Art. 2 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 221, dalla legge n. 145/2018, disciplina i criteri, i limiti e le modalita' di concessione ed erogazione del contributo pubblico, nonche' i criteri, i termini e le modalita' di gestione del fondo rischi e le modalita' di concessione di garanzie ai soggetti beneficiari. 2. I confidi utilizzano le risorse del fondo rischi in gestione esclusivamente per concedere garanzie ai soggetti beneficiari, con le modalita', alle condizioni e nei limiti previsti dal presente decreto. 3. Per la concessione del contributo pubblico sono utilizzate le risorse residue di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 147/2013, accertate con il decreto 28 giugno 2019. 4. Le risorse di cui al comma 3 possono essere incrementate con successivo decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.