 13, comma 1; 
  h) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi
ometta in tutto in parte di realizzare i progetti di cui  all'art.  6
nel  termine  di dodici  mesi  dalla  trasmissione  del  decreto   di
concessione ovvero nel caso  in  cui  il  Ministero  accerti  la  non
conforme realizzazione dei progetti stessi; 
  i) nei casi di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), il confidi
ometta di procedere alla trasmissione della richiesta  di  erogazione
del contributo pubblico entro il termine  di  sessanta  giorni  dalla
conclusione dei progetti di cui all'art. 6; 
  j) nella fattispecie di  cui  all'art.  14,  comma  3,  il  confidi
incorporante o  nascente  dalla  fusione  non  possegga  i  requisiti
previsti dal presente decreto; 
  k) in tutti i casi in cui il  confidi  non  adempia  agli  obblighi
connessi alla gestione del fondo rischi previsti dal presente decreto
e  dal  decreto  di  concessione  del  contributo   pubblico   ovvero
contravvenga a specifiche  disposizioni  di  legge  applicabili  alla
gestione del fondo rischi. 
  2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo
pubblico di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto  dall'art.
10, commi 7, 8, 9 e 10, sono tenuti alla restituzione  al  Ministero,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento  di
revoca, di: 
  a) una somma pari all'importo del contributo pubblico  concesso  ed
erogato dal Ministero, nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), f) e
h), oltre interessi dalla data di  erogazione  e  fino  al  soddisfo,
calcolati ai sensi all'art. 9, comma 4, del  decreto  legislativo  n.
123/1998; 
  b) una somma pari alla consistenza del fondo rischi  alla  data  in
cui si e' manifestato l'evento posto alla base del  provvedimento  di
revoca, nelle ipotesi di cui alle lettere b), d), e), g),  j)  e  k),
oltre interessi dalla data in cui si e'  manifestato  l'evento  posto
alla base del provvedimento di revoca e fino al  soddisfo,  calcolati
ai sensi dell'art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 123/1998. 
  3. Nelle fattispecie di cui al comma 2, lettera b), il  confidi  e'
tenuto a produrre, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di
apposita richiesta da parte del Ministero,  tutta  la  documentazione
utile all'accertamento in ordine alla consistenza  del  fondo  rischi
oggetto  dell'obbligo  di  restituzione.  Qualora  il   confidi   non
riscontri la richiesta entro il predetto termine ovvero nel  caso  in
cui non risulti possibile accertare la consistenza del  fondo  rischi
oggetto dell'obbligo di restituzione, si procedera'  ai  sensi  della
lettera a) del comma 2. 
  4. I confidi destinatari dei provvedimenti di revoca del contributo
pubblico emanati ai sensi delle lettere a), c), f), g) e k) del comma
1, devono inoltre corrispondere, a titolo  di  sanzione,  un  importo
pari al 10 (dieci) percento della somma da  restituire  ai  sensi  di
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 2. 
  5. Qualora, anche  in  esito  all'attivita'  di  controllo  di  cui
all'art. 13, emerga che il confidi abbia rilasciato garanzie a valere
sul fondo rischi con modalita' non conformi al presente  decreto,  al
decreto di cui all'art. 16 e al decreto di concessione del contributo
pubblico, il confidi deve provvedere a disimpegnare dal fondo  rischi
l'importo degli accantonamenti operati a fronte  delle  garanzie  non
conformi, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 
  6. Qualora il confidi,  in  relazione  ad  eventuali  garanzie  non
conformi, abbia gia' provveduto alla  liquidazione  della  perdita  a
valere sul fondo  rischi,  il  medesimo  confidi  deve  provvedere  a
reintegrare, entro trenta giorni dalla data della  contestazione  del
Ministero, il fondo rischi per un importo pari alle perdite liquidate
in relazione alle predette garanzie. 
  7. Le somme recuperate dal Ministero a seguito di provvedimenti  di
revoca di cui al presente  articolo  sono  vincolate  per  interventi
aventi analoghe finalita'. 
  8. I crediti derivanti dall'adozione dei  provvedimenti  di  revoca
del  contributo  pubblico  sono  assistiti  dal  privilegio  previsto
dall'art. 24, comma 33, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e
dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998.