Art. 4 
 
                  Requisiti dei confidi richiedenti 
 
  1. La richiesta di ammissione al contributo  pubblico  puo'  essere
presentata  dai  confidi  che  abbiano  realizzato,   successivamente
all'entrata in vigore della legge n.  145/2018,  una  delle  seguenti
attivita': 
    a) operazioni di aggregazione di cui all'art. 5; 
    b) progetti di digitalizzazione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a); 
    c) progetti di efficientamento  gestionale  di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b). 
  2. Possono chiedere il contributo pubblico esclusivamente i confidi
che  presentano,  nell'ultimo  bilancio  approvato  alla  data  della
presentazione  della  richiesta,  una  adeguatezza  patrimoniale  non
inferiore al 6 (sei) percento. 
  3. Oltre a quanto previsto al comma 2, i confidi richiedenti devono
presentare, con riferimento agli ultimi tre  bilanci  approvati  alla
data di  presentazione  della  richiesta,  almeno  due  dei  seguenti
requisiti: 
    a) almeno un risultato di esercizio positivo; 
    b) un valore medio del cost/income  ratio  non  superiore  al  90
(novanta) percento; 
    c)  una  eventuale  contrazione  delle  garanzie  in  essere  non
superiore al 40 (quaranta) percento. 
  4. I confidi richiedenti devono inoltre risultare iscritti: 
  a) all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.  106  del
TUB, ovvero; 
  b) nella sezione di cui al previgente art. 155, comma 4,  del  TUB,
ovvero, qualora gia' istituito, nell'elenco di cui all'art.  112  del
TUB. 
  5. Ai fini dell'accesso al contributo pubblico,  i  confidi  devono
risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui  al  comma
22, ovvero al comma 23, dell'art. 13 del  decreto-legge  n.  269  del
2003. A tal fine trasmettono al  Ministero  una  DSAN  attestante  la
regolarita' dei versamenti effettuati nei dieci anni antecedenti alla
presentazione della richiesta di ammissione al contributo pubblico di
cui al comma 1. 
  6. I confidi devono, altresi', essere nel pieno e libero  esercizio
dei propri diritti  e  non  risultare  in  stato  di  scioglimento  o
liquidazione ovvero ammessi o sottoposti a procedure concorsuali. 
  7. Ciascun confidi puo' presentare una sola richiesta di ammissione
al contributo pubblico di cui al presente decreto.