Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art.
1, comma 54, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1,
comma 221, dalla legge n. 145/2018, disciplina i criteri, i limiti e
le modalita' di concessione ed erogazione del contributo pubblico,
nonche' i criteri, i termini e le modalita' di gestione del fondo
rischi e le modalita' di concessione di garanzie ai soggetti
beneficiari.
2. I confidi utilizzano le risorse del fondo rischi in gestione
esclusivamente per concedere garanzie ai soggetti beneficiari, con le
modalita', alle condizioni e nei limiti previsti dal presente
decreto.
3. Per la concessione del contributo pubblico sono utilizzate le
risorse residue di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013,
accertate con il decreto 28 giugno 2019.
4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere incrementate con
successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero.