Art. 2 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto  dall'art.
1, comma 54, della legge n. 147/2013, come  modificato  dall'art.  1,
comma 221, dalla legge n. 145/2018, disciplina i criteri, i limiti  e
le modalita' di concessione ed erogazione  del  contributo  pubblico,
nonche' i criteri, i termini e le modalita'  di  gestione  del  fondo
rischi  e  le  modalita'  di  concessione  di  garanzie  ai  soggetti
beneficiari. 
  2. I confidi utilizzano le risorse del  fondo  rischi  in  gestione
esclusivamente per concedere garanzie ai soggetti beneficiari, con le
modalita',  alle  condizioni  e  nei  limiti  previsti  dal  presente
decreto. 
  3. Per la concessione del contributo pubblico  sono  utilizzate  le
risorse residue di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013,
accertate con il decreto 28 giugno 2019. 
  4. Le risorse di cui al comma 3  possono  essere  incrementate  con
successivo decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero.